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Repubblica dell’India

La Repubblica dell’India ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 6 giugno 2003 e il 1° ottobre 2003 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Central Adoption Resource Authority (CARA)
Ministry of women and child development
West Block 8/Wing n. 2 R.K. Puram – 110066, New Delhi
e-mail carahdesk.wcd@nic.in
sito web cara.nic.in

Ambasciata della Repubblica dell’India in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica dell’India
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica dell’India

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • regolamenta le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione de L’Aja del 1993;
  • cura i rapporti con il Paese di accoglienza del minore adottato;
  • stipula gli accordi bilaterali con le Autorità centrali straniere;
  • svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa, tra cui il coordinamento con gli Stati della federazione indiana e le agenzie per le adozioni istituite presso le unità amministrative del territorio, fornendo loro supporto e consulenza.

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie in buone condizioni di salute fisica e mentale, con adeguate risorse finanziare e forte motivazione ad adottare e non devono essere stati accusati – né coinvolti – in reati che violano i diritti dei minori (art. 5 comma 1 dell’Adoption Regulations);
  • coppie sposate da almeno due anni (art. 5 comma 3 dell’Adoption Regulations);
  • l’età dell’aspirante genitore adottivo determina l’ammissibilità e l’idoneità a presentare domanda di adozione per i minori adottabili di diverse fasce di età, secondo il seguente schema (art. 5 comma 4 dell’Adoption Regulations):
  • in caso di coppia:
    • per i minori da 0 a 2 anni, la somma degli anni di entrambi i coniugi non deve superare 85;
    • per i minori di età compresa tra 2 e 4 anni, la somma degli anni di entrambi i coniugi non deve superare 90;
    •  per i minori di età compresa tra 4 e 8 anni la somma degli anni di entrambi i coniugi non deve superare 100;
    • per i minori di età compresa tra 8 e 18 anni la somma degli anni di entrambi i coniugi non deve superare 110;
  • in caso di persona singola:
    • per i minori fino a 2 anni l’età massima per l’adottando è 40 anni;
    • per i minori di età compresa tra 2 e 4 anni l’età massima per l’adottando è 45 anni;
    • per i minori di età compresa tra 4 e 8 anni l’età massima per l’adottando è 50 anni;
    • per i minori di età compresa tra 8 e 18 anni l’età massima per l’adottando è 55 anni;
  • la differenza di età tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore deve essere di almeno 25 anni (art. 5 comma 4 dell’Adoption Regulations);
  • le coppie con 2 figli o più figli non possono adottarne altri, salvo che si tratti di minori con bisogni speciali o da lungo tempo inseriti nelle liste dei minori adottabili (art. 5 comma 7 dell’Adoption Regulations).

La legge indiana specifica altresì che:

  • gli aspiranti genitori adottivi, indipendentemente dal loro stato civile e dal fatto che abbiano o meno un figlio o una figlia biologica, possono adottare un minore sulla base di quanto segue (art. 5 comma 2 dell’Adoption Regulations):
    • i coniugi devono fornire congiuntamente il consenso all’adozione (art. 5 comma 2 lett. a dell’Adoption Regulations);
    • la persona singola di genere femminile può adottare un minore di qualunque genere (art. 5 comma 2 lett. b dell’Adoption Regulations);
    • la persona singola di genere maschile non può adottare una minore di genere femminile (art. 5 comma 2 lett. c dell’Adoption Regulations).

Requisiti dei minori adottandi

  • minori orfani, abbandonati o riconsegnati all’autorità competente dai genitori o dal tutore dichiarati adottabili dal Child Welfare Committee (art. 4 comma 1 lett. a dell’Adoption Regulations);

Passaggi della procedura

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale inserisce la domanda nel Child Adoption Resource Information and Guidance System e la presenta al CARA nella Repubblica dell’India (art. 16 commi 1 e 3 dell’Adoption Regulations);
  • il CARA valuta la domanda e, se ritiene la coppia idonea, inserisce la coppia in lista di attesa;
  • la coppia riceve dal CARA sul Child Adoption Resource Information and Guidance System una o due proposte di abbinamento (art. 16 comma 6 dell’Adoption Regulations);
  • entro novantasei ore la coppia deve indicare se intende adottare il minore ed entro i successivi trenta giorni deve firmare il Child Study Report e il Medical Examination Report, attestante la loro situazione medica (art. 16 commi 7 e 10 dell’Adoption Regulations); se la coppia non effettua la scelta entro il termine previsto, la proposta viene ritirata (art. 16 comma 8 dell’Adoption Regulations);
  • l’intero fascicolo del minore scelto dalla coppia deve essere trasmesso dall'Agenzia specializzata che segue il minore all’ente autorizzato (art. 16 comma 11 dell’Adoption Regulations);
  • se la coppia entro trenta giorni dalla conferma dell’accettazione della proposta di abbinamento non completa la procedura di accettazione del minore, la proposta di abbinamento decade; nel caso di un secondo rifiuto, la domanda di adozione viene posta come ultima della lista. La coppia non perde, tuttavia, l’opportunità di valutare un secondo abbinamento, quando, con lo scorrere della lista, è nuovamente il suo turno (art. 16 comma 12 dell’Adoption Regulations);
  • la coppia può far valutare la relazione sulle condizioni di salute del minore da un proprio medico di fiducia (art. 16 comma 13 dell’Adoption Regulations);
  • la coppia può recarsi per un primo soggiorno nella Repubblica dell’India, ma può incontrare il minore solo dopo l’approvazione della domanda di adozione da parte del CARA;
  • il CARA emette il No Objection Certificate all’adozione entro dieci giorni circa dalla data di accettazione del minore da parte dei genitori adottivi e dal ricevimento della Lettera di Garanzia sull’idoneità della coppia e sull’accoglienza del minore nel Paese di accoglienza rilasciata ai sensi degli artt. 5 e 17 della Convenzione de L’Aja (art. 17 comma 1 dell’Adoption Regulations);
  • in seguito all’emissione del No Objection Certificate e durante il periodo di pendenza della procedura innanzi all’autorità giudiziaria il minore può esser dato in affidamento pre-adottivo alla coppia sul territorio della Repubblica dell’India; la custodia diventa definitiva con l’ottenimento del passaporto e del visto in seguito all’emissione della sentenza di adozione da parte del Magistrato Distrettuale (art. 17 commi 2 e 3 dell’Adoption Regulations);
  • la procedura adottiva prosegue davanti al Magistrato Distrettuale competente per area geografica con le seguenti modalità:
    • la domanda di emissione della sentenza di adozione viene presentata dall’Agenzia specializzata per le adozioni, munita di procura da parte della coppia, al DCPU (District Child Protection Unit) competente, entro cinque giorni lavorativi;
    • il DCPU, dopo aver esaminato i documenti, inoltra la richiesta di emissione della sentenza al Magistrato Distrettuale competente, entro cinque giorni lavorativi; il procedimento, che si svolge a porte chiuse e ha natura non contenziosa, deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda (art. 13 comma 5 e 6 dell’Adoption Regulations);
    • i Magistrati Distrettuali, prima di emettere la sentenza, possono chiedere di incontrare la coppia in un’udienza virtuale (art. 36 comma 3 lettera f delle Adoption Regulations);
  • il CARA rilascia un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione de L’Aja entro tre giorni lavorativi dalla data di disponibilità della sentenza di adozione nel Child Adoption Resource Information and Guidance System (art. 19 comma 1 dell’Adoption Regulations);
  • una volta ottenuti il certificato di nascita e la sentenza di adozione entrambi provvisti di legalizzazioni e postille, una volta ottenuti il passaporto del minore e gli altri documenti necessari entro due mesi dall’emissione della sentenza di adozione (art. 19 comma 6 dell’Adoption Regulations), e dopo il ricevimento dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza del minore nel Paese di accoglienza rilasciata ai sensi dell’art. 32 della Convenzione de L’Aja, la coppia si reca nella Repubblica dell’India e il minore può lasciare il Paese con essa (art. 19 dell’Adoption Regulations);
  • la coppia, una volta ottenuto il visto di ingresso in Italia del minore, deve richiedere l’exit permit presso gli uffici del FRRO (Foreigners Regional Registration Office).

Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al CARA nella Repubblica dell’India le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i due anni successivi all’adozione con la seguente cadenza: trimestrale il primo anno e cadenza semestrale il secondo anno (art. 20 dell’Adoption Regulations).

Normativa di riferimento

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