Albania
Questa scheda Paese è stata aggiornata al 17/01/2025
La Repubblica d’Albania ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 settembre 2000 e il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Komiteti Shqiptar i Birësimeve (KSHB) [Comitato albanese per l’adozione]
Ministria e Drejtësisë [Ministero della giustizia]
Rruga Mine Peza, Pallati 87/3, Shkalla 2, Tirana
sito web www.kshb.gov.al
Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia
Ambasciata d’Italia in Repubblica d’Albania
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
· valuta l’idoneità ad adottare degli aspiranti genitori adottivi e approva l’adozione attraverso gli organi di cui è composta, il Consiglio direttivo e la Segreteria esecutiva;
· accredita gli enti autorizzati stranieri;
· controlla periodicamente tutti i casi di adozione;
· coopera con le Autorità Centrali di altri Paesi
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone singole o coppie sposate (art. 242, comma 1, del Codice);
- differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 241, comma 2, del Codice);
La normativa albanese specifica altresì che:
- non è possibile adottare in caso di decadenza della responsabilità genitoriale dichiarata con provvedimento del Tribunale (art. 245, comma 1, lett. a), del Codice); malattia psichiatrica, disturbo mentale o malattia che potrebbe mettere in pericolo la salute e la vita del minore adottato (art. 245, comma 1, lett. b), del Codice); impedimenti nell’esercizio della responsabilità genitoriale per la cura e l’educazione del minore adottato (art. 245, comma 1, lett. c), del Codice).
Requisiti dei minori adottandi
- minori dichiarati abbandonati con sentenza definitiva (art. 20, comma 1, lett. a), della Legge n. 9695/2007);
- minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 20, comma 1, lett. b), della Legge n. 9695/2007);
- minori sotto tutela dello Stato, con il consenso del Tribunale (art. 20, comma 1, lett. c), della Legge n. 9695/2007).
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa albanese:
- i minori che hanno compiuto 10 anni devono fornire la propria opinione sull’adozione, e i minori che hanno compiuto 12 anni devono fornire il proprio consenso (art. 246, comma 5, del Codice);
- è inoltre necessario il consenso dei genitori biologici o del Tribunale se entrambi sono deceduti, sono giuridicamente incapaci o se non è nota la loro identità (art. 246, commi 1-3, del Codice);
- i minori sono inseriti nel circuito dell’adozione internazionale quando sono trascorsi almeno 6 mesi dal momento della loro iscrizione nei registri tenuti dal KSHB, salvo che la loro salute possa essere nel frattempo compromessa (art. 23 della Legge n. 9695/2007).
Passaggi della procedura
· gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette la domanda al KSHB nella Repubblica d’Albania (art. 252, comma 4, del Codice);
· il Consiglio direttivo del KSHB verifica la presenza dei requisiti di legge e la correttezza della documentazione (art. 27 della Legge n. 9695/2007);
· la Segreteria esecutiva del KSHB elabora la proposta di abbinamento, che è sottoposta agli aspiranti genitori adottivi tramite l’ente autorizzato (art. 23 della Legge n. 9695/2007);
· il KSHB valuta gli aspiranti genitori adottivi e, se li ritiene idonei, inoltra il fascicolo al Tribunale del luogo in cui risiede il minore, unitamente alla certificazione dalla quale risulta che sono trascorsi 6 mesi dalla data di iscrizione del minore nel Registro dei minori adottabili e non è stata praticabile la soluzione dell’adozione nazionale (artt. 253-254 del Codice, e art. 28, par. 1, lett. a), della Legge n. 9695/2007);
· il Tribunale verifica che sia effettivamente decorso il termine di 6 mesi, che siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari per riportare il minore ai suoi genitori biologici, e che il periodo di convivenza tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi si sia concluso positivamente (art. 248, par. 5, del Codice);
· nel corso della procedura giudiziale possono intervenire il Pubblico Ministero e chiunque abbia un interesse rilevante per la protezione del minore; tali soggetti possono altresì proporre appello verso la decisione del Tribunale (art. 255 del Codice);
· l’adozione è disposta dal Tribunale, il quale trasmette la decisione all’Ufficio di stato civile per la registrazione, ed è effettiva dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento finale (art. 258 del Codice);
· dopo aver ottenuto tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica d’Albania con i genitori adottivi.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al KSHB nella Repubblica d’Albania le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i 2 anni successivi all’adozione.
Normativa di riferimento
· Family Code of Albania, Law No. 9062, 8 May 2003 [Codice della famiglia albanese, Legge 8 maggio 2003, n. 9062];
· Law No. 9695, 19 March 2007 [Legge 19 marzo 2007, n. 9695 relativa alle procedure di adozione e al Comitato albanese per l’adozione].
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