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Repubblica del Kosovo

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 14/02/2025 

Il Kosovo non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993. 

Referenti per l’adozione internazionale 

Autorità competente 

Department of social and family policy (DSFP) [Dipartimento per le politiche sociali e  della famiglia] 

Ministry of labour and social welfare (MLSW) [Ministero del lavoro e degli affari sociali] Sheshi Miss Edit Durham nr.46, Pristina 

sito web www.mpms.rks-gov.net 

Ambasciata della Repubblica del Kosovo in Italia 

Ambasciata d’Italia in Repubblica del Kosovo  

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Kosovo 

Procedura adottiva 

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial  sull'adozione internazionale CAI 

Requisiti delle coppie adottanti

  • Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive  italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana. • coppie sposate o persone singole (art. 164 della Legge sulla famiglia); • età minima di 21 anni; nel caso di una coppia di coniugi, è necessario che un  membro della coppia abbia almeno 25 anni e l’altro almeno 21 anni (art. 176 della  Legge sulla famiglia); 
  • differenza d’età con il minore non superiore a 50 anni (art. 9 delle Istruzioni  amministrative); 
  • capacità di agire e possesso delle qualità personali necessarie per l’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 175 della Legge sulla famiglia). 

La legge della Repubblica del Kosovo indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

  • decadenza dalla responsabilità genitoriale (art 178, n. 1, della Legge sulla famiglia);
  • presenza di fondati sospetti di comportamenti che, con l’abuso dei diritti di genitore, possono arrecare danni al minore, o di domanda di adozione avanzata per ragioni  economiche (art 178, n. 2, della Legge sulla famiglia); 
  • malattia psichiatrica, disturbo mentale o malattia di altro tipo che può mettere in  pericolo la salute e lo sviluppo del minore (art. 178, n. 3, della Legge sulla famiglia). Ulteriore aspetto rilevante secondo la normativa della Repubblica del Kosovo: • hanno precedenza nell’adozione le domande provenienti da coppie sposate e, tra  queste, quelle senza figli (art. 9 delle Istruzioni amministrative). 

Requisiti dei minori adottandi  

  • minori privi delle cure genitoriali (orfani o minori i cui genitori sono sconosciuti o  irreperibili o non in grado di averne cura) per i quali non è stato possibile ricorrere all’adozione nazionale (art. 3 delle Istruzioni amministrative e art. 179, comma 2, della Legge sulla famiglia); 
  • minori che necessitano di trattamenti medici non disponibili nella Repubblica del Kosovo (art. 13 delle Istruzioni amministrative e art. 179, comma 2, della Legge  sulla famiglia). 

La legge kosovara condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:  • il minore stesso, se ha compiuto quattordici anni e non è incapace (art. 168, comma  1, della Legge sulla famiglia); 

  • l’Ufficio locale di tutela che opera presso il Centro di assistenza sociale (CSW) (art. 168, comma 3, della Legge sulla famiglia); 
  • i genitori biologici del minore, salvo che essi siano stati dichiarati incapaci di agire o  decaduti dalla responsabilità genitoriale, siano irreperibili da più di un anno o abbiano abbandonato il figlio per più di sei mesi; in ogni caso essi non possono  fornire il proprio consenso all’adozione prima che il minore abbia compiuto 8  settimane (art. 169, commi 1-3, della Legge sulla famiglia); 
  • i servizi sociali (art. 179, comma 3, della Legge sulla famiglia). 

Passaggi della procedura  

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a  un ente autorizzato, che presenta la domanda di adozione alla missione diplomatica  o consolare della Repubblica del Kosovo in Italia (art. 13 delle Istruzioni  amministrative); 
  • la missione diplomatica o consolare verifica la validità della documentazione  presentata e trasmette il fascicolo della coppia al DSFP (art. 13 delle Istruzioni  amministrative);
  • il DSFP iscrive la coppia nel registro degli adottanti (art. 13 delle Istruzioni  amministrative); 
  • entro un anno, il Comitato per il collocamento dei minori del DSFP sottopone alla  coppia la proposta di abbinamento con un minore (art. 13 delle Istruzioni  amministrative); 
  • se la coppia accetta l’abbinamento, si reca nella Repubblica del Kosovo per  partecipare alla fase giudiziaria della procedura (art. 13 delle Istruzioni  amministrative); 
  • l’Ufficio locale di tutela avvia, assieme alla coppia, la procedura davanti al Tribunale  del luogo di residenza del minore (art. 14 delle Istruzioni amministrative e art. 181,  comma 1, della Legge sulla famiglia); 
  • alla domanda deve essere allegato il consenso scritto all’adozione dei soggetti  tenuti a fornirlo e altra documentazione relativa alla coppia (art. 182, comma 2, della Legge sulla famiglia); 
  • il Tribunale può chiedere ulteriore documentazione all’Ufficio locale di tutela, ai  servizi sociali e ad altri esperti in materia di adozione (art. 182, comma 3, della  Legge sulla famiglia); 
  • la procedura davanti al Tribunale si svolge a porte chiuse (art. 181, comma 2, della  Legge sulla famiglia); 
  • il Tribunale avvisa il minore e la coppia sulle conseguenze dell’adozione e fornisce  al minore il supporto adeguato e le informazioni necessarie in questa fase (art. 183  della Legge sulla famiglia); 
  • nel corso della procedura, l’Ufficio locale di tutela, direttamente o tramite i servizi  sociali, prepara i genitori biologici e la coppia adottante all’adozione (art. 184,  comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • il Tribunale dispone un periodo di prova pre-adottivo, nel corso del quale il CSW organizza almeno 3 incontri tra il minore e la coppia adottante (art. 15 delle  Istruzioni amministrative); 
  • tale periodo si svolge sotto la supervisione dell’Ufficio locale di tutela che deve  incontrare il minore almeno una volta al mese e trasmettere al Tribunale i propri  rapporti ogniqualvolta sia necessario (art. 15 delle Istruzioni amministrative e art.  166 della Legge sulla famiglia); 
  • il Tribunale emette la decisione sull’adozione tenendo conto delle opinioni in merito  di sociologi, psicologi, medici, terapisti e altri esperti intervenuti (art. 184, comma 1, della Legge sulla famiglia); 
  • se il Tribunale rigetta la domanda di adozione, la coppia adottante può impugnare la  decisione entro 15 giorni (art. 185, comma 2, della Legge sulla famiglia); • la decisione di adozione è emessa alla presenza della coppia adottante, del minore  che ha compiuto 10 anni e del suo rappresentante legale (art. 16 delle Istruzioni  amministrative e art. 186, comma 2, della Legge sulla famiglia); 
  • il Tribunale invia il verbale d’udienza agli Uffici di stato civile per l’annotazione  dell’adozione nei registri (art. 188 della Legge sulla famiglia); 
  • la coppia adottante è assistita dal CSW nella richiesta e preparazione dei  documenti necessari per lasciare il Paese unitamente al minore (art. 17 delle  Istruzioni amministrative); 
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica  del Kosovo con la coppia. 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al DPSF in Repubblica del Kosovo due relazioni concernenti  l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale nei primi due  anni successivi all’adozione (art. 17 delle Istruzioni amministrative).  

Normativa di riferimento 

  • Law n. 2004/32, The Family Law of Kosovo [Legge n. 32/2004, Legge sulla famiglia del Kososvo]; 
  • Administrative Istruction n. 9/2014 of the Ministry of labour and social welfare  [Istruzioni amministrative n. 9/2014 del Ministero del lavoro e degli affari sociali – non reperite].

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