Romania
La Romania ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 28 dicembre 1994 e il 1° maggio 1995 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) National Authority for the Protection of Child’s Rights and Adoption [Autorità nazionale per la protezione dei diritti dei minori e per l’adozione]
Ministry of the youth family and equal opportunities [Ministero della famiglia, della gioventù e delle pari opportunità]
7th Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, 1st District – 010322, Bucarest
e-mail office@anpdca.ro
sito web www.copii.ro
Ambasciata della Romania in Italia
Ambasciata d’Italia in Romania
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- Monitora l’applicazione e il rispetto della normativa in materia di protezione dei diritti dei minori e adozione;
- coordina e controlla le procedure di adozione;
- cura l’accreditamento degli enti autorizzati stranieri;
- svolge funzioni di rappresentanza a livello nazionale e internazionale nel campo della protezione dei diritti dei minori e dell’adozione.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate eterosessuali o persone singole di entrambi i sessi (art. 462 del Codice civile);
è necessario che entrambi o almeno un membro della coppia siano:
- parenti del minore entro il quarto grado (art. 60, comma 1, lett. a), della Legge n. 273/2004);
- cittadini rumeni residenti all’estero (art. 60, comma 1, lett. b), della Legge n. 273/2004);
- coniuge del genitore biologico del minore (art. 60, comma 1, lett. c) della Legge n. 273/2004).
- differenza di età con il minore di almeno 18 anni: in casi eccezionali è ammessa una differenza di età di 16 anni (art. 460 del Codice civile).
La normativa rumena indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:
- incapacità d’agire (art. 459 del Codice civile);
- disturbo mentale o disabilità intellettiva (art. 459 del Codice civile);
- condanna per un reato doloso contro la persona o contro la famiglia per pornografia infantile o traffico di droga (art. 7, comma 1, della Legge n. 273/2004);
- decadenza dalla responsabilità genitoriale o applicazione di una misura speciale di protezione nei confronti del figlio (art. 7, comma 2, della Legge n. 273/2004);
- nel caso di una coppia, l’adozione è vietata se uno dei due presenta le condizioni ora descritte (art. 7, comma 3, della Legge n. 273/2004).
Requisiti dei minori adottandi
- minori iscritti nel registro dei minori adottabili a cura dell’ANPDCA a seguito di una sentenza di adottabilità del Tribunale, emessa su proposta dei servizi sociali e in conseguenza di una delle seguenti ipotesi (art. 60 della Legge n. 273/2004):
- è trascorso un anno dall’emissione di una misura speciale di protezione nei confronti del minore e i genitori o i parenti entro il quarto grado non hanno compiuto nessuna azione per reintegrarlo in famiglia;
- sono trascorsi 6 mesi dall’emissione di una misura speciale di protezione nei confronti del minore e i genitori o i parenti entro il quarto grado non hanno collaborato con le autorità al fine di attuare le misure necessarie per reintegrarlo in famiglia;
- sono passati 6 mesi dall’emissione di una misura speciale di protezione nei confronti del minore e non è stato possibile identificare i genitori o i parenti entro il quarto grado;
- in seguito all’emissione della misura speciale di protezione nei confronti del minore, i genitori e i parenti entro il quarto grado dichiarano per iscritto che non intendono prendersi cura del minore o rifiutano di firmare tale dichiarazione;
- i genitori del minore sono sconosciuti.
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa rumena:
- i minori che hanno compiuto almeno 10 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art.15 della Legge n. 273/2004);
- i genitori biologici del minore o, in loro mancanza, il tutore del minore e la coppia adottante devono fornire il proprio consenso all’adozione (artt. 9 e 16 della Legge n. 273/2004);
- le fratrie devono essere adottate insieme salvo che la separazione sia nel loro superiore interesse (art. 456 del Codice civile);
- l’adozione di un minore ultraquattordicenne è possibile solo se è già stata avviata una procedura di adozione nei suoi confronti;
- l’adozione internazionale è consentita se è trascorso un anno dall’emissione della sentenza di adottabilità e non è stata trovata per il minore una sistemazione in una famiglia in Romania; in via eccezionale, è consentita prima della scadenza di un anno se la domanda proviene da un parente entro il quarto grado o se l’adottante è il coniuge del genitore biologico del minore (art. 60, comma 2, della Legge n. 273/2004).
Passaggi della procedura*
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’ANPDCA (art. 64 della Legge n. 273/2004);
- l’ANPDCA valuta l’idoneità della coppia e la documentazione ricevuta e registra la domanda di adozione presso il Registro Nazionale Adozioni (RNA) (artt. 65 e 66 della Legge n. 273/2004);
- la selezione della coppia per l’abbinamento con un minore avviene a livello locale, tramite le Direzioni generali di assistenza sociale e protezione del minore (DGASPC), senza coinvolgere in questa tappa l’ANPDCA, e comporta la scelta della coppia dal RNA;
- a questo punto l’ANPDCA comunica all’AC e all’EA del Paese di accoglienza di aver selezionato la coppia per l’adozione trasmettendo la lettera di selezione e la relazione riguardante il minore;
- viene stabilito il termine di 45 giorni (con possibile proroga) per la comunicazione degli accordi previsti dall’art. 17 della Convenzione de L'Aja e del documento tramite cui l'AC del Paese di accoglienza garantisce che il minore può entrare e risiedere liberamente nel Paese con la coppia;
- se la coppia accetta la proposta di abbinamento, è posta in contatto con il servizio sociale locale che si occupa del minore e viene stabilita una data in cui si reca in Romania per trascorrere con il minore un periodo di prova di circa un mese (prorogabile) definito “abbinamento pratico” (non necessario in caso di parenti del minore o del coniuge del genitore biologico, art. 70 della Legge n. 273/2004); alla scadenza del periodo, la Direzione generale redige una relazione sul rapporto tra il minore e la coppia adottante (art. 67 della Legge n. 273/2004);
- se la prova dà esito positivo, l’ANPDCA comunica all’AC del Paese di accoglienza di aver selezionato la coppia per l’adozione e, congiuntamente, richiede l’accettazione dell’abbinamento da parte della coppia e l’autorizzazione alla prosecuzione del procedimento di adozione all’ingresso e alla permanenza del minore nel Paese di accoglienza (artt. 68 e 69 della Legge n. 273/2004);
- registrata l’accettazione dell’abbinamento e l’autorizzazione alla prosecuzione della procedura, l’ANPDCA emette a sua volta l’autorizzazione alla prosecuzione e la invia all’AC del Paese di accoglienza (art. 71 Legge n. 273/2004);
- l’ANPDCA invia la domanda di adozione e la documentazione al Tribunale davanti al quale devono comparire il personale della Direzione generale per l’assistenza sociale e la protezione dei minori del distretto di residenza del minore, la coppia adottante e gli incaricati dell’ANPDCA (art. 72 della Legge n. 273/2004);
- il Tribunale emette l’ordine irrevocabile di adozione (art. 73 della Legge n. 273/2004);
- su richiesta della coppia, l’ANPDCA rilascia entro cinque giorni lavorativi il certificato attestante che l’adozione è conforme ai requisiti della Convenzione de L’Aja (art. 73 della Legge n. 273/2004);
- dopo aver ottenuto i documenti necessari, il minore può lasciare la Romania accompagnato da almeno uno dei genitori adottivi (art. 74 della Legge n. 273/2004).
* In assenza di norme specifiche reperite, le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Romania
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette all’ANPDCA le relazioni concernenti l’integrazione del minore, con cadenza trimestrale, per i due anni successivi all’adozione (art. 98 della legge n. 273/2004).
Normativa di riferimento
- Law No 273/2004 on adoption proceedings [legge n. 273/2004 sulle procedure di adozione];
- Civil code, 1 ottobre 2011[Codice civile];
- Methodological Norms of applying Law n. 273/2004 on the adoption procedure, approved by Government Decision no. 798/2021, 5 agosto 2021 [Norme metodologiche di applicazione della Legge n. 273/2004 sulla procedura di adozione].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- HCCH, Country profile – State responses: Romania
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined 6th and 7th periodic reports submitted by Romania under article 44 of the Convention, due in 2024, 15 July 2024.
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Romania, CRC/C/ROU/CO/5, 13 July 2017
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, 5th periodic reports of States parties due in 2012, Romania, CRC/C/ROU/5, 13 September 2016
Notizie
- 31/07/2025
Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.
- 28/07/2025
Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.