Mongolia
Questa scheda paese è stata aggiornata al 06/03/2023
La Mongolia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio il 25 aprile 2000 e il 1° agosto 2000 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Justice - Office of Immigration, Naturalization and Foreign Citizens (MIA) (Ufficio per l'immigrazione, la naturalizzazione e i cittadini stranieri)
Buyant-Ukhaa, Khan Uul district, 17120, Ulaanbaatar
e-mail foreignrelations@immigration.gov.mn
sito web www.immigration.gov.mn
Ministry of Social Welfare and Labor of Mongolia (MSWL) (Ministero dello Stato sociale e del lavoro)
United Nations Street 5, Chingeltei district, Ulaanbaatar
Ambasciata della Mongolia in Italia
Via V. Bellini 4, 00198 Roma
tel. 06 8540536
e-mail italy@mfa.gov.mn
Ambasciata d’Italia in Mongolia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
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il MIA segue tutte le procedure di adozione internazionale;
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il MSWL ha la responsabilità primaria del collocamento e dell'approvazione delle adozioni in generale;
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è richiesta l'approvazione di entrambe le agenzie prima che il minore dato in adozione possa lasciare la Mongolia.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
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età massima di 60 anni (art. 57, comma 2 della Legge sulla famiglia);
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possesso della capacità d’agire e della capacità psicofisica per poter crescere un minore (art. 57, comma 1 della Legge sulla famiglia).
La Legge mongola specifica altresì che:
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non possono adottare coloro i quali: siano stati dichiarati decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale o privati o limitati dalla capacità d’agire, con una decisione del Tribunale (art. 57, comma 2 della Legge sulla famiglia); abbiano avuto la revoca di una precedente adozione non andata a buon fine (art. 57, comma 2 della Legge sulla famiglia); abbiano alcune tipologie di problemi di salute o precedenti penali gravi o siano detenuti in carcere, al momento della domanda di adozione, (art. 57, comma 2 della Legge sulla famiglia).
Requisiti dei minori adottandi
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minori per i quali l’adozione corrisponda al loro superiore interesse (art. 54, comma 1 della Legge sulla famiglia);
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minori i cui genitori biologici abbiano rinunciato ai loro diritti, entro sei mesi dalla data in cui la rinuncia sia stata riconosciuta dal Tribunale (art. 55, comma 5 della Legge sulla famiglia).
La legge mongola specifica altresì che:
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il consenso all’adozione deve essere fornito: da entrambi i genitori biologici (art. 55, comma 1 della Legge sulla famiglia); dal coniuge dell’aspirante genitore adottivo
(art. 55, comma 2 della Legge sulla famiglia); da chi ne ha la tutela, la curatela o dal responsabile della struttura in cui risiede il minore (art. 55, comma 3 della Legge sulla famiglia);
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il minore che ha compiuto 7 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 55, comma 4 della Legge sulla famiglia).
Passaggi della procedura
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la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MSWL (art. 58 della Legge sulla famiglia);
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il Consiglio per l’adozione (Consiglio), istituito presso il MSWL, valuta la domanda e, se ritiene la coppia idonea, trasmette la proposta di abbinamento di un minore (art. 12 del Decreto n. 100/32);
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se la proposta viene accettata, la procedura prosegue e il fascicolo viene valutato anche dal MIA;
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il Consiglio incontra la coppia per valutarne dal vivo l’idoneità all’adozione e l’adeguatezza a crescere il minore;
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la decisione finale sull’adozione è presa dalla maggioranza dei membri del Consiglio in seguito all’incontro della coppia con il MIA; se l'adozione viene approvata, il capo del MIA emette un ordine di approvazione basato sulla decisione del Consiglio;
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l’adozione può essere impugnata davanti al Tribunale su ricorso dei genitori biologici o di altre persone legittimate, dagli istituti di protezione e di tutela dei minori e dal minore che ha raggiunto l'età di 14 anni nei casi previsti dalla legge (art. 61 comma 1 della Legge sulla famiglia);
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una volta che l’adozione è diventata definitiva, viene iscritta nel registro di stato civile (art. 55 comma 8 della Legge sulla famiglia);
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una volta ottenuta tutta la documentazione necessaria, il minore può lasciare la Mongolia con la coppia, la quale ha la responsabilità di introdurre il minore alla cultura mongola (art. 58 comma 8 della Legge sulla famiglia).
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al MIA in Mongolia le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i due anni successivi con la seguente cadenza: semestrale per i minori da 1 mese a 3 anni; annuale per i minori dai 4 agli 8 anni; biennale per i minori dagli 8 ai 16 anni*.
Normativa di riferimento
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Family Law, 11 giugno 1999 [Legge sulla famiglia];
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Common Decree n. 100/32, Rules governing adoption of a Mongolian child by Foreigners [Norme che disciplinano l'adozione di un minore mongolo da parte di stranieri].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Fifth periodic reports of States parties due in 2014, Mongolia, CRC/C/MNG/5, 7 September 2016
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Mongolia, CRC/C/MNG/CO/5, 12 July 2017