Albania
Questa scheda Paese è stata aggiornata al 17/01/2025
La Repubblica d’Albania ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 settembre 2000 e il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Komiteti Shqiptar i Birësimeve (KSHB) (Comitato albanese per l’adozione)
Ministrisë së Drejtësisë (Ministero della giustizia)
Rruga Mine Peza, Pallati 87/3, Shkalla 2, Tirana
sito web www.kshb.gov.al
Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia
Ambasciata d’Italia in Repubblica d’Albania
Ricerca Enti Autorizzati in Albania
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
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valuta l’idoneità ad adottare della coppia e approva l’adozione attraverso gli organi di cui è composta, il Consiglio direttivo e la Segreteria esecutiva;
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accredita gli enti autorizzati stranieri;
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controlla periodicamente tutti i casi di adozione;
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coopera con le Autorità Centrali di altri Paesi.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone singole o coppie sposate (art. 242, comma 1, del Codice);
- differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 241, comma 2, del Codice);
La normativa albanese specifica altresì che:
- non è possibile adottare in caso di decadenza della responsabilità genitoriale dichiarata con provvedimento del Tribunale (art. 245, comma 1, lett. a), del Codice); malattia psichiatrica, disturbo mentale o malattia che potrebbe mettere in pericolo la salute e la vita del minore adottato (art. 245, comma 1, lett. b), del Codice); impedimenti nell'esercizio della responsabilità genitoriale per la cura e l’educazione del minore adottato (art. 245, comma 1, lett. c), del Codice).
Requisiti dei minori adottandi
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minori dichiarati abbandonati con sentenza definitiva (art. 20, comma 1, lett. a), della Legge n. 9695/2007);
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minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 20, comma 1, lett. b), della Legge n. 9695/2007);
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minori sotto tutela dello Stato, con il consenso del Tribunale (art. 20, comma 1, lett. c), della Legge n. 9695/2007).
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa albanese:
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i minori che hanno compiuto 10 anni devono fornire la propria opinione sull’adozione, e i minori che hanno compiuto 12 anni devono fornire il proprio consenso (art. 246, comma 5, del Codice);
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è inoltre necessario il consenso dei genitori biologici o del Tribunale se entrambi sono deceduti, sono giuridicamente incapaci o se non è nota la loro identità (art. 246, commi 1-3, del Codice);
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i minori sono inseriti nel circuito dell’adozione internazionale quando sono trascorsi almeno 6 mesi dal momento della loro iscrizione nei registri tenuti dal KSHB, salvo che la loro salute possa essere nel frattempo compromessa (art. 23 della Legge n. 9695/2007).
Passaggi della procedura
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la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette la domanda al KSHB nella Repubblica d’Albania (art. 252, comma 4, del Codice);
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il Consiglio direttivo del KSHB verifica la presenza dei requisiti di legge e la correttezza della documentazione (art. 27 della Legge n. 9695/2007);
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la Segreteria esecutiva del KSHB elabora la proposta di abbinamento, che è sottoposta alla coppia tramite l’ente autorizzato (art. 23 della Legge n. 9695/2007);
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il KSHB valuta la coppia e, se la ritiene idonea, inoltra il fascicolo al Tribunale del luogo in cui risiede il minore, unitamente alla certificazione dalla quale risulta che sono trascorsi 6 mesi dalla data di iscrizione del minore nel Registro dei minori adottabili e non è stata praticabile la soluzione dell’adozione nazionale (artt. 253-254 del Codice, e art. 28, par. 1, lett. a), della Legge n. 9695/2007);
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il Tribunale verifica che sia effettivamente decorso il termine di 6 mesi, che siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari per riportare il minore ai suoi genitori biologici, e che il periodo di convivenza tra il minore e la coppia si sia concluso positivamente (art. 248, par. 5, del Codice);
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nel corso della procedura giudiziale possono intervenire il Pubblico Ministero e chiunque abbia un interesse rilevante per la protezione del minore; tali soggetti possono altresì proporre appello verso la decisione del Tribunale (art. 255 del Codice);
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l’adozione è disposta dal Tribunale, il quale trasmette la decisione all’Ufficio di stato civile per la registrazione, ed è effettiva dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento finale (art. 258 del Codice);
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dopo aver ottenuto tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica d’Albania con la coppia.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al KSHB nella Repubblica d’Albania le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i 2 anni successivi all’adozione.
Normativa di riferimento
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Family Code of Albania, Law No. 9062, 8 May 2003 [Codice della famiglia albanese, Legge 8 maggio 2003, n. 9062];
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Law No. 9695, 19 March 2007 [Legge 19 marzo 2007, n. 9695 relativa alle procedure di adozione e al Comitato albanese per l’adozione].
Link
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HCCH, Country profile - State responses: Albania;
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UN Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Albania under article 44 of the Convention, due in 2017 , CRC/C/ALB/5-6, 15 February 2021;
- UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Albania, CRC/C/ALB/CO/5-6, 17 October 2023.