Repubblica di Croazia
Questa scheda paese è stata aggiornata al 03/03/2025
La Repubblica di Croazia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 5 dicembre 2013 e il 1° aprile 2014 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy (MROSP) [Ministero del Lavoro, del Sistema Pensionistico, della Famiglia e delle Politiche Sociali]
Directorate for Family and Social Policy [Direzione per la famiglia e le politiche sociali]
Tgr Nevenke Topalušć 1, 10 000 Zagreb
e-mail: pisarnica@mrosp.hr
sito web www.mrosp.gov.hr
Ambasciata della Repubblica di Croazia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Croazia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale *
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Croazia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- supervisiona, garantendo conformità ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le diverse fasi che precedono e seguono l’adozione;
- è responsabile dell’accreditamento di enti stranieri che operano nell’adozione internazionale;
- monitora le attività degli enti esteri autorizzati alle adozioni internazionali;
- verifica che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, tra cui la rispondenza al superiore interesse del minore.
Procedura adottiva*
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate o conviventi (art. 185 della Legge sulla famiglia);
- età minima di 21 anni, derogabile solo per motivi particolarmente giustificati (art. 184, commi 1 e 2, del Legge sulla famiglia);
- differenza di almeno 18 anni con il minore (art. 184, comma 1, della Legge sulla famiglia);
La legge croata specifica altresì che:
- è necessario il consenso dei genitori del minore (art. 188, comma 1, del Legge sulla famiglia) tranne nel caso di genitore morto, disperso, sconosciuto o decaduto dalla responsabilità genitoriale (art. 188, comma 5, della Legge sulla famiglia);
- la priorità all’adozione di un minore croato è assegnata ai cittadini croati residenti all’estero;
- non possono adottare coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o incapaci (art. 187 della Legge sulla famiglia).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di anni 18 (art. 181, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- minori abbandonati, quando siano trascorsi tre mesi dalla nascita o dall’abbandono (art. 181, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- minori figli di genitori minorenni solo dopo un anno dalla nascita, laddove non sia possibile l’adozione intra familiare: in questo caso si rende necessario il consenso dei genitori biologici (art. 183, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- minori i cui genitori biologici o il tutore abbiano fornito il consenso all’adozione (art. 188, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o siano stai dichiarati legalmente incapaci (art. 180 della Legge sulla famiglia).
La legge croata specifica altresì che:
-
il minore che ha compiuto i 12 anni di età deve fornire il proprio consenso all’adozione. (art. 191, comma 1, della Legge sulla famiglia).
Passaggi della procedura
- La coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al DOMSP/MDFYSP nella Repubblica di Croazia;
- il team di esperti (assistenti sociali, avvocati, psicologi) del Centro per la previdenza sociale (CPS), iscrive la coppia in un apposito registro e procede all’individuazione di un minore adottabile;
- il CPS si occupa dell’abbinamento del minore con la coppia: tuttavia, la comunicazione passa attraverso l’MDOMSP/MDFYSP;
- l’MDOMSP/MDFYSP si occupa di notificare l’abbinamento allo Stato di provenienza della coppia;
- se la coppia accetta la proposta di abbinamento, riceve tutte le informazioni sul minore;
- la coppia è tenuta ad effettuare due viaggi durante tutta la procedura: il primo viaggio durante la fase di abbinamento, il secondo quando viene ufficializzata l’adozione con sentenza definitiva; il tempo previsto per ogni viaggio non è prestabilito, potendo dipendere da caso a caso;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Croazia con la coppia.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al MDOMSP/MDFYSP nella Repubblica di Croazia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i primi due anni dall’adozione.
Normativa di riferimento
-
Family Act of 22 September 2015 [Legge sulla famiglia, 22 settembre 2015]
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- HCCH, Country profile – State responses: Republic of Croatia
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Croatia under article 44 of the Convention, due in 2019, CRC/C/HRV/5-6, 10 May 2021
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Croatia, CRC/C/HRV/CO/5-6, 22 June 2022