Repubblica di Bielorussia
La Repubblica di Bielorussia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 17 luglio 2003 e il 1° novembre 2003 è entrata in.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: no
Ricerca origini non prevista
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
National Center of Adoption (NAC) [Centro Nazionale per le Adozioni]
Ministry of Education of the Republic of Belarus [Ministero dell’istruzione della Repubblica di Bielorussia]
Platonova Street, n. 22 – 220005, Minsk
E-mail nac@nacedu.by
Sito web www.nacedu.by
Ambasciata della Repubblica di Bielorussia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Bielorussia
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Bielorussia
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
Gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Bielorussia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
persone (singole e coppie) di entrambi i sessi ad eccezione di persone (artt. 125 e 233 del Codice sul matrimonio e la famiglia):
- con alcolismo cronico, tossicodipendenza, problemi di abuso di sostanze;
- che per motivi di salute non possono essere genitori adottivi, in base ad un elenco di malattie stabilito dal Ministero della sanità bielorusso;
- dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale;
- ex genitori adottivi, se l’adozione è stata loro revocata a causa della non ottemperanza ai doveri di genitore adottivo;
- esonerate dai doveri di tutore o custode per l’inadeguato adempimento dei doveri loro assegnati;
- condannate per reati dolosi nonché per reati particolarmente gravi contro la persona;
- i cui figli si sono trovati ad avere bisogno di protezione dello Stato a causa del mancato o cattivo esercizio delle responsabilità genitoriali di educazione e mantenimento dei figli;
- prive di una residenza permanente, nonché di un’abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici stabiliti;
- che, al momento dell’adozione, non hanno un reddito che garantisca il salario di sussistenza per il figlio adottivo, stabilito nel territorio della Repubblica di Bielorussia;
- coniugi, uno dei quali sia stato dichiarato incapace dal tribunale o sia stato giudicato gravemente incapace.
- La legge della Repubblica di Bielorussia specifica altresì che sono ammessi solo (art. 5 della Decisione del Consiglio dei ministri):
- gli aspiranti genitori adottivi residenti nei Paesi in cui le autorità bielorusse hanno adottato protocolli o convenzioni sulla procedura di adozione internazionale;
- le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Bielorussia, indipendentemente dalla cittadinanza.
Requisiti dei minori adottandi
minori orfani e/o privi di cure parentali inseriti da almeno un anno nella banca dati centralizzata delle adozioni, per i quali non sia stato possibile trovare un collocamento presso una famiglia bielorussa, presso altri parenti, anche di cittadinanza diversa da quella bielorussa, o in altri contesti di tipo familiare (es. famiglia affidataria o comunità di tipo familiare) o i cui tutori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 10, comma 2, della Decisione del Consiglio dei ministri);
differenza di età minima di 16 anni e massima di 45 tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 9, comma 2, del Protocollo di collaborazione e art. 126 del Codice sul matrimonio e la famiglia);
La legge bielorussa specifica altresì che:
l’adozione internazionale di fratelli da parte di persone diverse non è generalmente consentita, ad eccezione dei casi in cui la separazione risponde all’interesse dei minori (art. 120 del Codice sul matrimonio e la famiglia e art. 7, comma 1, della Decisione del Consiglio dei ministri);
i fratelli possono essere separati se gli aspiranti genitori adottivi non insistono sul mantenimento della segretezza dell’adozione e si impegnano a non interferire nella comunicazione tra di loro: in tali ipotesi, il giudice deve informare il minore adottato dell’esistenza di fratelli e sorelle e comunicargli il luogo in cui si trovano (art. 120 del Codice sul matrimonio e la famiglia e art. 7, comma 2, della Decisione del Consiglio dei ministri);
i minori di età minima di 10 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 13 del Protocollo di collaborazione, art. 130, comma 1, del Codice sul matrimonio e la famiglia e art. 25, comma 7, della Decisione del Consiglio dei ministri);
i genitori del minore devono fornire il loro consenso salvo che non siano sconosciuti, privati dei diritti dei genitori, riconosciuti dal tribunale come incapaci, dispersi o morti (art. 128 del Codice sul matrimonio e la famiglia);
quando il minore è figlio di genitori minorenni che non hanno acquisito piena capacità d’agire è richiesto anche il consenso dei loro rappresentanti legali e del tutore del minore (art. 127, comma 1, del Codice sul matrimonio e la famiglia);
il consenso dei genitori, espresso in una dichiarazione autenticata o certificata dal capo dell'istituto in cui si trova il minore abbandonato senza cure dei genitori, o dall'organo di tutela nel luogo di adozione del minore o nel luogo di residenza dei genitori, può essere espresso solo dopo la nascita del minore (art. 127, commi 2 e 4, del Codice sul matrimonio e la famiglia).
Passaggi della procedura
Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale segue le pratiche relative all’adozione (art. 7 del Protocollo di collaborazione);
l’ente autorizzato predispone un elenco di aspiranti genitori adottivi e lo trasmette alla CAI entro il 1° agosto di ogni anno; la CAI, entro il 1°ottobre, verificati i dati, trasmette l’elenco alle autorità bielorusse per il tramite dell’Ambasciata italiana, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori diretta al Presidente della Repubblica di Bielorussia (artt. 8 e 9 del Protocollo di collaborazione);
il NAC, entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco, ne esamina i dati facendo particolare riferimento allo status giuridico per l’adozione internazionale e richiede alle Direzioni dell’istruzione presso i Comitati esecutivi regionali e al Comitato per l’Istruzione presso il Comitato esecutivo del Comune di Minsk i consensi scritti all’adozione internazionale e ogni altra documentazione prevista dalla normativa bielorussa (art. 10 del Protocollo di collaborazione);
entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco da parte del NAC e prima dell’inserimento del minore nelle liste degli adottabili, i genitori adottivi su invito del NAC, si recano per un primo soggiorno nella Repubblica di Bielorussia, nel corso del quale svolgono i colloqui con gli organi di tutela e curatela del luogo di residenza del minore e con il NAC (art. 11 del Protocollo di collaborazione);
il NAC invia alla CAI, per il tramite degli enti autorizzati, il certificato relativo ad ogni singolo minore, con il quale attesta che questi è inserito nell’elenco suddetto e il nominativo degli aspiranti genitori adottivi. Per coloro che hanno compiuto dieci anni il certificato dà conto anche del loro consenso (art. 13 del Protocollo di collaborazione);
l’ente autorizzato chiede alla CAI l’autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione; la CAI autorizza altresì il minore a fare ingresso e a risiedere in Italia dopo l’emanazione della sentenza di adozione nella Repubblica di Bielorussia; tale autorizzazione deve essere allegata a ogni pratica di adozione (art. 14 del Protocollo di collaborazione);
l’ente autorizzato presenta all’Ambasciata la documentazione degli aspiranti genitori adottivi debitamente autenticata e legalizzata in Italia, perché l’Ambasciata la inoltri a sua volta al NAC (art. 15 del Protocollo di collaborazione);
l’Ambasciata italiana nella Repubblica di Bielorussia, dopo aver ricevuto la documentazione degli aspiranti genitori adottivi, ne conferma la correttezza con riguardo alla redazione e legalizzazione entro un mese dalla ricezione emettendo ricevuta di registrazione, e la trasmette, per il tramite del Ministero degli Affari esteri, al NAC; entro settantacinque giorni dalla ricezione il NAC esamina tutta la documentazione ricevuta; laddove vi fosse bisogno di ulteriore tempo per esaminare le pratiche, ne informa la CAI che può chiedere le motivazioni dell’esigenza di proroga del termine (artt. 16 e 17 del Protocollo di collaborazione);
la procedura prosegue davanti al Tribunale regionale del luogo di residenza del minore, e se questi si trova a Minsk, la procedura prosegue davanti al Tribunale della Città di Minsk (art. 8 della Decisione del Consiglio dei ministri);
il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che passa in giudicato dopo 15 giorni e che viene trasmessa in copia - unitamente ad ulteriore documentazione - dall’ente autorizzato alla CAI perché questa rilasci l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; ricevute tali autorizzazioni, l’Ambasciata italiana rilascia il visto per l’ingresso e per la residenza del minore (art. 18 del Protocollo di collaborazione);
una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Bielorussia con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al NAC nella Repubblica di Bielorussia le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale per i cinque anni successivi all’adozione (art. 23 del Protocollo di collaborazione).
Ricerca delle origini
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Trattamento dei dati personali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Normativa di riferimento
Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of January 31, 2007, N° 122 on the issues of adoption, establishment of guardianship of children [Decisione del Consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia n. 122 del 31 gennaio 2007, relativa a questioni di adozione e tutela dei minori];
Cod of the Republic of Belarus of July 9, 1999, N° 278-3 About marriage and Family [Codice sul matrimonio e la famiglia della Repubblica di Bielorussia, 9 luglio 1999, n. 278-3].
Link ed allegati
- Scheda paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Bielorussia under article 44 of the Convention, due in 2017, CRC/C/BLR/5-6, 18 March 2019
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Bielorussia, CRC/C/BLR/CO/5-6, 28 February 2020.
- CAI Missione Minsk - Ottobre 2019
- Consegnata la lista dei minori bielorussi
- Protocollo di Collaborazione - Novembre 2017
- Adozioni in Bielorussia: piena operatività delle procedure adottive - Febbraio 2016
- Bielorussia: bene le adozioni - Settembre 2015
- Adozioni in Bielorussia: risultato eccezionale - Luglio 2015
- La lista dei minori di cui le famiglie italiane auspicano l’adozione è stata formalmente trasmessa - Maggio 2015
- Bielorussia: bene le adozioni; Basta con la disinformazione - Febbraio 2015
- Bielorussia, impegni di collaborazione con la CAI - Gennaio 2015