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Repubblica di Lettonia

La Repubblica di Lettonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 9 agosto 2002 e il 1° dicembre 2002 è entrata in vigore.

N.B: In seguito alla riforma avviata con la revisione della legge sulla protezione dei diritti dei minori del 16 dicembre 2021, in Repubblica di Lettonia è possibile adottare un minore solo in uno Stato estero che ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, nonché la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, e con il quale la Repubblica di Lettonia ha concluso un accordo bilaterale.

Referenti per l’adozione internazionale
Children and Family Policy Department (CFPD) [Dipartimento per le Politiche sui Minori e sulla Famiglia]
Ministry of Welfare (MOW) [Ministero del Welfare]
28 Skolas Str.
Riga, LV-1331, Latvia
e-mail lm@lm.gov.lv
sito web www.lm.gov.lv

Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia
Ambasciata d’Italia nelle Repubblica di Lettonia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Lettonia in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • registra e accredita gli enti stranieri che operano nell’adozione internazionale;
  • detiene e aggiorna la lista delle richieste provenienti dai Paesi esteri per l’adozione di minori residenti nella Repubblica di Lettonia, cura il loro abbinamento con le coppie aspiranti all’adozione, rilascia i documenti e i certificati necessari e valuta le relazioni sul post-adozione;
  • formula politiche e implementa misure, sociali ed economiche, a sostegno dei minori e delle famiglie.


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate (art. 163 del Codice civile);
  • età di almeno 25 anni (art. 163 del Codice civile);
  • differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 163 del Codice civile);
  • possesso dell’idoneità fisica e psicologica e delle capacità economiche per accogliere e crescere il minore (art. 17, commi 6 e 7, del Regolamento sull’adozione);
  • possesso della piena capacità d’agire (art. 163 del Codice civile e art 17, comma 8, del Regolamento sull’adozione);
  • aver preso parte positivamente ad un apposito programma di preparazione all’adozione (art. 23, comma 8, del Regolamento sull’adozione);
  • consenso dell’altro coniuge, salvo che sia incapace d’agire per motivi di salute mentale (art. 164 del Codice civile).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori che siano stati dichiarati adottabili dal Tribunale per gli orfani e per la custodia (art. 4 del Regolamento sull’adozione);
  • minori per i quali non sia possibile offrire un’educazione e un’assistenza adeguate nella Repubblica di Lettonia (art. 58, comma 3, del Regolamento sull’adozione);
  • minori per i quali i genitori biologici abbiano fornito il loro consenso all’adozione, salvo che essi siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o siano deceduti (art. 5, commi 1 e 2, del Regolamento sull’adozione);
  • minori per i quali il tutore legale abbia fornito il suo consenso all’adozione (art 6 del Regolamento sull’adozione).

La legge lettone specifica altresì che:

  • i minori di almeno 12 anni di età devono fornire il proprio consenso all’adozione e se di età inferiore, il Tribunale per gli orfani e per la custodia deve comunque ascoltare la loro opinione (artt. 7 e 8 del Regolamento sull’adozione).


Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al MOW in Repubblica di Lettonia;
  • il MOW, ricevuto il fascicolo e verificata la completezza della documentazione, invia la domanda di adozione al Tribunale per gli orfani e per la custodia che ha sei mesi di tempo per valutare l’idoneità della coppia aspirante e per verificare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla legge (art. 23 del Regolamento sull’adozione);
  • al termine del procedimento il Tribunale per gli orfani e per la custodia emana un provvedimento di idoneità all’adozione che ha validità di tre anni dal giorno della sua emanazione e informa, entro tre giorni lavorativi, il MOW e, entro 10 giorni lavorativi, gli trasmette copia conforme del provvedimento (art. 25 del Regolamento sull’adozione);
  • il Tribunale per gli orfani e per la custodia verifica periodicamente che non vi siano mutamenti sostanziali nelle condizioni e nei requisiti della coppia e qualora vi siano dei dubbi può richiedere ulteriori informazioni o procedere a una rivalutazione dell’idoneità informando il MOW entro 3 giorni lavorativi (artt. 25 e 26 del Regolamento sull’adozione);
  • il MOW entro due giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento giudiziario provvede a iscrivere la coppia nell’apposito Registro (art. 29 del Regolamento sull’adozione);
  • il MOW individua il minore idoneo e trasmette le informazioni che lo riguardano alla coppia la quale entro cinque giorni lavorativi è tenuta a comunicare la propria volontà di incontrare e conoscere il minore proposto in abbinamento (artt. 30 e 31 del Regolamento sull’adozione);
  • il MOW predispone entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine un mandato allo scopo di consentire l’incontro tra il minore e la coppia aspirante l’adozione (art. 32 del Regolamento sull’adozione);
  • dopo almeno tre incontri, la coppia può richiedere l’affidamento preadottivo del minore, informando il MOW entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione del mandato di conoscenza personale del minore; la coppia è poi tenuta a presentare la relativa domanda al Tribunale per gli orfani e per la custodia che, sentito anche il rappresentante legale del minore, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda decide sulle modalità dell'affidamento preadottivo e sulla sua collocazione nella Repubblica di Lettonia (artt. 36, 39 e 41 del Regolamento sull’adozione);
  • l’affidamento preadottivo può durare fino a sei mesi durante i quali sono effettuate almeno tre visite di verifica per valutare la capacità della coppia di accogliere e far integrare il minore (art. 45 del Regolamento sull’adozione);
  • al termine del periodo di affidamento preadottivo, alla luce del monitoraggio effettuato, il Tribunale per gli orfani e per la custodia decide se l’adozione è nell’interesse del minore, ne dà comunicazione al MOW entro 10 giorni lavorativi, estendendo il periodo di affidamento fino all’emanazione del provvedimento definitivo di adozione (artt. 49 e 50 del Regolamento sull’adozione);
  • la coppia, entro tre mesi dal parere favorevole del Tribunale per gli orfani e per la custodia, deve infine presentare al medesimo Tribunale l’istanza di adozione per l’emanazione del provvedimento definitivo e per il rilascio dei relativi documenti (artt. 51 e 52 del Regolamento sull’adozione);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Lettonia con la coppia.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MOW nella Repubblica di Lettonia le relazioni concernenti l’integrazione del minore nella famiglia adottiva: annualmente per i primi due anni dall’adozione (art. 82 del Regolamento sull’adozione).


Normativa di riferimento

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