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Lituania

La Repubblica di Lituania ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 29 aprile 1998 e il 1° agosto 1998 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

State Child Rights Protection and Adoption [Servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l’Adozione (Servizio Adozioni)]
Ministry of Social Security and Labour [Ministero della sicurezza sociale e del lavoro]
Labdarių str. 8, LT-01120 Vilnius
email info@vaikoteises.lt   
sito web www.vaikoteises.lt

Ambasciata della Lituania in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Lituania
Ricerca enti autorizzati in Lituania

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • organizza e gestisce la procedura di adozione internazionale;
  • accredita gli enti stranieri che operano nel settore dell’adozione internazionale nella Repubblica di Lituania;
  • presenta al Ministero della sicurezza sociale e del lavoro proposte per il miglioramento della normativa relativa alla tutela dei diritti dei minori e all’adozione;
  • coopera con le autorità e le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative, le autorità centrali straniere e gli enti autorizzati.



Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI



Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone in età lavorativa di entrambi i sessi; in casi eccezionali, il Tribunale può autorizzare l'adozione anche da parte di persone più grandi (art. 3.210, comma 1, del Codice civile);
  • coppie sposate (art. 3.210, comma 2, del codice civile);
  • persone singole in casi eccezionali previa autorizzazione (art. 3.210, comma 2, del Codice civile);
  • differenza di età con il minore di almeno diciotto anni (art. 3.211, comma 1, del Codice civile);
  • differenza di età con il minore di massimo 40 anni, salvo eccezioni per bambini con problemi gravi di salute e che non trovino una famiglia o in caso di fratelli in cui uno corrisponde all’età e l’altro potrebbe essere più piccolo: viene valutata l’età del genitore più anziano e non quello più giovane*.

La legge lituana indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

  • totale o parziale incapacità d’agire (art. 3.210, comma 4, del Codice civile);
  • decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 3.210, comma 4, del Codice civile);
  • revoca per colpa di un precedente provvedimento di tutela o custodia di minore (art. 3.210, comma 4, del Codice civile);
  • disturbi mentali e comportamentali o altre malattie indicate nell’elenco emesso dal governo o da altra autorità competente (art. 3.210, comma 4, del Codice civile);
  • condanna per reati contro l’umanità, la morale, la vita, la libertà, l’integrità sessuale, i minori e la famiglia, per reati riguardanti stupefacenti o per altri gravi reati (art. 3.210, comma 4, del Codice civile).

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Lituania.

 

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori con bisogni speciali:
    • con disturbi di salute gravi o incurabili, certificati da un medico (par. 12.1 della Risoluzione n. 1135/2018);
    • di età superiore ai sette anni (par. 12.2 della Risoluzione n. 1135/2018);
    • con almeno tre fratelli e/o sorelle indirizzati insieme verso l’adozione; (par. 12.3 della Risoluzione n. 1135/2018);
    • con fratelli e/o sorelle o che non accettano l’adozione o che non possono essere adottati insieme (par. 12.4 della Risoluzione n. 1135/2018).

Tali minori sono adottabili se:

  • sono orfani (par. 4.1 della Risoluzione n. 1135/2018);
  • i genitori sono stati dichiarati deceduti dal Tribunale (par. 4.2 della Risoluzione n. 1135/2018);
  • i genitori sono sconosciuti (par. 4.3 della Risoluzione n. 1135/2018);
  • i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale a tempo indeterminato (par. 4.4 della Risoluzione n. 1135/2018);
  • i genitori hanno fornito il consenso scritto, approvato dal Tribunale, all’adozione del minore (par. 4.5 della Risoluzione n. 1135/2018);
  • il tutore dei genitori, anch’essi minori o legalmente incapaci, ha fornito il consenso scritto, approvato dal Tribunale, all’adozione del minore (par. 4.6 della Risoluzione n. 1135/2018);
  • il Tribunale ha ratificato il consenso della persona sotto tutela, nonostante l’omesso consenso del tutore (par. 4.7 della Risoluzione n. 1135/ 2018).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa lituana:

  • perché il minore possa essere adottato all’estero occorre che siano inutilmente trascorsi sei mesi dalla sua iscrizione nel registro dei minori adottabili senza che nessuno ne abbia chiesto l’affidamento o l’adozione a livello nazionale (art. 3.224, comma 2.1, del Codice civile);
  • il minore deve avere fornito il suo consenso all’adozione: se ha compiuto dieci anni deve fornire il suo consenso in forma scritta davanti al Tribunale e senza di esso non si può procedere all’adozione (art. 3.215, comma 1, del Codice civile); se non ha ancora compiuto dieci anni, ma ha raggiunto un grado di sviluppo tale da poter esprimere le proprie opinioni, deve esser sentito in Tribunale e quanto da lui espresso, se non contrario al suo interesse, deve esser tenuto in considerazione per la decisione finale (art. 3.215, comma 2, del Codice civile);
  • devono fornire il proprio consenso all’adozione per iscritto, oltre al minore stesso, i genitori, salvo se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale per un periodo di tempo illimitato o legalmente incapaci d’agire (art. 3.214 del Codice civile), il soggetto che ha la tutela del minore e il gruppo parentale di riferimento del minore (art. 3.224, comma 2.2, del Codice civile); il giudice può tuttavia decidere di dare in adozione il minore anche senza il consenso di tali soggetti (art. 3.224, comma 3, del Codice civile).

 


Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato;
  • il Servizio Adozioni fornisce la lista dei minori adottabili all’ente autorizzato, assegnando un termine per la trasmissione del fascicolo della coppia (par. 8 dell’Ordine A1-32 del 1° febbraio 2007);
  • il Servizio Adozioni valuta l’idoneità della coppia e, se la ritiene idonea e ne accetta la candidatura, la iscrive nell’apposito registro (parr. 11 e 17 dell’Ordine A1-32 del 1° febbraio 2007);
  • se il Servizio Adozioni riceve più fascicoli per uno stesso minore, stabilisce quale abbinamento possa meglio soddisfare il superiore interesse del minore e lo comunica alla coppia selezionata tramite l’ente autorizzato, al quale viene altresì trasmesso il fascicolo relativo al minore (par. 12 dell’Ordine A1-32 del 1° febbraio 2007);
  • l’ente autorizzato notifica al Servizio Adozioni la decisione della coppia sull’abbinamento (par. 16 dell’Ordine A1-32 del 1° febbraio 2007);
  • il Servizio Adozioni può chiedere alla coppia di incontrare il minore prima che la procedura prosegua, in considerazione dei suoi bisogni speciali (par. 21 dell’Ordine A1-32 del 1° febbraio 2007);
  • la coppia presenta la domanda di adozione internazionale al Tribunale del Distretto di Vilnius (art. 480, comma 2, del Codice di procedura civile);
  • il procedimento davanti al Tribunale si svolge in forma orale, a porte chiuse e la coppia adottante deve comparire in aula (art. 484, comma 1, del Codice di procedura civile);
  • il Tribunale verifica la correttezza di tutte le condizioni richieste e di tutti i consensi necessari (artt. 484, commi 4-5-6 e 485 del Codice di procedura civile);
  • il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione e la trasmette all’Ufficio dello stato civile per le dovute iscrizioni (art. 487, commi 1 e 5, del Codice di procedura civile);
  • la sentenza diventa definitiva se non è impugnata entro trenta giorni (art. 490, comma 1, del Codice di procedura civile);
  • una volta ottenuta tutta la documentazione necessaria il minore può lasciare la Repubblica di Lituania con la coppia.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al Servizio Adozioni in Repubblica di Lituania le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale i primi due anni dopo l’adozione, con cadenza annuale nei successivi due anni e su richiesta del Servizio Adozioni dopo quattro anni dall’adozione (*)

(*) Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile - State responses: The Republic of Lithuania

 

Normativa di riferimento

  • Civil Code, 1 july 2001;
  • Code of Civil Procedure, 1 january 2003;
  • Order n. A1-32 of the Minister of social security and labor of the Republic of Lithuania of 1 february 2007, Specification of the Pre-trial Procedure Regarding the Adoption of Special Needs Children Eligible for Adoption [Ordine n. A1-32 del Ministero della sicurezza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania del 1° febbraio 2007, Precisazioni sulla procedura preliminare al giudizio di adozione di minori con bisogni speciali];
  • Order n. A1-8 of the Minister of social security and labor of the Republic of Lithuania of 10 january 2012, Amendments to the Order n. A1-162 “Approval of the description of procedure for authorizing the institutions of foreign states to act in pursuance of intercountry adoption in the Republic of Lithuania” of 3 june 2005 [Ordine n. A1-8 del Ministero della sicurezza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania del 10 gennaio 2012, Modifiche all’Ordine n. A1-162 “Approvazione della descrizione delle procedure di accreditamento degli enti autorizzati stranieri ad operare nel campo delle adozioni internazionali in Lituania” del 3 giugno 2005];
  • Resolution n. 293 of the Government of the Republic of Lithuania of 28 march 2018, Regulations of the State Child Rights Protection and Adoption Service [Risoluzione n. 293 del Governo della Repubblica di Lituania del 28 marzo 2018, Regolamento del Servizio nazionale per la protezione dei diritti dei minori e l’adozione];
  • Resolution n. 1135 of the Government of the Republic of Lithuania of 14 november 2018, Amendments to the Resolution no. 1422 of 10 september 2002 “On approval of the description of the accounting procedure for adoption in the Republic of Lithuania” [Risoluzione n. 1135 del Governo della Repubblica di Lituania del 14 novembre 2018, Modifiche alla Risoluzione n. 1422 del 10 settembre 2002 “Approvazione della descrizione delle procedure di adozione nella Repubblica di Lituania].

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