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Repubblica Federale Democratica del Nepal

La Repubblica Federale Democratica del Nepal ha firmato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 28 aprile 2009.

N.B:le adozioni internazionali con la Repubblica Federale Democratica del Nepal non sono ancora riprese, in attesa del completamento dell'implementazione delle disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1993 e della normativa nazionale di recente approvazione, nonché del completamento della procedura di costituzione e funzionamento dell'Autorità Centrale nepalese.


Referenti per l’adozione internazionale

Inter-country Adoption Management Development Board (ICAB) [Consiglio di sviluppo della gestione dell'adozione internazionale]
Ministry of Women, Children and Senior Citizens [Ministero delle donne, dei minori e degli anziani]
Singhadurbar, Kathmandu - Nepal
e-mail info@mowcsc.gov.np
sito web www.mowcsc.gov.np/

Consolato Generale Onorario della Repubblica Federale Democratica del Nepal in Italia
Largo Carlo Grigioni, 7/8
00152 – Roma
tel. +39 06 53293402/3/4
fax +39 06 53293416
e-mail 
consolato.nepal.rm@gmail.com

Consolato Generale d’Italia a Kolkata competente per la Repubblica Federale Democratica del Nepal
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Federale Democratica del Nepal

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Federale Democratica del Nepal in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • fornisce tutte le informazioni utili sull'adozione, predispone i moduli e i documenti richiesti, dispone le ricerche e le indagini necessarie e segue tutte le fasi del procedimento;
  • gestisce e coordina l’accreditamento degli enti per l’adozione nazionale e internazionale;
  • vigila e monitora sulla condizione dei minori collocati presso istituti di accoglienza o case famiglia o altre organizzazioni di tutela dei minori;
  • raccoglie, conserva e condivide i dati sulla situazione dei minori di cui ha la supervisione, facilita le procedure amministrative e monitora la fase post-adozione;
  • fornisce pareri e raccomandazioni in materia di adozione al Ministero competente.



Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI



Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 10 anni (art. 192, comma 1, lett. a), del Codice civile);
  • donne nubili, vedove, divorziate o separate legalmente che abbiano tra i 45 e i 55 anni di età (art. 192, comma 1, lett. b), del Codice civile);
  • differenza di almeno 25 anni con il minore (art. 174, comma 1, del Codice civile);
  • possibilità di adottare un minore anche se la coppia o la donna singola ha già un figlio, purché sia consentito dal Paese d’origine (art. 192, comma 3, del Codice civile);
  • se sono presenti altri figli, l’adozione può avvenire solo in relazione a un minore di età inferiore alla loro (art. 173, comma 1, lett. d), del Codice civile).



Requisiti dei minori adottandi

  • minori che siano stati dichiarati orfani dall’autorità distrettuale competente in quanto abbandonati, o perché i loro genitori biologici siano irrintracciabili oppure deceduti, e non vi sia alcun parente che possa prendersene cura (art. 191, comma 2, del Codice civile);
  • minori che si trovino da almeno 6 mesi presso strutture di accoglienza o in altre organizzazioni di tutela dei minori (art. 191, comma 1, del Codice civile);
  • minori che siano stati volontariamente affidati a strutture di accoglienza o ad altre organizzazioni di tutela dei minori dai genitori biologici o dal tutore, ciò sia stato correttamente comunicato all’autorità distrettuale competente (art. 191, comma 3, del Codice civile).

 

Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’ICAB nella Repubblica Federale Democratica del Nepal;
  • l’ICAB valuta l’idoneità della coppia e la completezza della documentazione, e individua il minore da proporre in abbinamento alla coppia sotto la supervisione di un apposito comitato di selezione (art. 195 del Codice civile);
  • l’ICAB verifica la rispondenza dei requisiti e la positiva interazione del minore con la coppia (art. 196 del Codice civile);
  • l’ICAB, dopo un’adeguata istruttoria, formula una raccomandazione al MOWCSC il quale autorizza l’adozione internazionale e rilascia il provvedimento definitivo di adozione (art. 197, commi 1-3, del Codice civile).
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Federale Democratica del Nepal con la coppia.



Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’ICAB nella Repubblica Federale Democratica del Nepal le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale fino al raggiungimento della sua maggiore età (artt. 200, 201 del Codice civile).


Normativa di riferimento

  • The National Civil (Code) Act, 2017 (2074), Part-3, Chapter-9, Provisions Relating to Inter-country Adoption [Legge nazionale sul codice civile del 2017 (2074), Parte 3, Capitolo 9, Disposizioni in materia di adozione internazionale]

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