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Repubblica dominicana

Questa scheda paese è stata aggiornata al 03/04/2023 

La Repubblica dominicana ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 22 novembre 2006 ed il 1° marzo 2007 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Consejo Nacional para la niñez y la adolescencia, Departamento de Adopciones (CONANI) [Consiglio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Dipartimento delle adozioni]

Presidenza della Repubblica Dominicana

Avenida Máximo Gómez 154, esq. calle República de Paraguay, ensanche La Fe, 2081, Santo Domingo

e-mail adopciones@conani.gov.do 

sito web www.conani.gob.do

Ambasciata della Repubblica dominicana in Italia

Via Ludovisi, 16 - 2° piano, 00187, Roma

tel. +39 06 45434789 

e-mail: info@embadominicanaroma.it   

Ambasciata d’Italia in Repubblica dominicana

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica dominicana

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale 

  • è responsabile dell'esecuzione della procedura amministrativa delle adozioni effettuate nel territorio dominicano, sia nazionali che internazionali;

  • gestisce i dati statistici, l’elaborazione di norme e di regolamenti per l'applicazione della legge nazionale e della Convenzione;

  • crea un sistema informativo che consente alle parti interessate, con qualsiasi mezzo, di accedere alle informazioni relative all'adozione;

  • accredita e autorizza le agenzie/enti che si occupano di adozioni internazionali nel Paese;

  • scambia informazioni generali sull'adozione internazionale, rimuove gli ostacoli all'applicazione della Convenzione e ha la responsabilità di scoraggiare qualsiasi pratica contraria agli obiettivi fissati dalla legge nazionale e dalla Convenzione.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti 

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate eterosessuali dopo almeno 5 anni di matrimonio (art. 165 e art. 118 lett. a della Legge 136-03);

  • persone singole che hanno o hanno avuto il la responsabilità, la cura e l’educazione di un minore (art. 118 lett. c della Legge 136-03);

  • persona vedova se la procedura di adozione era iniziata quando il coniuge era in vita (art. 118 lett. d della Legge 136-03);

  • coniuge divorziato o separato quando la procedura di adozione era già in corso al momento del divorzio o della separazione (art. 118 lett. e della Legge 136-03); 

  • coniuge o membro di una coppia di fatto può adottare il figlio dell’altro (art. 118 lett. f della Legge 136-03);

  • nonni, zii e fratelli maggiori possono adottare i loro nipoti o fratelli minori, che sono rimasti privati delle cure genitoriali (art. 118 lett. g della Legge 136-03); 

  • età compresa tra i 30 e i 60 anni; in casi eccezionali, una persona di età superiore può adottare: quando aveva la responsabilità della cura, dell'educazione e della protezione del minore prima della domanda di adozione e quando si tratta di parenti nei casi in cui i genitori biologici del minore sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o il tutore sia stato revocato (art. 117 della Legge 136-03).

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori orfani (art. 122 lett. a della Legge 136-03);

  • minori i cui genitori siano ignoti e siano sotto la tutela dello Stato (art. 122 lett. b della Legge 136-03);

  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale con sentenza (art. 122 lett. c della Legge 136-03);

  • minori i cui genitori diano il loro consenso all'adozione (art. 122 lett. d della Legge 136-03); la legge disciplina le modalità dei consensi richiesti per l’adozione da parte dei genitori biologici o dell’autorità che ne ha la responsabilità (art. 124-126 della Legge 136-03);

  • la differenza di età tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi non deve essere inferiore ai 15 anni; questa differenza di età non è richiesta quando l’adottato è il figlio o la figlia dell'altro coniuge, previo consenso della madre o del padre, se quest'ultimo lo ha riconosciuto (art. 123 della Legge 136-03);

  • i minori devono essere dichiarati adottabili per poter procedere con l’adozione (art. 126 par. 1 della Legge 136-03);

  • i minori che hanno compiuto 12 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione e, più in generale, in ogni procedura di adozione i minori devono essere ascoltati tenuto conto della loro età e maturità (art. 126 par. 2 della Legge 136-03).

Passaggi della procedura 

  •  la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale presenta al CONANI nella Repubblica dominicana la domanda di adozione internazionale (art. 129-135 della Legge 136-03);

  • il CONANI valuta la domanda e, se ritiene la coppia idonea, la procedura prosegue; la Commissione per l’abbinamento interna al CONANI, trasmette alla coppia la proposta di abbinamento con un minore (artt. 135-136 della Legge 136-03); 

  • in seguito alla trasmissione dell’accettazione la coppia può recarsi nella Repubblica dominicana e trascorrere del tempo con il minore; è richiesto un periodo di convivenza tra la coppia e il minore di 60 giorni nel caso di un minore di età inferiore ai dodici anni, e di 30 giorni nel caso di un minore di età superiore ai dodici anni (art. 134 par. 1 della Legge 136-03); in circostanze particolari può essere richiesta al giudice una riduzione di questo periodo, ma in nessun caso può essere inferiore a 30 giorni (art. 134 par.2 della Legge 136-03);

  • una volta conclusa questa fase amministrativa della procedura, il Dipartimento delle adozioni del CONANI rilascia il certificato di idoneità, entro un termine di due mesi dalla conclusione del periodo di convivenza, per consentire alla coppia di presentare domanda di omologazione dell’adozione presso il Tribunale di bambini, bambine e adolescenti territorialmente competente in Repubblica dominicana (artt. 138-139 della Legge 136-03);

  • il Tribunale, dopo aver verificato la correttezza di tutte le procedure, emette una sentenza che approva o rigetta l’adozione (art. 168 della Legge 136-03); se l’adozione è approvata, il vincolo di filiazione del minore con la famiglia d’origine si interrompe definitivamente (art. 158 Legge 136-03);

  • la sentenza deve essere regolarmente iscritta e legalizzata presso la Procura generale della Repubblica, nella Segreteria di Stato per gli affari esteri e presso il Consolato del Paese di origine della coppia (art. 147 della Legge 136-03); il dispositivo della sentenza deve essere iscritto nel registro di Stato civile nella Repubblica dominicana (art. 149 della Legge 136-03);

  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica dominicana con la coppia.

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CONANI in Repubblica dominicana le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i cinque anni successivi all’adozione con la seguente cadenza: semestrale il primo anno e annuale per i successivi quattro anni.

Normativa di riferimento

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