Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Repubblica di Moldova/Moldavia

La Repubblica di Moldova ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 10 aprile 1998 ed il 1° agosto 1998 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Ministry of Labour and Social Protection (MLSP) [Ministero del lavoro e della protezione sociale]

Vasile Alecsandri Street no. 1, MD-2009, Chisinau

e-mail secretariat@social.gov.md  

sito web www.social.gov.md   

 

Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Moldova

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Moldova

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • garantisce l'adempimento degli obblighi assunti dalla Repubblica di Moldova in seguito all'adesione alla Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 (art. 6, comma 1, della Legge n. 99 del 2010);
  • elabora atti normativi e progetti relativi alle adozioni (art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 99 del 2010);
  • coordina le attività relative alle procedure di adozione portate avanti dalle autorità tutelari territoriali (art. 6, comma 2, lett. c), della Legge n. 99 del 2010);
  • raccoglie, esamina e conserva le informazioni relative alle adozioni nazionali e internazionali (art. 6, comma 2, lett. d), della Legge n. 99 del 2010);
  • vigila sul rispetto dei diritti del minore durante e nelle fasi antecedenti e successive all’adozione (art. 6, comma 2, lett. e), della Legge n. 99 del 2010);
  • si occupa del registro nazionale delle adozioni (art. 6, comma 2, lett. f), della Legge n. 99 del 2010);
  • concede l’accreditamento agli enti stranieri che lavorano nel settore delle adozioni internazionali (art. 6, comma 2, lett. g), della Legge n. 99 del 2010);
  • svolge altri compiti riguardanti le adozioni previsti dalla legislazione nazionale o derivanti dagli accordi internazionali e dai trattati bilaterali dei quali è parte la Repubblica di Moldova (art. 6, comma 2, lett. i), della Legge n. 99 del 2010);
  • conclude accordi di cooperazione e collabora con le autorità della pubblica amministrazione centrale e locale, con istituzioni pubbliche nazionali ed estere, con organizzazioni internazionali e regionali, con le altre autorità centrali dei Paesi esteri (art. 6, comma 3, della Legge n. 99 del 2010).

 

 

Procedura adottiva[*]

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate, il cui matrimonio duri da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda di adozione (art. 12, comma 6, della Legge n. 99 del 2010);
  • possesso della piena capacità d’agire (art. 12, comma 1, della Legge n. 99 del 2010);
  • età minima di 25 anni: in caso di coppie sposate è sufficiente che abbia compiuto 25 anni anche uno solo dei due coniugi (art. 12, comma 3, della Legge n. 99 del 2010);
  •  età massima di 48 anni (art. 12, comma 1, della Legge n. 99 del 2010);
  • la differenza di età con il minore deve essere di almeno 18 anni; la Corte d’appello può approvare l'adozione, anche se la differenza di età tra il minore e l’aspirante genitore adottivo è inferiore a 18 anni, ma in ogni caso non può mai essere inferiore a 16 anni (art. 12, commi 1 e 2, della Legge n. 99 del 2010);
  • garantire le condizioni morali e materiali necessarie per un corretto sviluppo della personalità del minore (art. 12, comma 5, della Legge n. 99 del 2010).

La Legge moldava indica altresì coloro che non possono adottare:

  • coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 12, comma 4, lett. a), della Legge n. 99 del 2010);
  • coloro che hanno problemi di salute tali da impedire l’adempimento degli obblighi di educazione del minore (art. 12, comma 4, lett. b), della Legge n. 99 del 2010);
  • coloro che non esercitano gli obblighi di mantenimento del minore (art. 12, comma 4, lett. c), della Legge n. 99 del 2010);
  • coloro che hanno procedimenti giudiziari in corso relativi alla decadenza della responsabilità genitoriale o a cui sono stati allontanati i figli anche senza decadenza della responsabilità (art. 12, comma 4, lett. d), della Legge n. 99 del 2010);
  • coloro che non possono essere nominati curatori o tutori a causa dell’inadempimento di obblighi (art. 12, comma 4, lett. e), della Legge n. 99 del 2010);
  • coloro che hanno presentato documenti falsi ai fini dell’adozione (art. 12, comma 4, lett. f), della Legge n. 99 del 2010);
  • coloro che sono stati condannati per delitti intenzionali contro la vita, la salute, la libertà, l'onore e la dignità della persona, contro la famiglia e i minori o relativi alla vita sessuale (art. 12, comma 4, lett. g), della Legge n. 99 del 2010).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 18 per i quali non è stata possibile l’adozione nazionale (artt. 10, comma 1 e 33, comma 2, lett. c), della Legge n. 99 del 2010);
  • minori dichiarati adottabili nei casi in cui siano privi di un ambiente familiare nei seguenti casi (art. 20, comma 1, della Legge n. 99 del 2010):
  • sono stati abbandonati, presi in carico dalle autorità competenti o affidati a un tutore in ambito familiare (art. 20, comma 2, della Legge n. 99 del 2010);
  • i genitori sono stati privati della responsabilità genitoriale (art. 20, comma 3, della Legge n. 99 del 2010).

La Legge moldava specifica altresì che:

  • i fratelli non possono essere separati a meno che la separazione non sia nel loro superiore interesse (art. 10, comma 3, della Legge n. 99 del 2010); su iniziativa del MLSP e con la partecipazione dei rappresentanti dell'autorità tutelare territoriale competente viene esaminata l’opportunità di separare i fratelli (art. 10, comma 3 bis, lett. b), della Legge n. 99 del 2010);
  • l’adottabilità del minore è condizionata al consenso dei seguenti soggetti:
  • di entrambi i genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale (art. 23, comma 1, lett. a), della Legge n. 99 del 2010);
  • dell’aspirante genitore adottivo (art. 23, comma 1, lett. b), della Legge n. 99 del 2010);
  • del minore che ha compiuto 10 anni di età (art. 23, comma 1, lett. c) e art. 26 della Legge n. 99 del 2010);
  • più in generale è richiesto il consenso del minore tenuto conto dell’età, del grado di maturità, dei suoi desideri, sentimenti e opinioni (art. 26 della Legge n. 99 del 2010).

 

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MLSP nella Repubblica di Moldova (art. 34, comma 1, della Legge n. 99 del 2010);
  • il MLSP verifica la correttezza e la completezza del contenuto del fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e accerta che sarà assicurato al minore un livello equivalente di garanzie e tutele quale quello previsto per l’adozione nazionale (artt. 32, comma 4 e 35 comma 2, della Legge n. 99 del 2010);
  • il MLSP pubblica un elenco di minori candidati all’adozione internazionale, che invia a tutti gli Enti autorizzati ad operare nel Paese. Ciascun Ente autorizzato propone l’assegnazione di un minore agli aspiranti genitori adottivi che hanno in carico, in base alle loro specifiche caratteristiche. In seguito il MLSP riunisce una Commissione che seleziona, tra tutti gli aspiranti genitori adottivi candidatisi ad accogliere uno specifico minore, quelli più adatti, a cui il bambino verrà assegnato e trasmette la relativa comunicazione agli Enti autorizzati che si erano proposti per tale minore; l’autorità tutelare territoriale competente rilascia quindi agli aspiranti genitori adottivi un permesso di visita per andare a trovare il minore alla presenza obbligatoria del rappresentante dell’autorità tutelare territoriale; il numero di visite necessarie viene stabilito dall’autorità locale e da chi si occupa della gestione del fascicolo del minore e si svolge entro trenta giorni dalla data di ricezione del permesso di visita (art. 37, commi 3 e 4, della Legge n. 99 del 2010);
  • a tal fine, gli aspiranti genitori adottivi si recano nella Repubblica di Moldova per un primo viaggio che prevede una permanenza di trenta giorni*;
  • l’autorità tutelare territoriale può stabilire, con provvedimento motivato, anche un periodo di convivenza con il minore presso il domicilio temporaneo degli aspiranti genitori adottivi nella Repubblica di Moldova (art. 37, commi 4-1 e 4-2, della Legge n. 99 del 2010);
  • se il periodo di conoscenza tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi ha esito positivo, l’autorità tutelare territoriale redige entro cinque giorni una relazione in cui esprime il proprio parere favorevole all’adozione, nel superiore interesse del minore, e la trasmette al MLSP (art. 37, comma 5, della Legge n. 99 del 2010);
  • il MLSP, dopo averla analizzata, redige entro cinque giorni un documento che autorizza o interrompe la procedura di adozione e lo trasmette all’autorità tutelare territoriale (art. 37, comma 6, della Legge n. 99 del 2010);
  • l’interruzione della procedura da parte del MLSP può essere impugnata presso la Corte d'appello di Chisinau (art. 37, comma 7, della Legge n. 99 del 2010);
  • se il MLSP fornisce parere favorevole, l’autorità tutelare territoriale, una volta ricevuto il documento che autorizza la prosecuzione della procedura, nei dieci giorni successivi, ne notifica l’esito favorevole, con tutte le informazioni riguardanti l’evoluzione positiva del periodo di conoscenza tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 37, comma 8, della Legge n. 99 del 2010);
  • una copia della notifica riguardante l’adozione deve essere presentata anche al MLSP nei tre giorni successivi alla sua redazione (art. 37, comma 9, della Legge n. 99 del 2010);
  • se la notifica sull'esito della procedura di adozione internazionale è negativa, l'autorità tutelare territoriale informa gli aspiranti genitori adottivi rappresentando loro il diritto di impugnare la decisione presso la Corte d’appello (art. 37, comma 10, della Legge n. 99 del 2010);
  • gli aspiranti genitori adottivi che hanno ricevuto il parere favorevole da parte del MLSP presentano, tramite l’ente autorizzato, una domanda contenente tutta la documentazione necessaria alla Corte d'appello del luogo di residenza del minore, per ottenere l'approvazione dell'adozione internazionale (art. 38, comma 1, della Legge n. 99 del 2010);
  • l'autorità tutelare territoriale trasmette alla Corte d’appello la notifica relativa all’adozione internazionale contenente sia le sue conclusioni sulla compatibilità tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi, sia i consensi sulla procedura di adozione emessi dal MLSP e dall’Autorità centrale del loro Paese (art. 38, comma 3, della Legge n. 99 del 2010);
  • la domanda di approvazione dell’adozione internazionale deve essere esaminata con la presenza obbligatoria degli aspiranti genitori adottivi, dell’ente autorizzato e del rappresentante dell’autorità tutelare territoriale nel luogo della residenza del minore (art. 38, comma 4, della Legge n. 99 del 2010);
  • la Corte d’appello accetta la domanda di approvazione dell'adozione internazionale solo se, in base alla documentazione acquisita, ha maturato la convinzione che l'adozione corrisponda al superiore interesse del minore (art. 38, comma 5, della Legge n. 99 del 2010);
  • sulla base della decisione irrevocabile della Corte d’appello, il MLSP rilascia, entro cinque giorni, un certificato che conferma che l'adozione è conforme alla Convenzione de L’Aja (art. 38, comma 6, della Legge n. 99 del 2010);
  • una volta ottenuto il certificato di adozione, il minore può lasciare la Repubblica di Moldova con i genitori adottivi (art. 38, comma 7, della Legge n. 99 del 2010).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MLSP nella Repubblica di Moldova le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i due anni successivi con la seguente cadenza: quattro relazioni nel primo anno al 1°, 3°, 6° e 12° mese e due relazioni nel secondo anno al 6° e al 12° mese (art. 45, commi 1 e 2 lett. a) e b), della Legge n. 99 del 2010).

 

Normativa di riferimento

  • Law No. 99 of 28.05.2010 on the legal regime of adoption and subsequent amendments - the last one Law No. 112 of 09.07.2020 - [Legge 20 maggio 2010, n. 99 sul regime giuridico dell’adozione e successive modifiche - di cui l’ultima è la Legge 9 luglio 2020, n. 112-].

 

Link e allegati

 

[*] La traduzione della normativa citata nella procedura adottiva non è stata individuata su siti istituzionali in una lingua diversa da quella della Repubblica di Moldova. Pertanto non è da considerarsi come ufficiale.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Moldova.

Notizie