Ungheria
L’Ungheria ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 6 aprile 2005 e il 1° agosto 2005 è entrata in vigore.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: no
Ricerca origini prevista
Vedi box Ricerca delle origini
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Social and Family Affairs [Ministero degli affari sociali e della famiglia]
Department for Adoption Affairs and Women’s Policy [Dipartimento per l’adozione e per la politica delle donne]
1054 Budapest, Szemere str. 6, Hungary, P.O. Hungary - 1884 Budapest, Pf. 1
E-mail orokbefogadas@kim.gov.hu
Ambasciata dell’Ungheria in Italia
Ambasciata d’Italia in Ungheria
Ricerca Enti Autorizzati in Ungheria
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale in Ungheria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (sezione 4.121.1 del Codice civile): tale requisito può essere derogato per legge in presenza di alcune circostanze speciali (sezione 4.121.4 del Codice civile);
- persone singole in presenza di alcune circostanze speciali (sezione 4.121.4 del Codice civile);
- età minima di 25 anni (sezione 4.121.1 del Codice civile);
- possesso della piena capacità d’agire (sezione 4.121.1 del Codice civile);
- differenza di età con il minore minima di 16 anni e massima di 45 anni (sezione 4.121.1 del Codice civile); se il minore ha un’età superiore ai 3 anni, l'adozione può essere decisa, nell’interesse del minore, anche se la differenza di età tra l’aspirante genitore adottivo e il minore è superiore, ma in ogni caso non può eccedere i 50 anni di età (sezione 4.121.1 del Codice civile); in caso di adozione congiunta è sufficiente che solo uno dei due coniugi soddisfi tali requisiti (sezione 4.121.2 del Codice civile); in caso di adozione di fratrie si tiene conto dell’età del fratello maggiore (sezione 4.121.2 del Codice civile);
- gli aspiranti genitori adottivi non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o interdetti dagli affari pubblici e il cui figlio sia stato dato in affidamento (sezione 4.121.3 del Codice civile).
Requisiti dei minori adottandi
- minori i cui genitori siano deceduti o non siano in grado di prendersene cura in maniera adeguata (sezione 4.123.1 del Codice civile);
La legge ungherese condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- i genitori del minore o il suo tutore (sezione 4.120.1 del Codice civile);
- il minore che ha compiuto 14 anni: se il minore ha una età inferiore ma ha capacità di discernimento, la sua opinione deve essere tenuta comunque in considerazione (sezione 4.120.2 del Codice civile).
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero della cultura e l’innovazione, Dipartimento per l’adozione;
- il Dipartimento esamina il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e, se lo ritiene, inserisce i loro dati nell’elenco degli aspiranti genitori adottivi;
- dopo un periodo che varia dai 3 ai 24 mesi, gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento con un minore; entro 30 giorni gli aspiranti genitori adottivi comunicano, tramite l’ente autorizzato, la decisione sull’abbinamento;
- se gli aspiranti genitori adottivi accettano la proposta di abbinamento, gli stessi si recano in Ungheria per un soggiorno di almeno 45 giorni; dopo un primo periodo di conoscenza di circa 5/7 giorni - prolungabile a discrezione delle Autorità tutorie competenti di una settimana- nel corso del quale gli aspiranti genitori adottivi avranno la possibilità di frequentare il minore durante il giorno senza soluzione di continuità, viene dato avvio ad un periodo di convivenza, a seguito di audizione presso l’Ufficio Governativo della Regione competente, fino all’emissione del provvedimento che dichiara l’adozione;
- il Dipartimento pratiche amministrative dell’Ufficio Governativo della Regione di competenza autorizza l’adozione;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari ed emesso il provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente da parte della CAI, il minore può lasciare l’Ungheria con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali*
- minori con difficoltà di apprendimento, ASD, ADHD, PTSD, disabilità intellettiva, conseguenze di grave negligenza, disturbi emotivi e di attaccamento;
- minori con malattie che possono essere curate ma richiedono un trattamento;
- minori con disabilità motoria o sensoriale.
Non è prevista una procedura speciale per accelerare l'adozione di tali minori.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al Ministero della cultura e l’innovazione, Dipartimento per l’adozione in Ungheria le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: la prima dopo 6 mesi dalla data del provvedimento di adozione in Italia e la seconda dopo 18 mesi (art. 62/C della Legge XXXI del 1997 e sezione 4.131.2 del Codice civile).
Ricerca delle origini
- la persona adottata può richiedere informazioni sulle sue origini: se il genitore biologico è vivo, se ha fratelli e se ha più di 14 anni anche i dati di identificazione personale del genitore biologico e dei fratelli (sezione 4.135.1 del Codice civile);
- la persona adottata o il suo rappresentante legale presentano la richiesta, scritta o orale, all'ufficio di tutela competente del luogo di residenza dell'adottato o all'Autorità Centrale ungherese o al consolato ungherese; il minore che ha raggiunto l'età di 14 anni può presentare domanda senza il consenso del suo rappresentante legale (sezione 4.135.1 del Codice civile);
- il genitore biologico e il fratello devono essere ascoltati per fornire le informazioni richieste a meno che non siano ignoti o impossibilitati (sezione 4.135. 2 e 3, del Codice civile);
- se il genitore biologico non è più vivo al momento della presentazione della domanda, i dati identificativi possono essere comunicati alla persona adottata, a meno che il genitore non abbia già dichiarato in una procedura precedente di non acconsentire alla divulgazione dei suoi dati (sezione 4.135.5 del Codice civile);
- l'ufficio di tutela fornisce le informazioni identificative o rifiuta la loro divulgazione quando essa sia stata vietata nell’interesse del minore (sezione 4.135. 4 del Codice Civile);
- in ogni caso l’ufficio di tutela può fornire i dati medici del genitore biologico rilevanti per la salute senza rivelare i dati di identificazione personale, su richiesta del rappresentante legale del minore adottato di età inferiore ai 14 anni, del minore adottato di età superiore ai 14 anni e della persona adottata che ha raggiunto la maggiore età (sezione 4.136 del Codice civile).
Trattamento dei dati personali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Normativa di riferimento
- Act XXXI of 1997 on the Protection of Children and Guardianship Administration [Legge XXXI del 1997 e successive modifiche, relativa alla protezione dell’infanzia e all’amministrazione tutelare];
- Act V of the 2013 on the Civil Code [Legge V del 2013, Codice civile].
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile – State responses: Hungary.
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Ungheria.
Link ed allegati
- Scheda Paese in PDF
- HCCH, Country Profiles – State responses: Hungary
- UN, Committee on the Rights of the Child, Sixth periodic report submitted by Hungary under article 44 of the Convention pursuant to the simplified reporting procedure, due in 2019, CRC/C/HUN/6, 8 November 2019
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the sixth periodic report of Hungary, CRC/C/HUN/CO/6, 3 March 2020
- Visita in Italia delle delegazioni delle autorità centrali della Bulgaria e dell’Ungheria