Repubblica di Armenia
La Repubblica di Armenia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 1° marzo 2007 ed il 1° giugno 2007 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
[Ministero della giustizia della Repubblica di Armenia]
Vazgen Sargsyan 3/8 – 0010, Jerevan
e mail info@moj.am
sito web www.moj.am
Ambasciata della Repubblica di Armenia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Armenia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- riceve le domande degli aspiranti genitori adottivi e cura le comunicazioni con le altre Autorità centrali;
- coordina le procedure di adozione, collaborando con i vari organismi governativi coinvolti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- possesso della piena capacità d’agire (art. 116 comma 1 del Codice della famiglia);
- coppie sposate, le persone non sposate non possono adottare congiuntamente lo stesso minore (art. 116 comma 2 del Codice della famiglia);
- la differenza di età minima con il minore deve essere di almeno diciotto anni e (art. 117 comma 1 del Codice della famiglia); non è prevista invece alcuna limitazione riguardate l’età nel caso in cui l’adozione sia richiesta dal nuovo coniuge del padre o della madre (art. 117 comma 2 del Codice della famiglia)
La legge armena indica altresì coloro che non possono adottare:
- persone conosciute incapaci o dichiarate incapaci dal Tribunale (entrambi o uno dei due in caso di coppia sposata) (art. 116 comma 1 lett. a-b del Codice della famiglia);
- persone dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale o la cui responsabilità genitoriale è stata limitata con provvedimento del Tribunale (art. 116 comma 1 lett. c del Codice della famiglia);
- esonerati dai doveri di tutore a causa dell’inadempimento dei doveri imposti loro dalla legge (art. 116 comma 1 lett. d del Codice della famiglia);
- sono ex genitori adottivi e l’adozione è stata loro revocata con provvedimento del Tribunale per motivi imputabili al loro comportamento (art. 116 comma 1 lett. e del Codice della famiglia);
- per motivi di salute non sono in grado di esercitare la responsabilità genitoriale; l’elenco delle malattie è approvato dal Governo armeno (art. 116 comma 1 lett. f del Codice della famiglia);
- al momento dell’adozione non hanno un reddito che garantisca condizioni di vita minime per il minore adottato (art. 116 comma 1 lett. g del Codice della famiglia);
- sono privi di una residenza permanente, nonché di un’abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici prescritti (art. 116 comma 1 lett. h del Codice della famiglia);
- sono stati condannati per reati gravi o gravissimi contro la persona, l’ordine pubblico o la moralità (art. 116 comma 1 lett. i del Codice della famiglia).
La legge armena specifica altresì che:
- se ci sono più persone che desiderano adottare lo stesso minore, la priorità è data ai parenti del minore e al nuovo coniuge della madre o del padre, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa sui genitori adottivi e sia soddisfatto il superiore interesse del minore (art. 116 comma 3 del Codice della famiglia).
Requisiti dei minori adottandi
- minori privi delle cure parentali per i quali non è stato possibile trovare una sistemazione nel loro Paese di origine, iscritti nel registro dei minori adottabili da almeno tre mesi (art. 112 comma 4 del Codice della famiglia);
- è vietata l’adozione di fratelli e sorelle da parte di soggetti diversi, salvo quando sia nel superiore interesse dei minori stessi (art. 112 comma 3 del Codice della famiglia).
La legge armena specifica altresì che:
- è richiesto il consenso all’adozione in forma scritta dei genitori biologici; è richiesto il loro consenso anche per l’adozione del figlio del loro figlio se minorenne e, in mancanza degli stessi, esso è fornito dal tutore del minore (art. 118 comma 1 del Codice della famiglia);
- in caso di minore privo di cure parentali è richiesto il consenso del tutore o dei genitori affidatari se il minore è in affidamento familiare (art. 120 comma 1 del Codice della famiglia); in entrambi i casi, il Tribunale può decidere comunque sull’adozione senza il loro consenso, se lo ritiene nel superiore interesse del minore (art. 120 comma 2 del Codice della famiglia);
- i genitori biologici possono revocare il consenso all’adozione fino a quando la decisione del Tribunale diventa effettiva (art. 118 comma 2 del Codice della famiglia);
- non è richiesto il consenso dei genitori se essi sono: sconosciuti, dichiarati incapaci o assenti con provvedimento del Tribunale, decaduti dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale, non vivono con il minore da più di un anno per ragioni riconosciute inadeguate dal Tribunale (art. 119 del Codice della famiglia);
- il minore che ha compiuto dieci anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 121 comma 1 del Codice della famiglia).
Passaggi della procedura
- la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale presenta al Ministero della giustizia in Repubblica di Armenia la domanda per l’iscrizione della coppia nel registro degli aspiranti genitori adottivi stranieri (par. 20 della Decisione del Governo n. 269-N);
- il Ministero della giustizia esamina il fascicolo della coppia e lo trasmette alla Commissione Repubblicana per le adozioni (par. 24 della Decisione del Governo n. 269-N); se la Commissione ritiene la coppia idonea, la invia al Ministero del lavoro e degli affari sociali, che la iscrive nell’apposito registro centralizzato (par. 26 della Decisione del Governo n. 269-N); il Ministero del lavoro e degli affari sociali informa del compimento di tali attività la Commissione Repubblicana e il Ministero della giustizia tramite notifica, e trasmette a quest’ultima il fascicolo relativo alla coppia (parr. 32-33 della Decisione del Governo n. 269-N);
- alla coppia idonea viene comunicata tramite l’ente autorizzato la proposta di abbinamento di un minore*; viene quindi inviata una notifica dal Ministero della giustizia al Ministero del lavoro e degli affari sociali e tramite l’ente autorizzato viene organizzato un incontro fra la coppia e il minore stesso;
- la coppia presenta quindi la domanda di adozione del minore al Ministero della giustizia che ne informa il Ministero del lavoro e degli affari sociali, il quale, dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie, comunica in forma scritta al Ministero della giustizia l’idoneità del minore a essere adottato e, se necessario, trasmette copia del suo fascicolo; il Ministero della giustizia invia quindi il fascicolo della coppia e la comunicazione del Ministero del lavoro e degli affari sociali al Governo, che, dopo aver consultato la Polizia, entro un breve termine, deve riferire il proprio consenso all’adozione e restituire la documentazione ricevuta (parr. 47-52 della Decisione del Governo n. 269-N);
- la procedura, su richiesta della coppia, prosegue davanti al Tribunale che conduce l’esame del caso, con la partecipazione obbligatoria di coloro che hanno la tutela o curatela del minore e della coppia, e decide sull’adozione (art. 113 comma 1 del Codice della Famiglia); entro tre giorni da quando la sentenza è diventata definitiva, il Tribunale la trasmette all’Ufficio che cura la tenuta del registro relativo agli atti di stato civile per le dovute annotazioni (art. 113 comma 3 del Codice della Famiglia);
- l’adozione è revocabile mediante una procedura giudiziaria in determinati casi, quali, ad esempio, il maltrattamento del minore, la violazione dei doveri e l’abuso dei diritti dei genitori adottivi o l’accertamento della loro tossicodipendenza o dipendenza dall’alcol (artt. 129-130 del Codice della Famiglia);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessario il minore può lasciare la Repubblica di Armenia con la coppia.
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica di Armenia.
Post-adozione*
L’ente autorizzato trasmette al Ministero della giustizia in Repubblica di Armenia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: due ogni anno per i cinque anni successivi all’ingresso.
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica di Armenia.
Normativa di riferimento
- Codice della famiglia della Repubblica di Armenia, 8 dicembre 2004 e successivi emendamenti;
- Decisione del Governo della Repubblica di Armenia n. 269-N del 18 marzo 2010, Approvazione della procedura di adozione e della procedura di registrazione presso le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari della Repubblica di Armenia dei minori cittadini armeni adottati da cittadini stranieri, apolidi e cittadini armeni residenti fuori dal Paese; Integrazione della Decisione del Governo della Repubblica di Armenia n. 1919-N del 28 novembre 2002 e abrogazione di varie decisioni del Governo della Repubblica di Armenia.
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- HCCH, Country profile - State responses: Republic of Armenia
- GUN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Third and fourth periodic reports of States parties due in 2009, Armenia, CRC/C/ARM/3-4, 28 April 2011
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Armenia, adopted by the Committee at its sixty-third session (27 May – 14 June 2013), CRC/C/ARM/CO/3-4, 8 July 2013.