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Regioni

La legge n.476 del 1998 ha affidato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano compiti importanti in materia di adozione internazionale. L'art. 39 bis al primo comma, infatti, assegna alle Regioni l'organizzazione d'una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge n.476 nei rispettivi ambiti locali. Inoltre le Regioni devono vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio, verificando che i loro interventi siano adeguati a rispondere ai compiti dalla normativa in vigore.
La Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere la definizione di protocolli operativi e di attuare convenzioni fra i vari Enti autorizzati ed i servizi locali, nonché  prevedere forme stabili di collegamento tra gli stessi ed i Tribunali per i minorenni, sempre al fine di dare una piena attuazione alla nuova legge.
Il secondo comma dell'art.39 bis prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di istituire un servizio pubblico  per l'adozione internazionale che abbia gli stessi requisiti e competenze degli enti autorizzati, e nei quali vengano svolte le stesse attività per le coppie aspiranti all'adozione e residenti in quel territorio e che sarà conseguentemente sottoposto alla medesima autorizzazione ed alla conseguente attività di vigilanza da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Per conoscere le sedi delle strutture di servizio è necessario chiedere informazioni al proprio Ente Regionale.

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