Repubblica di Polonia
La Repubblica di Polonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 12 giugno 1995 ed il 1° ottobre 1995 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej [Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali]
Department of Family Policy [Dipartimento per le politiche della famiglia]
Ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa - Poland
Tel. +48 (22) 55 10 142sito web https://www.gov.pl/web/rodzinala
Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Polonia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Polonia in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- fornisce il consenso al proseguimento dell’adozione internazionale approvata dal Centro Cattolico Adozioni di Varsavia;
- valuta, di volta in volta, se sussistono i presupposti per concedere alla coppia degli aspiranti genitori adottivi il permesso di visita del minore nella Repubblica di Polonia;
- può intervenire nella fase del post-adozione;
- si coordina con le Autorità centrali degli altri Paesi.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate eterosessuali (art. 115 del Codice della famiglia e della tutela): non è richiesta una durata minima del matrimonio, ma nella prassi sono favoriti i coniugi sposati da almeno 5 anni;
- le persone singole e divorziate non sono escluse dall’adozione, ma viene data priorità alle coppie sposate; persone singole possono adottare minori con bisogni speciali (minori dell’età di otto anni, minori con disturbi comportamentali gravi, minori con sindrome alcolica fetale, etc.);
- l’età minima è 18 anni (art. 114 comma 2 del Codice della famiglia e della tutela); la legge non prevede un’età massima per adottare, tuttavia, nella pratica, è titolo preferenziale per le donne l’età inferiore ai 40 anni e per gli uomini l’età inferiore ai 45 anni;
- per l’adozione da parte di uno dei due coniugi è richiesto il consenso dell’altro, salvo il caso di incapacità d’agire (art. 116 del Codice della famiglia e della tutela);
- tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore deve sussistere una differenza di età non superiore ai 40 anni.
Requisiti dei minori adottandi
- minori orfani di età inferiore ai diciotto anni, minori abbandonati o i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o abbiano acconsentito all’adozione nell’ambito di un procedimento giudiziario; in tal caso, il consenso può essere revocato e i genitori possono essere riammessi all’esercizio della responsabilità genitoriale fino alla scadenza del termine per l’impugnazione del provvedimento di adozione (art. 119 del Codice della famiglia e della tutela);
- se gli aspiranti genitori adottivi hanno figli biologici o adottati in precedenza, l’adottando deve avere un’età inferiore a questi;
- se il minore ha fratelli o sorelle adottabili, è frequente l’adozione della fratria;
- se il minore ha compiuto 13 anni è necessario il suo consenso all’adozione (art. 118 comma 1 del Codice della famiglia e della tutela), mentre se ha compiuto 10 anni il giudice può valutare se ascoltarlo (art. 118 comma 2 del Codice della famiglia e della tutela); se il minore è incapace di fornire il suo consenso al di là dell’età il tribunale decide indipendentemente da questo (art. 118 comma 3 del Codice della famiglia e della tutela);
- è rara l’adozione di minori sotto i due anni e in buona salute. Molti dei minori proposti per l’adozione internazionale sono minori con bisogni speciali, ossia minori grandi, affetti da varie patologie o fratrie costituite da diversi minori.
Passaggi della procedura
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al Centro Cattolico Adozione di Varsavia nella Repubblica di Polonia;
- se la coppia accetta la proposta di abbinamento con un minore che le è stata sottoposta, la procedura prosegue dinanzi all'Autorità centrale polacca, che valuta caso per caso se sussistono i presupposti per concedere alla coppia il permesso di visita del minore;
- sono previsti due viaggi: il primo dura in media dai due ai quattro giorni, il secondo può essere molto più lungo considerando i tempi dovuti alla convivenza con il minore stabilita dal Tribunale, all'udienza di adozione, al passaggio in giudicato e al completamento dei documenti;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Polonia con la coppia.
Post-adozione
L’ente autorizzato segue la fase del post-adozione e trasmette nella Repubblica di Polonia le relazioni riportanti il colloquio con il minore e concernenti la sua integrazione, che devono essere redatte con cadenza annuale, e fino a quando il minore non si è completamente adattato alla famiglia e al nuovo ambiente.
Normativa di riferimento
- Codice della famiglia e della tutela del 1964;
- Decreto del Ministro dell’istruzione nazionale del 17 agosto 1993;
- Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 febbraio 2001;
- Legge del 9 giugno 2011 sul sistema di sostegno alla famiglia e di affidamento;
- Decreto del Ministero della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 in materia di centri di adozione autorizzati alla cooperazione con le Autorità centrali di altri Paesi o organizzazioni o centri adozione autorizzati dai governi di altri Paesi;
- Decisione del Ministero della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche familiari del 22 marzo 2017, relativa alla limitazione delle adozioni internazionali.
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Poland under article 44 of the Convention, due in 2020, CRC/C/POL/5-6, 14 September 2020
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Poland, CRC/C/POL/CO/3-4, 30 October 2015