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Ungheria

L’Ungheria ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 6 aprile 2005 e il 1° agosto 2005 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Ministry of Culture and Innovation
[Ministero della cultura e dell'innovazione]
Department for Adoption Affairs and Women’s Policy [Dipartimento per l’adozione e per la politica delle donne]
1054 Budapest, Szemere str. 6., Hungary, P.O. Hungary - 1884 Budapest, Pf. 1

e-mail: orokbefogadas@kim.gov.hu


Ambasciata dell’Ungheria in Italia
Ambasciata d’Italia in Ungheria
Ricerca Enti Autorizzati in Ungheria

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale in Ungheria.

 

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate (sezione 4.121.1 del Codice civile); tale requisito può essere derogato per legge in presenza di alcune circostanze speciali (sezione 4.121.4 del Codice civile);
  • età minima di 25 anni (sezione 4.121.1 del Codice civile);
  • possesso della piena capacità d’agire (sezione 4.121.1 del Codice civile);
  • differenza di età minima con il minore di 16 anni e massima di 45 anni (sezione 4.121.1 del Codice civile); se il minore ha un’età superiore ai 3 anni, nell’interesse del minore l'adozione può essere decisa anche se la differenza di età tra l’aspirante genitore adottivo e il minore è superiore, ma in ogni caso non può eccedere i 50 anni di età (sezione 4.121.1 del Codice civile); in caso di adozione congiunta è sufficiente che solo uno dei due coniugi soddisfi tali requisiti (sezione 4.121.2 del Codice civile); in caso di adozione di fratrie si tiene conto dell’età del fratello maggiore (sezione 4.121.2 del Codice civile);
  • gli aspiranti genitori adottivi non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o interdetti dagli affari pubblici e il cui figlio sia stato dato in affidamento (sezione 4.121.3 del Codice civile).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori i cui genitori siano deceduti o non siano in grado di prendersene cura in maniera adeguata (sezione 4.123.1 del Codice civile);

La legge ungherese specifica altresì che:

  • i genitori del minore o il suo tutore devono fornire il consenso all’adozione (sezione 4.120.1 del Codice civile);
  • il minore che ha compiuto 14 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione e, se ha un’età inferiore ma ha capacità di discernimento, la sua opinione deve essere tenuta comunque in considerazione (sezione 4.120.2 del Codice civile).

 

Passaggi della procedura (*)

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero della cultura e l’innovazione, Dipartimento per l’adozione;
  • il Dipartimento esamina il fascicolo della coppia e, se lo ritiene, inserisce i dati nell’elenco degli aspiranti genitori adottivi;
  • dopo un periodo che varia dai 3 ai 24 mesi, la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore; entro 30 giorni la coppia comunica, tramite l’ente autorizzato, la decisione sull’abbinamento;
  • se la coppia accetta la proposta di abbinamento, la stessa si reca in Ungheria per un soggiorno di almeno 45 giorni; dopo un primo periodo di conoscenza di circa 5/7 giorni, nel corso del quale la coppia avrà la possibilità di frequentare il minore durante il giorno, senza soluzione di continuità, viene dato avvio ad un periodo di convivenza, a seguito di audizione presso l’Ufficio Governativo della Regione competente, fino all’emissione del provvedimento che dichiara l’adozione;
  • il Dipartimento pratiche amministrative dell’Ufficio Governativo della Regione di competenza autorizza l’adozione;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari ed emesso il provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente da parte della CAI, il minore può lasciare l’Ungheria con la coppia.

(*) Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile - State responses: Hungary
In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Ungheria



Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al Ministero della cultura e l’innovazione, Dipartimento per l’adozione in Ungheria le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: la prima dopo 6 mesi dalla data del provvedimento di adozione in Italia e la seconda dopo 18 mesi (art. 62/C della Legge XXXI del 1997 e sezione 4.131.2 del Codice civile).

 

Normativa di riferimento

  • Legge XXXI del 1997 e successive modifiche, relativa alla protezione dell’infanzia e all’amministrazione tutelare;
  • Legge V del 2013, Codice civile.

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