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Repubblica di Armenia

La Repubblica di Armenia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 1° marzo 2007 ed il 1° giugno 2007 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
[Ministero della giustizia della Repubblica di Armenia]
Vazgen Sargsyan 3/8 – 0010, Jerevan
e mail info@moj.am
sito web www.moj.am

Ambasciata della Repubblica di Armenia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Armenia
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica di Armenia

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • riceve le domande degli aspiranti genitori adottivi e cura le comunicazioni con le altre Autorità centrali;
  • coordina le procedure di adozione, collaborando con i vari organismi governativi coinvolti.


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate; le persone non sposate non possono adottare congiuntamente lo stesso minore (art. 116, comma 2, del Codice della famiglia);
  • persone singole (art. 166 del Codice della famiglia);
  • differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 117, comma 1, del Codice della famiglia); non è prevista, invece, alcuna limitazione riguardate l’età nel caso in cui l’adozione sia richiesta dal nuovo coniuge del padre o della madre (art. 117, comma 2, del Codice della famiglia).

La legge armena indica altresì coloro che non possono adottare:

·         persone riconosciute incapaci, o dichiarate incapaci dal Tribunale (entrambi, o uno dei due, in caso di coppia sposata) (art. 116, comma 1, lett. a-b), del Codice della famiglia);

·         persone dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale, o la cui responsabilità genitoriale è stata limitata con provvedimento del Tribunale (art. 116, comma 1, lett. c), del Codice della famiglia);

·         persone esonerate dai doveri di tutore a causa dell’inadempimento degli obblighi imposti loro dalla legge (art. 116, comma 1, lett. d), del Codice della famiglia);

·         ex genitori adottivi, se l’adozione è stata loro revocata con provvedimento del Tribunale per motivi imputabili al loro comportamento (art. 116, comma 1, lett. e), del Codice della famiglia);

·         persone che non sono in grado di esercitare la responsabilità genitoriale per motivi di salute; l’elenco delle malattie è approvato dal Governo armeno (art. 116, comma 1, lett. f), del Codice della famiglia);

·         persone che, al momento dell’adozione, non hanno un reddito che garantisca condizioni di vita minime per il minore (art. 116, comma 1, lett. g), del Codice della famiglia);

·         persone prive di una residenza permanente, nonché di un’abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici prescritti (art. 116 comma 1, lett. h), del Codice della famiglia);

·         persone che, al momento dell’adozione, sono state condannate per reati gravi o gravissimi contro la persona, l’ordine pubblico o la moralità (art. 116, comma 1, lett. i), del Codice della famiglia).

La legge armena specifica altresì che:

  • se ci sono più persone che desiderano adottare lo stesso minore, la priorità è data ai parenti del minore e al nuovo coniuge della madre o del padre, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa sui genitori adottivi, e sia soddisfatto il superiore interesse del minore (art. 116, comma 3, del Codice della famiglia).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori privi delle cure parentali, per i quali non è stato possibile trovare una sistemazione nel loro Paese d’origine, iscritti nel Registro dei minori adottabili da almeno 3 mesi (art. 112, comma 4, del Codice della famiglia).

La legge armena condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

  • il minore stesso, se ha compiuto almeno 10 anni di età (art. 121, comma 1, del Codice della famiglia);
  • i genitori biologici, in forma scritta, o il tutore del minore, anche per l’adozione del figlio del loro figlio se minorenne, salvo che siano sconosciuti, dichiarati incapaci o assenti con provvedimento del Tribunale, decaduti dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale, non vivano con il minore da più di 1 anno per ragioni riconosciute inadeguate dal Tribunale (artt. 118, comma 1, e 119 del Codice della famiglia); essi possono revocare il consenso all’adozione prima che la decisione del Tribunale diventi effettiva (art. 118, comma 2, del Codice della famiglia);
  • il tutore, in caso di minore privo di cure parentali, o i genitori affidatari, se il minore è in affidamento familiare (art. 120, comma 1, del Codice della famiglia); in entrambi i casi, il Tribunale può decidere, comunque, sull’adozione senza il loro consenso se lo ritiene nel superiore interesse del minore (art. 120, comma 2, del Codice della famiglia).

 La legge armena specifica altresì che:

  • è vietata l’adozione di fratelli e sorelle da parte di soggetti diversi, salvo quando sia nel superiore interesse dei minori stessi (art. 112, comma 3, del Codice della famiglia).

 

Passaggi della procedura

·         gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale presenta al Ministero della giustizia della Repubblica di Armenia la domanda per la loro iscrizione nel Registro degli aspiranti genitori adottivi stranieri (par. 20 della Decisione del Governo n. 269-N);

·         il Ministero della giustizia esamina il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e, entro 3 giorni lavorativi, lo trasmette alla Commissione repubblicana sull’adozione (par. 24 della Decisione del Governo n. 269-N);

·         se la Commissione repubblicana sull’adozione ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei, entro 3 giorni lavorativi invia il loro fascicolo e una copia del parere positivo al Ministero del lavoro e degli affari sociali ai fini dell’effettuazione della registrazione centralizzata (par. 26 della Decisione del Governo n. 269-N);

·         entro 3 giorni lavorativi, tramite notifica, il Ministero del lavoro e degli affari sociali informa del compimento di tali attività la Commissione repubblicana sull’adozione e il Ministero della giustizia, e trasmette a quest’ultimo il fascicolo relativo agli aspiranti genitori adottivi (parr. 32-33 della Decisione del Governo n. 269-N); 

·         agli aspiranti genitori adottivi è comunicata, tramite l’ente autorizzato, la proposta di abbinamento con un minore; è, quindi, inviata una notifica dal Ministero della giustizia al Ministero del lavoro e degli affari sociali e, tramite l’ente autorizzato, è organizzato un incontro fra gli aspiranti genitori adottivi e il minore*;

·         gli aspiranti genitori adottivi presentano, quindi, la domanda di adozione del minore al Ministero della giustizia che, entro 3 giorni lavorativi, ne informa per iscritto il Ministero del lavoro e degli affari sociali il quale, dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie, entro 3 giorni lavorativi comunica in forma scritta al Ministero della giustizia l’idoneità del minore a essere adottato e, se necessario, trasmette copia del suo fascicolo (parr. 47-48 della Decisione del Governo n. 269-N);

·         il Ministero della giustizia invia, entro 3 giorni lavorativi, il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e la comunicazione del Ministero del lavoro e degli affari sociali al Governo che, dopo aver consultato la Polizia, entro 3 giorni lavorativi, deve riferire il proprio consenso all’adozione e restituire la documentazione ricevuta (parr. 50-52 della Decisione del Governo n. 269-N);

·         su richiesta degli aspiranti genitori adottivi, la procedura prosegue davanti al Tribunale che conduce l’esame del caso, con la presenza obbligatoria di coloro che hanno la tutela o la curatela del minore e degli aspiranti genitori adottivi, e decide sull’adozione (art. 113, comma 1, del Codice della Famiglia);

·         entro 3 giorni dall’entrata in vigore della sentenza, il Tribunale ne trasmette l’estratto all’Ufficio di registrazione dello stato civile per le dovute annotazioni (art. 113, comma 3, del Codice della Famiglia);

·         l’adozione è revocabile mediante procedura giudiziaria nei casi, ad esempio, di maltrattamento del minore, violazione dei doveri e abuso dei diritti da parte dei genitori adottivi, o di accertamento della loro dipendenza da alcol, droga o sostanze tossiche (artt. 129, comma 1, e 130 del Codice della Famiglia);

·         una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Armenia con i genitori adottivi.

Post-adozione*

L’ente autorizzato trasmette al Ministero della giustizia in Repubblica di Armenia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: due ogni anno per i cinque anni successivi all’ingresso.

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica di Armenia.

 

Normativa di riferimento

·         Family Code, 8 December 2004 [Codice della famiglia, 8 dicembre 2004 e successivi emendamenti];

·         Government of the Republic of Armenia Decision No. 269-N of 18 March 2010 on

Approving the Procedure for Adoption and the Procedure for Registration in Diplomatic Representations and Consular Offices of the Republic of Armenia of Children, who are Citizens of the Republic of Armenia, Adopted by Foreign Citizens, Stateless Persons and Citizens of the Republic of Armenia Residing Outside the Republic of Armenia; on Making a Supplement to the Decision of the Government of the Republic of Armenia No. 1919-N of 28 November 2002 and on Repealing Several Decisions of the Government of the Republic of Armenia [Decisione del Governo della Repubblica di Armenia 18 marzo 2010, n. 269-N, sull’approvazione della procedura di adozione e della procedura di registrazione presso le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari della Repubblica di Armenia dei minori cittadini armeni adottati da cittadini stranieri, apolidi e cittadini armeni residenti fuori dal Paese; sull’approvazione di un’integrazione alla Decisione del Governo della Repubblica di Armenia 28 novembre 2002, n. 1919-N, e sull’abrogazione di varie decisioni del Governo della Repubblica di Armenia].

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