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Repubblica Portoghese

Questa scheda paese è stata aggiornata al 12/04/2025 

La Repubblica Portoghese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 19 marzo 2004 e il 1° luglio 2004 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale
Instituto da Segurança Social, I.P. - Autoridade Central para a Adocão Internacional (ACAI) [Istituto di Previdenza Sociale, I.P - Autorità Centrale per l'adozione internazionale]
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social [Ministero del lavoro, della solidarietà e della previdenza sociale.]
Av. 5 de Outubro, 175, 1069-451 Lisboa
e-mail autoridadecentraladocaointernacional@seg-social.pt
sito web  www.seg-social.pt

Ambasciata della Repubblica Portoghese in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Portoghese  

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica portoghese 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale 

  • certifica la conformità delle adozioni internazionali alla Convenzione de L’Aja;

  • formula un parere obbligatorio sulla regolarità della procedura di adozione internazionale al fine di autorizzare l'ingresso del minore nel territorio nazionale;

  • delinea, in collaborazione con strutture diplomatiche e consolari, strategie di adozione internazionale basate su politiche di cooperazione per i minori privati delle loro famiglie;

  • redige accordi e protocolli relativi alle adozioni internazionali;

  • monitora e valuta le procedure di adozione internazionale per le quali fornisce la necessaria collaborazione;

  • accredita gli enti portoghesi che intendono esercitare l'attività di mediazione, autorizza l'esercizio nella Repubblica Portoghese dell'attività di mediazione degli enti stranieri e ne monitora, in entrambi i casi, l’operato;

  • garantisce la conservazione delle informazioni sulle origini del minore adottato; 

  • raccoglie, tratta e diffonde i dati statistici relativi all'adozione internazionale;

  • redige e pubblica una relazione annuale di attività contenente, in particolare, le informazioni e le conclusioni sulle proprie funzioni.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI 

Requisiti delle coppie adottanti 

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 4 anni, eterosessuali o omosessuali, in cui entrambi hanno più di 25 anni (art. 1979, comma 1, del Codice civile);

  • persone singole di almeno 25 anni (art. 1979, comma 2, del Codice civile);

  • età massima di 60 anni al momento dell’affidamento del minore in vista dell’adozione; la differenza di età con il minore può essere di massimo 50 anni (art. 1979, comma 3, del Codice civile); 

  • in presenza di motivi eccezionali la differenza di età con il minore può essere superiore a 50 anni, come ad esempio nel caso di gruppi di fratelli in cui la differenza di età prevista viene considerata solo in relazione a uno (art. 1979, comma 4, del Codice civile). 

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori di età inferiore ai 18 anni non emancipati alla data della domanda di adozione (art. 1980, comma 2 del Codice civile):

  • i cui genitori siano deceduti o sconosciuti (art. 1978, comma 1, lett. a), del Codice civile);

  • abbandonati (art. 1978, comma 1, lett. c), del Codice civile);

  • i cui genitori o tutori abbiano espresso il consenso all’adozione (art. 1978, comma 1, lett. b), del Codice civile);

  • i cui genitori, per azione o omissione, anche in caso di incapacità per problemi psichici, ne abbiano messo in grave pericolo la sicurezza, la salute, la formazione e l'educazione o lo sviluppo (art. 1978, comma 1, lett. d), del Codice civile);

  • affidati ad un privato o ad un’istituzione, i cui genitori abbiano mostrato disinteresse tale da compromettere seriamente i legami affettivi, almeno nei tre mesi precedenti la richiesta di affidamento (art. 1978, comma 1, lett. e), del Codice civile);

  • figli del coniuge dell’adottante o quelli che sono stati affidati all’adottante con decisione amministrativa o giudiziaria (art. 1980, comma 1, del Codice civile).

La legge portoghese specifica altresì che:

  • il Tribunale della famiglia e dei minori, verifica l’esistenza e la correttezza dei consensi richiesti per l’adozione; è necessario il consenso dei minori che hanno compiuto 12 anni (artt. 1981-1982 del Codice civile).

Passaggi della procedura 

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’ACAI nella Repubblica Portoghese (art. 84, comma 1, della Legge n. 143/2015);

  • entro dieci giorni dalla ricezione l’ACAI valuta il fascicolo; se accetta la domanda di adozione internazionale ricevuta, la registra nell'elenco dei “Richiedenti adozione internazionale residenti all'estero” (art. 84, commi 2-4, della Legge n. 143/2015);

  • la coppia riceve una proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, comunica il proprio consenso all’ACAI (artt. 85-86 della Legge n. 143/2015);

  •  l’ACAI collabora in questa fase con un’agenzia specializzata competente per preparare adeguatamente il minore all’adozione (art. 86, comma 1, della Legge n. 143/2015);

  • la coppia si reca nella Repubblica Portoghese per trascorrere del tempo con il minore (art. 86, comma 2, della Legge n. 143/2015); questo periodo, chiamato “piano di transizione”, prevede un avvicinamento progressivo del minore alla coppia e dura circa 4-6 settimane *;

  • se l’ACAI valuta positivamente questo periodo, invia il fascicolo dell’adozione al Tribunale della famiglia e dei minori competente che stabilisce l’affidamento pre-adottivo del minore (art. 86, comma 3, della Legge n. 143/2015); 

  • il minore, ottenuti tutti i documenti necessari, può lasciare la Repubblica Portoghese con la coppia per trascorrere il periodo di affidamento pre-adottivo in Italia (art. 86, comma 4, della Legge n. 143/2015);

  • durante questo periodo l'ACAI segue costantemente l’integrazione del minore attraverso contatti regolari con la CAI (art. 87, comma 1, della Legge n. 143/2015) e l’invio di relazioni periodiche *;

  • trascorso positivamente tale periodo, l’adozione si perfeziona in Italia con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale per i minorenni (art. 88, comma 1, della Legge n. 143/2015);

  • una copia autenticata della sentenza e il certificato contente il nuovo nome del minore adottato devono essere inviati all’ACAI (art. 89 della Legge n. 143/2015).

Post-adozione

Non sono previsti specifici adempimenti al riguardo.

Normativa di riferimento 

  • Lei n. 143/2015 de 8 de setembro, Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e o Código de Registo Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 131/95, de 6 de junho, e aprova o Regime Jurídico do Processo de Adoção, alterada pela Lei n.°46/2023, de 17 de Agosto  [Legge 8 settembre 2015, n. 143, di modifica del Codice civile e del Codice del registro civile e di approvazione del Regime giuridico della procedura di adozione, modificata dalla legge 17 agosto 2023, n. 46];

  • Guia Prático Adoção, Instituto Da Segurança Social, I.P., 12 de julho de 2024 [Guida pratica all’adozione, Istituto di previdenza sociale, I.P. del 12 luglio 2024].

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