Repubblica slovacca
Questa scheda paese è stata aggiornata al 12/04/2025
La Repubblica Slovacca ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 6 giugno 2001 e il 1° ottobre 2001 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Centre for the International Legal Protection of Children and Youth (CIPC) [Centro per la tutela legale internazionale dei bambini e dei giovani]
Ministry of Labor, Social Affairs and Family SR [Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica Slovacca].
Špitálska 8, PO Box 57 - 814 99, Bratislava
e-mail info@cipc.gov.sk
sito web www.cipc.gov.sk
Ambasciata del Paese in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica Slovacca
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Slovacca
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
-
garantisce la protezione e l'attuazione dei diritti dei minori slovacchi in ambito internazionale;
-
svolge le funzioni di Autorità centrale in materia di adozione internazionale in attuazione della Convenzione de L’Aja;
-
detiene e aggiorna la lista delle richieste di adozione di minori residenti nella Repubblica Slovacca provenienti dai Paesi esteri, nella quale gli aspiranti genitori adottivi vengono inseriti in ordine cronologico sulla base della data di ricevimento della domanda e in seguito al controllo della documentazione pervenuta;
-
rilascia certificati e documenti in conformità con le convenzioni internazionali;
-
fornisce consulenza legale gratuita in materia di diritto di famiglia in relazione a soggetti stranieri, soprattutto in materia di alimenti, assistenza ai minori e adozione;
-
coordina e monitora l’intero processo di ogni adozione internazionale.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
-
possesso della piena capacità di agire, di buona salute, fisica e mentale, di solidi prerequisiti personali e morali, di uno stile di vita (sia individuale che dei membri della famiglia) consono a garantire il superiore interesse del minore (art. 98 della Legge n. 36/2005);
-
adeguata differenza di età tra l’aspirante genitore adottivo e il minore (art. 99, comma 1, della Legge n. 36/2005);
-
coppie sposate; il coniuge che convive con uno dei genitori del minore in costanza di matrimonio e previo consenso dell’altro coniuge, se capace; il coniuge superstite del genitore biologico o adottivo del minore (art. 100, commi 1 e 3, della Legge n. 36/2005);
-
persone singole in casi eccezionali e solo qualora l’adozione corrisponda al superiore interesse del minore (art. 100, comma 1, della Legge n. 36/2005).
Requisiti dei minori adottandi
-
minori di età inferiore a 18 anni (art. 99, comma 2, della Legge n. 36/2005 e art. 11, Parte 1, del Protocollo d’intesa):
-
i cui genitori abbiano dato il loro consenso (anche in caso di genitori minorenni) salvo che la legge disponga diversamente; è richiesto il consenso di un solo genitore nel caso in cui l’altro sia deceduto, sconosciuto, incapace, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, o del tutore del minore nel caso sia privo di entrambi i genitori (art. 101 della Legge n. 36/2005);
-
i cui genitori biologici non abbiano mostrato nei loro confronti un reale interesse, in particolar modo non facendo loro visita, non rispettando regolarmente e intenzionalmente l’obbligo di supporto e mantenimento, non modificando le circostanze familiari e sociali che ne impediscono la cura (salvo impedimenti sostanziali) da almeno sei mesi o per almeno due mesi successivi alla loro nascita (art. 102 della Legge n. 36/2005);
-
la cui madre abbia espresso la volontà di rimanere e non abbia mostrato alcun interesse verso di loro per almeno due mesi successivi al parto, fatti salvi impedimenti sostanziali, oppure abbia acconsentito anticipatamente alla loro adozione, senza riferimento a specifici adottanti (art. 102 della Legge n. 36/2005);
-
che siano stati è dichiarati adottabili mediante Decreto del Tribunale distrettuale slovacco competente nelle ipotesi sopradescritte, in presenza o assenza di proposta dell’Autorità per la tutela sociale e legale (art. 102 della Legge n. 36/2005; art. 44 della Legge n. 305/2005);
-
per i quali siano trascorsi almeno sei mesi dall’inserimento nel registro dei minori dichiarati adottabili ai fini dell’adozione nazionale o da porre in affidamento e per i quali non sia stato possibile individuare una famiglia affidataria o adottiva nella Repubblica Slovacca e pertanto inseriti nel circuito dell’adozione internazionale (art. 44 della Legge n. 305/2005).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa Slovacca:
-
è richiesto il consenso del minore qualora sia ritenuto in grado di esprimere la propria opinione (art. 101, comma 4, della Legge n. 36/2005);
-
è richiesto altresì il consenso del Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica Slovacca o di un organo amministrativo statale designato dal medesimo Ministero (art. 101, comma 5, della Legge n. 36/2005).
Passaggi della procedura
-
la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CIPC nella Repubblica Slovacca (art. 2, Parte 2, del Protocollo d’intesa);
-
il CIPC è tenuto a esaminare la richiesta con la documentazione allegata entro un mese dalla sua ricezione e ne verifica la conformità o meno ai requisiti di cui al Protocollo d’intesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica Slovacca e all’art. 15 della Convenzione de L’Aja (art. 3, Parte 2, del Protocollo d’intesa);
-
il CIPC valuta il fascicolo della coppia e, se lo ritiene completo e idoneo, procede all’iscrizione della coppia nell’apposito elenco; qualora invece la richiesta di adozione non sia completa o non sia aggiornata, richiede all’ente autorizzato di integrarla o aggiornarla; l’ente autorizzato è tenuto a inviare i documenti richiesti al CIPC entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta (art. 4, Parte 2, del Protocollo d’intesa);
-
nel caso in cui la coppia accetti di adottare il minore proposto in abbinamento, il CIPC è tenuto a inviare all’ente autorizzato il proprio consenso, in conformità con l’art. 17 lett. c) della Convenzione, dopo che l’ente autorizzato ha consegnato al CIPC il consenso sottoscritto dalla coppia e il consenso della CAI (art. 9, Parte 2, del Protocollo d’intesa);
-
il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale ed è richiesta l’assistenza di un legale che rappresenti la coppia adottante; il CIPC è tenuto a comunicare all’ente autorizzato la data di fissazione del procedimento e la data del primo incontro tra la coppia e il minore nella Repubblica Slovacca (artt. 10-11, Parte 2, del Protocollo d’intesa);
-
sulla base delle informazioni ricevute dal CIPC, l’ente autorizzato informa la coppia relativamente a:
-
la data fissata per il primo incontro tra il minore e la coppia, che avrà luogo nei locali della struttura di protezione sociale e legale dei minori e di tutela sociale nella Repubblica Slovacca in cui è collocato il minore;
-
la data fissata del procedimento giudiziario;
-
la sede del Tribunale competente nella Repubblica Slovacca che deve pronunciarsi in merito all’affidamento preadottivo del minore (art. 18, Parte 4, del Protocollo d’intesa);
-
prima degli incontri iniziali con il minore, è previsto un incontro informativo di preparazione della coppia all’accoglienza del minore nell’ambiente familiare sostituivo a cura di un ente accreditato che per le adozioni internazionali è di 30 ore e che è volta a fornire le informazioni di base (art. 38, par. 3-4, della Legge n. 305/2005); al termine della formazione, l’ente redige una relazione sulle caratteristiche personali della coppia, sul suo interesse all’adozione, sulla sua situazione familiare (art. 38, par. 5, della Legge n. 305/2005) e a tale relazione partecipa anche un rappresentante del CIPC (art. 44, par. 10, della Legge n. 305/2005) *;
-
il primo incontro deve aver luogo prima della data fissata per l’udienza di affidamento preadottivo, secondo le seguenti modalità: a) se il minore ha fino a tre anni di età, i primi incontri durano fino a due settimane (14 giorni); b) se il minore ha più a tre anni di età o in caso di fratrie, gli incontri durano fino a tre settimane (21 giorni) (art. 19, Parte 4, del Protocollo d’intesa);
-
prima di procedere all’adozione è previsto un affidamento preadottivo di durata non inferiore a nove mesi, le cui spese sono a carico della coppia adottante; l’affidamento è svolto nell’ambito della futura famiglia adottiva in Italia e deve essere monitorato periodicamente mediante relazioni sociali sul minore inviate al CIPC dall’ente autorizzato riguardanti l’inserimento del minore nel nuovo ambiente familiare (la prima relazione entro un mese dall’arrivo del minore in Italia, e le successive ogni tre mesi fino alla sentenza di adozione) (artt. 13-14, Parte 2, del Protocollo d’intesa);
-
il procedimento di adozione finale ha luogo dinanzi al Tribunale competente della Repubblica Slovacca (art. 18, Parte 2, del Protocollo d’intesa);
-
una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Slovacca con la coppia.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al CIPC nella Repubblica Slovacca le relazioni sociali che devono essere redatte con cadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno durante i primi quattro anni e, in particolare: tre mesi dopo la sentenza di adozione; ogni anno fino al compimento del decimo anno d’età del minore; un’altra relazione sociale negli anni in cui il minore compie il dodicesimo, il quattordicesimo, il sedicesimo e il diciottesimo anno d’età;
(artt. 22-23, Parte 4, del Protocollo d’intesa).
Normativa di riferimento
-
Legge n. 36 dell’11 febbraio 2005, sulla famiglia e altri emendamenti;
-
Legge n. 305 del 14 luglio 2005, sulla tutela legale e sociale dei minori e emendamenti ad altre leggi;
-
Protocollo d’intesa relativo alla cooperazione in materia di adozioni internazionali fra il Centro per la tutela legale internazionale dei bambini e dei giovani della Repubblica Slovacca e la Commissione per le adozioni internazionali della Repubblica italiana, maggio 2019.
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- HCCH, Country profile - State responses: Slovak Republic
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Combined third, fourth and fifth periodic reports of States parties due in 2012: Slovakia, CRC/C/SVK/3-5, 16 September 2015
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of Slovakia, CRC/C/SVK/CO/3-5, 20 July 2016
- UN, Committee on the Rights of the Child, Sixth periodic report submitted by Slovakia under article 44 of the Convention, due in 2020, CRC/C/SVK/6, 13 October 2023