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Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 15 maggio 2002 e il 1° settembre 2002 è entrata in vigore.

 

Adozione single consentita

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: sì

 

Ricerca origini prevista

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

 

Autorità Centrale

 

Department of International Legal Child Protection and Intercountry Adoptions [Dipartimento della protezione giuridica internazionale dell’infanzia e le adozioni internazionali] 


Ministry of Justice [Ministero della giustizia]

 

No. 1, Slavyanka Str. – 1040 Sofia


 
E-mail priemna@justice.government.bg 


 
Sito web www.justice.government.bg 

 

 

Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Italia


 
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Bulgaria 

 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Bulgaria 

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

 

  1. gestisce e coordina le procedure di adozione internazionale (art. 112, comma 2, n. 1, del Codice della famiglia);
  2. supervisiona le attività degli enti autorizzati (art. 112, comma 2, n. 2, del Codice della famiglia);
  3. regolamenta i termini e le modalità per la tenuta dei registri delle adozioni internazionali (art. 112, comma 2, n. 3, del Codice della famiglia).

 

 

Procedura adottiva

 

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

 

 

 

 

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

  1. coppie sposate (art. 81, comma 1, del Codice della famiglia);
  2. consenso del coniuge (art. 89, comma 1, n.  3, del Codice della famiglia);
  3. persone singole (art. 78 del Codice della famiglia);
  4. possesso della piena capacità d’agire e non essere stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 78 del Codice della famiglia);
  5. differenza di età con il minore di almeno 15 anni e non superiore a 50 anni; in caso di adozione congiunta, è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi tale requisito (art. 79, comma 1, del Codice della famiglia) che, invece, non si applica in caso di adozione da parte di nonni o zii, o del coniuge del genitore biologico (art. 79, comma 2, del Codice della famiglia).

 

 

Requisiti dei minori adottandi

 

  1. minori di età inferiore a 18 anni (art. 77, comma 1, del Codice della famiglia);
  2. minori i cui genitori:
  3. siano ignoti (art. 100, comma 2, n. 1, del Codice della famiglia);
  4. siano deceduti, dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o sottoposti a interdizione giudiziale (art. 84, comma 4, del Codice della famiglia).

La legge bulgara condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

  1. il minore stesso, se ha compiuto 14 anni (art. 89, comma 1, n. 4, del Codice della famiglia); se di età inferiore, deve essere ascoltato dal Tribunale quando i suoi diritti e interessi sono oggetto di procedimento giudiziario (art. 90, comma 1, del Codice della famiglia);
  2. i genitori biologici (art. 89, comma 1, n.  2, del Codice della famiglia), anche se minorenni (art. 89, comma 3, del Codice della famiglia), a meno che: 
  3. abbiano un’età inferiore a 14 anni o siano sottoposti a interdizione giudiziale (art. 89, comma 4, del Codice della famiglia); 
  4. abbiano persistentemente trascurato il minore, rifiutato di contribuire al suo mantenimento o lo abbiano educato in modo pregiudizievole per il suo sviluppo (art. 93, comma 1, del Codice della famiglia);
  5. il minore sia ospitato presso una struttura sociale o sanitaria integrata per l’assistenza residenziale e i genitori biologici, senza alcun giustificato motivo, non abbiano richiesto la cessazione del collocamento o la modifica della misura, e il suo rientro in famiglia o il suo affidamento a parenti o affini ai sensi della Legge sulla protezione dei minori, per un periodo di 6 mesi dalla data dell’affidamento amministrativo ai sensi della medesima Legge (art. 93, comma 2, del Codice della famiglia).

La legge bulgara specifica altresì che:

  1. i gemelli devono essere adottati insieme, salvo il caso in cui l’adozione non sia andata a buon fine nei 6 mesi successivi alla data di iscrizione nel Sistema informativo elettronico nazionale per l’adozione, e il loro superiore interesse giustifichi l’adozione separata (art. 77, comma 2, del Codice della famiglia); 
  2. i fratelli devono essere adottati insieme in presenza di un legame emotivo, la cui sussistenza deve essere accertata mediante apposita valutazione da parte di un esperto psicologo (art. 77, commi 3-4, del Codice della famiglia).

Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa bulgara:

  1. i minori sono iscritti nel registro dei minori adottabili qualora, entro 6 mesi dall’inserimento nel Sistema informativo elettronico nazionale per l’adozione, a livello nazionale siano stati rifiutati da almeno 3 aspiranti genitori adottivi o non sia stato possibile individuare un aspirante genitore adottivo idoneo (art. 113, comma 2, del Codice della famiglia); tale termine non si applica ai minori con bisogni speciali (art. 113, comma 3, del Codice della famiglia).

 

 

Passaggi della procedura

 

  1. Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero della giustizia nella Repubblica di Bulgaria;
  2. il fascicolo è inserito nel registro dei genitori adottivi stranieri (art. 113, comma 1, n. 2, del Codice della famiglia); 
  3. il Consiglio per l’adozione internazionale, entro 60 giorni dall’iscrizione dei minori nel registro dei minori adottabili, esamina il fascicolo ed elabora una proposta di abbinamento (art. 114, comma 7, del Codice della famiglia), la quale è trasmessa al Ministro della giustizia (art. 115, comma 1, del Codice della famiglia);
  4. se gli aspiranti genitori adottivi accettano la proposta di abbinamento con il minore, si recano nella Repubblica di Bulgaria per trascorrere con il minore un periodo obbligatorio di almeno 5 giorni (art. 32, comma 1, dell’Ordinanza);
  5. se il Ministro della giustizia approva l’adozione, la procedura prosegue davanti al Tribunale della Città di Sofia (artt. 117, comma 1, e 118, comma 1, del Codice della famiglia), il quale esamina la domanda di adozione in camera di consiglio entro 14 giorni dal suo ricevimento (art. 97, comma 1, del Codice della famiglia);
  6. entro 7 giorni dalla sua emissione, la sentenza di adozione può essere impugnata presso la Corte d’appello dagli aspiranti genitori adottivi, dai genitori biologici del minore, dal minore stesso e dal pubblico ministero (art. 98, comma 1, del Codice della famiglia); qualora abbia compiuto 14 anni, il minore può presentare ricorso personalmente (art. 98, comma 1, del Codice della famiglia); 
  7. entro 14 giorni dal deposito dell’impugnazione, la Corte d’appello si pronuncia in camera di consiglio con sentenza definitiva (art. 98, comma 2, del Codice della famiglia);
  8. una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Bulgaria con i genitori adottivi. 

 

 

Minori con bisogni speciali

 

Sono definiti minori con bisogni speciali:

  1. minori di età superiore a 7 anni (art. 113, comma 3, del Codice della famiglia);
  2. minori con disabilità (art. 113, comma 3, del Codice della famiglia);
  3. minori appartenenti a fratrie (art. 113, comma 3, del Codice della famiglia).

 

 

Post-adozione

 

L’ente autorizzato trasmette al Ministero della giustizia – Direzione tutela giuridica internazionale del minore e adozioni internazionali - nella Repubblica di Bulgaria le relazioni semestrali relative al minore per i 3 anni successivi alla definitività della sentenza di adozione (art. 104, comma 1, del Codice della famiglia).

 

 

Ricerca delle origini

 

  1. la persona adottata ha il diritto di conoscere le proprie origini al raggiungimento della maggiore età (art. 105, comma 1, del Codice della famiglia);
  2. la richiesta di accesso alle informazioni biologiche può essere avanzata anche dai genitori adottivi, nonché dai discendenti e dal coniuge della persona adottata (art. 105, comma 1, del Codice della famiglia);
  3. l'istanza formale deve essere indirizzata al Tribunale distrettuale che ha emesso la sentenza di adozione (art. 105, comma 1, del Codice della famiglia), il quale si pronuncia in camera di consiglio senza la presenza della persona adottata, dopo aver notificato i genitori biologici, se rintracciabili o in vita, e previo parere del pubblico ministero (art. 105, comma 2, del Codice della famiglia);
  4. la decisione del Tribunale distrettuale può essere impugnata dal richiedente o contestata dal pubblico ministero (art. 105, comma 3, del Codice della famiglia).

 

 

Trattamento dei dati personali

 

  1. gli organi statali e gli enti locali che conservano la documentazione adottiva sono tenuti a fornire al richiedente i dati identificativi del fascicolo, nonché le informazioni relative alle origini della persona adottata qualora il Tribunale distrettuale ne abbia autorizzato la divulgazione con provvedimento giudiziario (art. 105, comma 4, del Codice della famiglia).

                                                                                                                                                 

Normativa di riferimento

 

  1. Family Code, 1 October 2009 [Codice della famiglia, 1° ottobre 2009, e successive modifiche];
  2. Ordinance No. 3 of 24 October 2014, for the Terms and Conditions for Keeping Intercountry Adoptions Registers and Granting Consent by the Minister of Justice [Ordinanza 24 ottobre 2014, n. 3, recante i termini e le condizioni per la tenuta dei registri delle adozioni internazionali e per il rilascio del consenso da parte del Ministro della giustizia].

 

 

 

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