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Albania

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 17/01/2025

La Repubblica d’Albania ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 settembre 2000 e il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Komiteti Shqiptar i Birësimeve (KSHB) (Comitato albanese per l’adozione)
Ministrisë së Drejtësisë (Ministero della giustizia)

Rruga Mine Peza, Pallati 87/3, Shkalla 2, Tirana

sito web www.kshb.gov.al


Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia
Ambasciata d’Italia in Repubblica d’Albania
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • valuta l’idoneità ad adottare della coppia e approva l’adozione attraverso gli organi di cui è composta, il Consiglio direttivo e la Segreteria esecutiva;

  • accredita gli enti autorizzati stranieri;

  • controlla periodicamente tutti i casi di adozione;

  • coopera con le Autorità Centrali di altri Paesi.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate (art. 242, comma 1, del Codice);
  • differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 241, comma 2, del Codice);

La normativa albanese specifica altresì che:

  • non è possibile adottare in caso di decadenza della responsabilità genitoriale dichiarata con provvedimento del Tribunale (art. 245, comma 1, lett. a), del Codice); malattia psichiatrica, disturbo mentale o malattia che potrebbe mettere in pericolo la salute e la vita del minore adottato (art. 245, comma 1, lett. b), del Codice); impedimenti nell'esercizio della responsabilità genitoriale per la cura e l’educazione del minore adottato (art. 245, comma 1, lett. c), del Codice).

Requisiti dei minori adottandi

  • minori dichiarati abbandonati con sentenza definitiva (art. 20, comma 1, lett. a), della Legge n. 9695/2007);

  • minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 20, comma 1, lett. b), della Legge n. 9695/2007);

  • minori sotto tutela dello Stato, con il consenso del Tribunale (art. 20, comma 1, lett. c), della Legge n. 9695/2007).

Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa albanese:

  • i minori che hanno compiuto 10 anni devono fornire la propria opinione sull’adozione, e i minori che hanno compiuto 12 anni devono fornire il proprio consenso (art. 246, comma 5, del Codice);

  • è inoltre necessario il consenso dei genitori biologici o del Tribunale se entrambi sono deceduti, sono giuridicamente incapaci o se non è nota la loro identità (art. 246, commi 1-3, del Codice);

  • i minori sono inseriti nel circuito dell’adozione internazionale quando sono trascorsi almeno 6 mesi dal momento della loro iscrizione nei registri tenuti dal KSHB, salvo che la loro salute possa essere nel frattempo compromessa (art. 23 della Legge n. 9695/2007).

Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette la domanda al KSHB nella Repubblica d’Albania (art. 252, comma 4, del Codice);

  • il Consiglio direttivo del KSHB verifica la presenza dei requisiti di legge e la correttezza della documentazione (art. 27 della Legge n. 9695/2007); 

  • la Segreteria esecutiva del KSHB elabora la proposta di abbinamento, che è sottoposta alla coppia tramite l’ente autorizzato (art. 23 della Legge n. 9695/2007);

  • il KSHB valuta la coppia e, se la ritiene idonea, inoltra il fascicolo al Tribunale del luogo in cui risiede il minore, unitamente alla certificazione dalla quale risulta che sono trascorsi 6 mesi dalla data di iscrizione del minore nel Registro dei minori adottabili e non è stata praticabile la soluzione dell’adozione nazionale (artt. 253-254 del Codice, e art. 28, par. 1, lett. a), della Legge n. 9695/2007);

  • il Tribunale verifica che sia effettivamente decorso il termine di 6 mesi, che siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari per riportare il minore ai suoi genitori biologici, e che il periodo di convivenza tra il minore e la coppia si sia concluso positivamente (art. 248, par. 5, del Codice);

  • nel corso della procedura giudiziale possono intervenire il Pubblico Ministero e chiunque abbia un interesse rilevante per la protezione del minore; tali soggetti possono altresì proporre appello verso la decisione del Tribunale (art. 255 del Codice);

  • l’adozione è disposta dal Tribunale, il quale trasmette la decisione all’Ufficio di stato civile per la registrazione, ed è effettiva dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento finale (art. 258 del Codice); 

  • dopo aver ottenuto tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica d’Albania con la coppia.

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al KSHB nella Repubblica d’Albania le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i 2 anni successivi all’adozione. 

Normativa di riferimento

  • Family Code of Albania, Law No. 9062, 8 May 2003 [Codice della famiglia albanese, Legge 8 maggio 2003, n. 9062];

  • Law No. 9695, 19 March 2007 [Legge 19 marzo 2007, n. 9695 relativa alle procedure di adozione e al Comitato albanese per l’adozione].

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