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Repubblica socialista del Vietnam

La Repubblica Socialista del Vietnam ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 1° novembre 2011 e il 1° febbraio 2012 è entrata in vigore.

 

Adozione single consentita: sì

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: sì

Vedi box Trattamento dei dati personali

 

Ricerca origini prevista: sì

Vedi box Ricerca delle origini

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Department of Public Records Administration (DPRA) [Dipartimento dell’amministrazione dei pubblici registri]

Ministry of Justice (MOJ) [Ministero della giustizia]

60 Tran Phu st., Ba Dinh District, Hanoi

60 Tran Phu st., Ba Dinh District, Hanoi
e-mail tuandta@moj.gov.vn
sito web www.moj.gov.vn

 

Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Socialista del Vietnam

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Socialista del Vietnam

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Socialista del Vietnam in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. | 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate (art. 8, comma 3, della Legge sull’adozione);
  • persone singole (art. 8, comma 3, della Legge sull’adozione);
  • residenti in Paesi firmatari di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale con la Repubblica Socialista del Vietnam (art. 28, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • possesso della piena capacità di agire (art. 14, comma 1, lett. a), della Legge sull’adozione);
  • differenza di età con il minore di almeno 20 anni (art. 14, comma 1, lett. b), della Legge sull’adozione);
  • possesso di idonee qualità morali e di adeguate condizioni di salute, abitative e di reddito per assicurare la cura, la crescita e l’educazione del minore (art. 14, comma 1, lett. c-d), della Legge sull’adozione).

La legge vietnamita indica altresì coloro i quali non possono adottare:

  • dichiarati decaduti dalla, o limitati nella, responsabilità genitoriale (art. 14, comma 2, lett. a), della Legge sull’adozione);
  • destinatari di misure amministrative disposte da strutture educative o sanitarie (art. 14, comma 2, lett. b), della Legge sull’adozione);
  • sottoposti attualmente a una pena detentiva (art. 14, comma 2, lett. c,) della Legge sull’adozione);
  • hanno precedenti penali per la commissione di alcune tipologie di reato previste dalla legge (art. 14, comma 2, lett. d), della Legge sull’adozione).

La legge vietnamita specifica altresì che:

è prevista la possibilità di un'adozione nominativa di un minore qualora:

  • l’aspirante genitore adottivo sia il coniuge della madre o la coniuge del padre naturale del minore (art. 28, comma 2, lett. a), della Legge sull’adozione);
  • l’aspirante genitore adottivo sia la zia o lo zio naturale del minore (art. 28, comma 2, lett. b), della Legge sull’adozione);
  • l’aspirante genitore adottivo abbia già adottato il fratello o la sorella del minore (art. 28, comma 2, lett. c), della Legge sull’adozione);
  • il minore sia disabile, o affetto da HIV o da altra malattia pericolosa (art. 28, comma 2, lett. d), della Legge sull’adozione);
  • l’aspirante genitore adottivo sia uno straniero che lavora o studia nella Repubblica Socialista del Vietnam da almeno 1 anno (art. 28, comma 2, lett. e), della Legge sull’adozione).

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori di anni 16 (art. 8, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • minori di età compresa tra 16 e 18 anni, solo nel caso in cui l’aspirante genitore adottivo sia il coniuge della madre o la coniuge del padre, o lo zio o la zia naturali (art. 8, comma 2, della Legge sull’adozione).

 

La legge vietnamita condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

  • il minore stesso, se ha compiuto almeno 9 anni di età (art. 21, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • i genitori biologici, o uno di essi se l’altro è deceduto, scomparso, è stato privato della capacità di agire, o è sconosciuto (art. 21, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • il tutore, qualora entrambi i genitori biologici siano deceduti, scomparsi, siano stati privati della capacità di agire, o siano sconosciuti (art. 21, comma 1, della Legge sull’adozione).

 

Passaggi della procedura

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MOJ (artt. 31, comma 3, e 32 della Legge sull’adozione);
  • entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, il Dipartimento di giustizia provinciale elabora una proposta di abbinamento con un minore, riferendone al Comitato popolare provinciale (art. 36, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, in caso di parere positivo, il Comitato popolare provinciale ne dà comunicazione al Dipartimento di giustizia provinciale affinché trasmetta il fascicolo al MOJ; in caso di mancata approvazione, il Comitato popolare provinciale fornisce una risposta scritta motivata (art. 36, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • entro 30 giorni dalla ricezione della relazione sull’esito della proposta di abbinamento, il MOJ procede all’esame della stessa e, se valida, redige una relazione di valutazione sull’ammissibilità del minore all’adozione internazionale e ne dà notifica all’Autorità Centrale del Paese di accoglienza (art. 36, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • qualora gli aspiranti genitori adottivi accettino la proposta di abbinamento, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione dell’Autorità Centrale del Paese di accoglienza che attesti tale consenso e certifichi l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore , il MOJ ne dà comunicazione al Dipartimento di giustizia provinciale, il quale trasmette il fascicolo della procedura al Comitato popolare provinciale che, entro 15 giorni, adotta la decisione finale sull’adozione (artt. 36, comma 3, e 37, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a recarsi nella Repubblica Socialista del Vietnam entro 60 giorni dalla comunicazione del Dipartimento di giustizia provinciale; tale termine può essere prorogato, per giustificati motivi, fino a 90 giorni (art. 37, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Socialista del Vietnam con i genitori adottivi.

 Minori con bisogni speciali 
Sono definiti minori con bisogni speciali:

  • minori con disabilità, o affetti da gravi malattie (rientranti nelle categorie di cui all‘art. 3, comma 1, del Decreto n. 19/2011/ND-CP 9/2011, come modificato e integrato dal Decreto n. 24/2019/ND-CP).
  • Sulla base dei fascicoli dei minori con bisogni speciali, il MOJ valuta la loro idoneità all’adozione e ne dà comunicazione agli enti autorizzati, al fine di individuare le famiglie adottive straniere:
  • una volta individuate le famiglie, gli enti autorizzati trasmettono i relativi fascicoli al MOJ, il quale procede all’esame della documentazione e alla valutazione dell’abbinamento;
  • in caso di parere positivo, il MOJ ne dà comunicazione all’Autorità Centrale del Paese di accoglienza per ottenere il consenso all’adozione e l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore, nonché il consenso degli aspiranti genitori adottivi;
  • una volta ricevuti i consensi, il MOJ ne dà comunicazione al Dipartimento di giustizia provinciale affinché inoltri la pratica al Comitato popolare provinciale per l’emissione del provvedimento di autorizzazione all’adozione;
  • successivamente, il MOJ rilascia il certificato di conformità dell’adozione internazionale ai sensi dell’art. 23 della Convenzione de l’Aja*.

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MOJ nella Repubblica Socialista del Vietnam le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per i 3 anni successivi all’adozione (art. 39 della Legge sull’adozione).

 

Ricerca delle origini

  • la persona adottata ha il diritto di conoscere le proprie origini; è fatto divieto a chiunque di ostacolare l’esercizio di tale diritto (art. 11, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • la Repubblica Socialista del Vietnam favorisce e predispone le condizioni affinché la persona adottata residente all’estero possa visitare i propri luoghi d’origine (art. 11, comma 2, della Legge sull’adozione).

Trattamento dei dati personali*

  • il MOJ è responsabile della conservazione, a tempo indeterminato, della documentazione adottiva e delle informazioni relative alle origini della persona adottata.

Normativa di riferimento

  • Law on Adoption No. 52/2010/QH12, 17 Juin 2010 [Legge 17 giugno 2010, n. 52/2010/QH12, sull’adozione];
  • Decree No. 19/2011/ND-CP, 21 March 2011, Detailed Regulations and Guidelines for Implementation of a Number of Articles of the Law on Adoption [Decreto Governativo 21 marzo 2011, n. 19/2011/ND-CP, recante Regolamento dettagliato e linee guida per l’attuazione di alcuni articoli della Legge sull’adozione];
  • Circular No. 15/2014/TT-BTP, Guiding the finding of alternative families overseas for children with disabilities, children with serious diseases, children aged 5 or older and two or more children being siblings who need alternative families [Circolare 20 maggio 2014, n. 15/2014/TT-BTP, recante Linee guida per la ricerca di famiglie alternative all'estero per minori con disabilità, minori con malattie gravi, minori di età pari o superiore a 5 anni e due o più minori fratelli che necessitano di famiglie alternative];
  • Decreto Governativo 5 marzo 2019, n. 24/2019/ND-CP, Modifica e integrazione di alcune disposizioni del Decreto Governativo n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 che prevede in dettaglio l’attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni [in assenza di un link a un sito istituzionale vietnamita, è stato inserito il link alla versione in lingua italiana, traduzione non ufficiale della CAI];
  • Accordo bilaterale “Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam”, 17 giugno 2003.

 

 

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