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Repubblica di Bielorussia

La Repubblica di Bielorussia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 17 luglio 2003 e il 1° novembre 2003 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale 
Centro Nazionale per le Adozioni (CNA)
Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Bielorussia
Platonova Street, 22 – 220071, Minsk
e mail: child@edu.by
sito web www.nacedu.by/en/main

Ambasciata della Repubblica di Bielorussia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Bielorussia
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica di Bielorussia


Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica di Bielorussia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone di entrambi i sessi (artt. 125 e 233 del Codice del matrimonio e della famiglia) ad eccezione di persone:
    • con alcolismo cronico, tossicodipendenza, problemi di abuso di sostanze;
    • che per motivi di salute non possono essere genitori adottivi, in base ad un elenco di malattie stabilito dal Ministero della Sanità bielorusso;
    • dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale;
    • ex genitori adottivi, se l’adozione è stata loro revocata a causa della non ottemperanza ai doveri di genitore adottivo;
    • persone esonerate dai doveri di tutore o custode per l’inadeguato adempimento dei doveri loro assegnati;
    • condannate per reati dolosi nonché per reati particolarmente gravi contro la persona;
    • i cui figli si sono trovati ad avere bisogno di protezione dello Stato a causa del mancato o cattivo esercizio delle responsabilità genitoriali di educazione e mantenimento dei figli;
    • prive di una residenza permanente, nonché di un’abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici stabiliti;
    • che, al momento dell’adozione, non hanno un reddito che garantisca il salario di sussistenza per il figlio adottivo, stabilito nel territorio della Repubblica di Bielorussia;
    • coniugi, uno dei quali sia stato dichiarato incapace dal tribunale o sia stato giudicato gravemente incapace.

La legge della Repubblica di Bielorussia specifica altresì che sono ammessi solo

  • gli aspiranti genitori adottivi residenti nei Paesi in cui le autorità bielorusse hanno adottato protocolli o convenzioni sulla procedura di adozione internazionale (art. 5 della Decisione n. 122);
  • le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Bielorussia, indipendentemente dalla cittadinanza.


Requisiti dei minori adottandi

  • minori orfani e/o privi di cure parentali inseriti, da almeno un anno, nella banca dati centralizzata delle adozioni, per i quali non sia stato possibile trovare un collocamento presso una famiglia bielorussa, presso altri parenti, anche di cittadinanza diversa da quella bielorussa, o in altri contesti di tipo familiare (es. famiglia affidataria o comunità di tipo familiare) o i cui tutori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 10 comma 2 della Decisione n. 122);
  • differenza di età minima di 16 anni e massima di 45 tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 9 comma 2 del Protocollo di collaborazione e art 126 del Codice del matrimonio e della famiglia);

La legge bielorussa specifica altresì che:

  • i minori di età minima di 10 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 13 del Protocollo di collaborazione, art. 130 comma 1 del codice del matrimonio e della famiglia, e art. 25 comma 5 della Decisione n. 122);
  • l’adozione internazionale di fratrie non è ammessa, ad eccezione dei casi in cui risponde all’interesse dei minori (art. 7 comma 1 della Decisione n. 122); le fratrie possono essere separate se gli aspiranti genitori adottivi non insistono sul mantenimento della segretezza dell’adozione e si impegnano a non interferire nella comunicazione tra essi; in tali ipotesi, il giudice deve informare il minore adottato dell’esistenza di fratelli e sorelle e comunicargli il luogo in cui si trovano (art. 7 comma 2 della Decisione n. 122).


Passaggi della procedura

  • La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale segue le pratiche relative all’adozione (art. 7 del Protocollo di collaborazione);
  • l’ente autorizzato predispone un elenco di aspiranti genitori adottivi e lo trasmette alla CAI entro il 1° agosto di ogni anno; la CAI, entro il 1° ottobre, verificati i dati, trasmette l’elenco alle autorità bielorusse per il tramite dell’Ambasciata italiana, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori diretta al Presidente della Repubblica di Bielorussia (artt. 8 e 9 del Protocollo di collaborazione);
  • il CNA, entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco, ne esamina i dati facendo particolare riferimento allo status giuridico per l’adozione internazionale e richiede alle Direzioni dell’istruzione presso i Comitati esecutivi regionali e al Comitato per l’Istruzione presso il Comitato esecutivo del Comune di Minsk i consensi scritti all’adozione internazionale e ogni altra documentazione prevista dalla normativa bielorussa (art. 10 del Protocollo di collaborazione);
  • entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco da parte del CNA e prima dell’inserimento del minore nelle liste di adottabili, la coppia su invito del CNA, si reca per un primo soggiorno nella Repubblica di Bielorussia, nel corso del quale svolgono i colloqui con gli organi di tutela e curatela del luogo di residenza del minore e con il CNA (art. 11 del Protocollo di collaborazione);
  • il CNA invia alla CAI, per il tramite degli enti autorizzati, il certificato relativo ad ogni singolo minore, con il quale attesta che questi è inserito nell’elenco suddetto, e il nominativo della coppia aspirante all’adozione. Per coloro che hanno compiuto dieci anni il certificato dà conto anche del loro consenso (art. 13 del Protocollo di collaborazione);
  • l’ente autorizzato chiede alla CAI l’autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione; la CAI autorizza altresì il minore a fare ingresso e a risiedere in Italia dopo l’emanazione della sentenza di adozione nella Repubblica di Bielorussia; tale autorizzazione deve essere allegata a ogni pratica di adozione (art. 14 del Protocollo di collaborazione);
  • l’ente autorizzato presenta all’Ambasciata la documentazione della coppia, debitamente autenticata e legalizzata in Italia, perché l’Ambasciata la inoltri a sua volta al CNA (art. 15 del Protocollo di collaborazione);
  • l’Ambasciata italiana in Repubblica di Bielorussia, dopo aver ricevuto la documentazione della coppia, ne conferma la correttezza con riguardo alla redazione e legalizzazione entro un mese dalla ricezione emettendo ricevuta di registrazione, e la trasmette, per il tramite del Ministero degli Affari esteri, al CNA; entro settantacinque giorni dalla ricezione il CNA esamina tutta la documentazione ricevuta; laddove vi fosse bisogno di ulteriore tempo per esaminare le pratiche, ne informa la CAI, che può chiedere le motivazioni dell’esigenza di proroga del termine (artt. 16 e 17 del Protocollo di collaborazione);
  • la procedura prosegue davanti al Tribunale regionale del luogo di residenza del minore, e se questi si trova a Minsk, la procedura prosegue davanti al Tribunale della Città di Minsk (art. 8 del Regolamento);
  • il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che passa in giudicato dopo 15 giorni e che viene trasmessa in copia - unitamente ad ulteriore documentazione - dall’ente autorizzato alla CAI perché questa rilasci l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; ricevute tali autorizzazioni, l’Ambasciata italiana rilascia il visto per l’ingresso e per la residenza del minore (art. 18 del Protocollo di collaborazione) il minore può lasciare la Repubblica di Bielorussia con la coppia.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CNA nella Repubblica di Bielorussia le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale per i cinque anni successivi all’adozione (art. 23 del Protocollo di collaborazione).

 

Normativa di riferimento

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