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Repubblica di Bielorussia

Questa scheda paese è stata aggiornata al 19/09/2023

La Repubblica di Bielorussia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 17 luglio 2003 e il 1° novembre 2003 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Centro Nazionale per le Adozioni (CNA)
Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Bielorussia

Platonova Street, n. 22 – 220071, Minsk
e-mail child@edu.by
sito web www.nacedu.by/en/main

 

Ambasciata della Repubblica di Bielorussia in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Bielorussia

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica di Bielorussia

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica di Bielorussia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

 

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone (singole e coppie) di entrambi i sessi (artt. 125 e 233 del Codice del matrimonio e della famiglia) ad eccezione di persone:
    • con alcolismo cronico, tossicodipendenza, problemi di abuso di sostanze;
    • che per motivi di salute non possono essere genitori adottivi, in base ad un elenco di malattie stabilito dal Ministero della Sanità bielorusso;
    • dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale;
    • ex genitori adottivi, se l’adozione è stata loro revocata a causa della non ottemperanza ai doveri di genitore adottivo;
    • persone esonerate dai doveri di tutore o custode per l’inadeguato adempimento dei doveri loro assegnati;
    • condannate per reati dolosi nonché per reati particolarmente gravi contro la persona;
    • i cui figli si sono trovati ad avere bisogno di protezione dello Stato a causa del mancato o cattivo esercizio delle responsabilità genitoriali di educazione e mantenimento dei figli;
    • prive di una residenza permanente, nonché di un’abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici stabiliti;
    • che, al momento dell’adozione, non hanno un reddito che garantisca il salario di sussistenza per il figlio adottivo, stabilito nel territorio della Repubblica di Bielorussia;
    • coniugi, uno dei quali sia stato dichiarato incapace dal tribunale o sia stato giudicato gravemente incapace.
  • La legge della Repubblica di Bielorussia specifica altresì che sono ammessi solo
    • gli aspiranti genitori adottivi residenti nei Paesi in cui le autorità bielorusse hanno adottato protocolli o convenzioni sulla procedura di adozione internazionale (art. 5 della Decisione n. 122);
    • le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Bielorussia, indipendentemente dalla cittadinanza.

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori orfani e/o privi di cure parentali inseriti, da almeno un anno, nella banca dati centralizzata delle adozioni, per i quali non sia stato possibile trovare un collocamento presso una famiglia bielorussa, presso altri parenti, anche di cittadinanza diversa da quella bielorussa, o in altri contesti di tipo familiare (es. famiglia affidataria o comunità di tipo familiare) o i cui tutori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 10 comma 2 della Decisione n. 122);
  • differenza di età minima di 16 anni e massima di 45 tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 9 comma 2 del Protocollo di collaborazione e art 126 del Codice del matrimonio e della famiglia);

La legge bielorussa specifica altresì che:

·         i minori di età minima di 10 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 13 del Protocollo di collaborazione, art. 130 comma 1 del codice del matrimonio e della famiglia, e art. 25 comma 5 della Decisione n. 122);

·         l’adozione internazionale di fratrie non è ammessa, ad eccezione dei casi in cui risponde all’interesse dei minori (art. 7 comma 1 della Decisione n. 122); le fratrie possono essere separate se gli aspiranti genitori adottivi non insistono sul mantenimento della segretezza dell’adozione e si impegnano a non interferire nella comunicazione tra essi; in tali ipotesi, il giudice deve informare il minore adottato dell’esistenza di fratelli e sorelle e comunicargli il luogo in cui si trovano (art. 7 comma 2 della Decisione n. 122).

 

Passaggi della procedura

·         Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale segue le pratiche relative all’adozione (art. 7 del Protocollo di collaborazione);

·         l’ente autorizzato predispone un elenco di aspiranti genitori adottivi e lo trasmette alla CAI entro il 1° agosto di ogni anno; la CAI, entro il 1° ottobre, verificati i dati, trasmette l’elenco alle autorità bielorusse per il tramite dell’Ambasciata italiana, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori diretta al Presidente della Repubblica di Bielorussia (artt. 8 e 9 del Protocollo di collaborazione);

·         il CNA, entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco, ne esamina i dati facendo particolare riferimento allo status giuridico per l’adozione internazionale e richiede alle Direzioni dell’istruzione presso i Comitati esecutivi regionali e al Comitato per l’Istruzione presso il Comitato esecutivo del Comune di Minsk i consensi scritti all’adozione internazionale e ogni altra documentazione prevista dalla normativa bielorussa (art. 10 del Protocollo di collaborazione);

  • entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco da parte del CNA e prima dell’inserimento del minore nelle liste di adottabili, i genitori adottivi su invito del CNA, si recano per un primo soggiorno nella Repubblica di Bielorussia, nel corso del quale svolgono i colloqui con gli organi di tutela e curatela del luogo di residenza del minore e con il CNA (art. 11 del Protocollo di collaborazione);
  • il CNA invia alla CAI, per il tramite degli enti autorizzati, il certificato relativo ad ogni singolo minore, con il quale attesta che questi è inserito nell’elenco suddetto, e il nominativo degli aspiranti genitori adottivi. Per coloro che hanno compiuto dieci anni il certificato dà conto anche del loro consenso (art. 13 del Protocollo di collaborazione);
  • l’ente autorizzato chiede alla CAI l’autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione; la CAI autorizza altresì il minore a fare ingresso e a risiedere in Italia dopo l’emanazione della sentenza di adozione nella Repubblica di Bielorussia; tale autorizzazione deve essere allegata a ogni pratica di adozione (art. 14 del Protocollo di collaborazione);
  • l’ente autorizzato presenta all’Ambasciata la documentazione degli aspiranti genitori adottivi debitamente autenticata e legalizzata in Italia, perché l’Ambasciata la inoltri a sua volta al CNA (art. 15 del Protocollo di collaborazione);
  • l’Ambasciata italiana in Repubblica di Bielorussia, dopo aver ricevuto la documentazione degli aspiranti genitori adottivi, ne conferma la correttezza con riguardo alla redazione e legalizzazione entro un mese dalla ricezione emettendo ricevuta di registrazione, e la trasmette, per il tramite del Ministero degli Affari esteri, al CNA; entro settantacinque giorni dalla ricezione il CNA esamina tutta la documentazione ricevuta; laddove vi fosse bisogno di ulteriore tempo per esaminare le pratiche, ne informa la CAI, che può chiedere le motivazioni dell’esigenza di proroga del termine (artt. 16 e 17 del Protocollo di collaborazione);
  • la procedura prosegue davanti al Tribunale regionale del luogo di residenza del minore, e se questi si trova a Minsk, la procedura prosegue davanti al Tribunale della Città di Minsk (art. 8 del Regolamento);
  • il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che passa in giudicato dopo 15 giorni e che viene trasmessa in copia - unitamente ad ulteriore documentazione - dall’ente autorizzato alla CAI perché questa rilasci l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; ricevute tali autorizzazioni, l’Ambasciata italiana rilascia il visto per l’ingresso e per la residenza del minore (art. 18 del Protocollo di collaborazione) il minore può lasciare la Repubblica di Bielorussia con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CNA nella Repubblica di Bielorussia le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale per i cinque anni successivi all’adozione (art. 23 del Protocollo di collaborazione).

 

Normativa di riferimento

·         Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana, 30 novembre 2017;

·         ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 31 января 2007 г. № 122 О вопросах усыновления (удочерения), установления опеки, попечительства над детьми [Decisione del consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia, 31 gennaio 2007 n. 122, relativa a questioni di adozione e tutela dei minori];

·         Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, 9 июля 1999 г. N. 278-З [Codice della Repubblica di Bielorussia del matrimonio e della famiglia, 9 luglio 1999 n. 278-3].

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