Repubblica di Polonia
La Repubblica di Polonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 giugno 1995 e
il 1° ottobre 1995 è entrata in vigore.
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Adozione single consentita: sì Vedi box Procedura adottiva |
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Presenza normativa privacy: sì Vedi box Trattamento dei dati personali |
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Ricerca origini prevista: sì Vedi box Ricerca delle origini |
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej [Ministero della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali]
Department of Family Policy [Dipartimento per le politiche della famiglia]
Ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Sito web www.mpips.gov.pl
Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Polonia
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Polonia
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Polonia in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- fornisce il consenso al proseguimento dell’adozione internazionale approvata dal Centro Cattolico per l’Adozione di Varsavia;
- valuta, di volta in volta, se sussistono i presupposti per concedere agli aspiranti genitori adottivi il permesso di visita al minore nella Repubblica di Polonia;
- può intervenire nella fase del post-adozione;
- si coordina con le Autorità Centrali degli altri Paesi.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate eterosessuali (art. 115 del Codice della famiglia e della tutela); non è richiesta una durata minima del matrimonio ma, nella prassi, sono favoriti i coniugi sposati da almeno 5 anni*; è valutata positivamente anche la convivenza dimostrabile, a condizione che la coppia sia sposata da almeno 1 anno**;
- le persone singole e divorziate non sono escluse dall’adozione, ma è data priorità alle coppie sposate; le persone singole possono adottare minori con bisogni speciali, tra i quali minori dell’età di 8 anni, minori con disturbi comportamentali gravi, minori con sindrome alcolica fetale**;
- sebbene la legge non preveda un’età massima per adottare, nella prassi è considerata in modo indicativo e non vincolante una differenza di età non superiore a 40 anni tra il minore e il coniuge più anziano, nell’ottica del superiore interesse del minore**;
- consenso del coniuge, salvo il caso di incapacità di agire (art. 116 del Codice della famiglia e della tutela);
- possesso della piena capacità di agire (art. 114, comma 1, del Codice della famiglia e della tutela);
- possesso di idonee qualità morali e di adeguate risorse materiali per poter crescere il minore (art. 114, comma 1, del Codice della famiglia e della tutela);
- possesso del decreto di idoneità rilasciato dal centro per l’adozione competente (art. 114, comma 1, del Codice della famiglia e della tutela).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore a 18 anni (art. 114, comma 2, del Codice della famiglia e della tutela);
- minori orfani, o abbandonati, o i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, o abbiano acconsentito all’adozione nell’ambito di un procedimento giudiziario; in tal caso, il consenso può essere revocato e i genitori possono essere riammessi all’esercizio della responsabilità genitoriale fino alla scadenza del termine per l’impugnazione del provvedimento di adozione (art. 119 del Codice della famiglia e della tutela);
- se gli aspiranti genitori adottivi hanno figli biologici o adottati in precedenza, il minore deve avere un’età inferiore a questi*;
- se il minore ha fratelli o sorelle adottabili, è frequente l’adozione della fratria*.
La legge polacca condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- il minore stesso, se ha compiuto almeno 13 anni di età (art. 118, comma 1, del Codice della famiglia e della tutela); se di età inferiore, il Tribunale deve procedere al suo ascolto (art. 118, comma 2, del Codice della famiglia e della tutela); in via eccezionale, il Tribunale può disporre l'adozione senza richiedere il consenso del minore, o senza procedere al suo ascolto, qualora questi sia incapace di esprimere il proprio consenso, o qualora dall'esame del rapporto con gli aspiranti genitori adottivi risulti che si considera già loro figlio e la richiesta di consenso o l'ascolto sarebbero contrari al suo superiore interesse (art. 118, comma 3, del Codice della famiglia e della tutela);
- i genitori biologici, a meno che siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, o siano ignoti (art. 119, comma 1, del Codice della famiglia e della tutela); in via eccezionale, il Tribunale può disporre l'adozione anche in mancanza del consenso dei genitori biologici la cui capacità di agire sia limitata, qualora il rifiuto del consenso all'adozione sia contrario al superiore interesse del minore (art. 119, comma 1, del Codice della famiglia e della tutela).
Passaggi della procedura**
- Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Centro Cattolico per l’Adozione di Varsavia nella Repubblica di Polonia***;
- se gli aspiranti genitori adottivi accettano la proposta di abbinamento con un minore, la procedura prosegue dinanzi all’Autorità Centrale polacca che valuta se sussistono i presupposti per concedere loro il permesso di visita al minore;
- sono previsti 2 viaggi: il primo dura in media 5 giorni; il secondo, invece, può variare tra 30 e 60 giorni, considerando i tempi dovuti alla convivenza con il minore stabilita dal Tribunale (per i minori di età superiore a 7 anni il tempo di affido preadottivo richiesto è, solitamente, di 3 settimane), all’udienza di adozione, al passaggio in giudicato e al completamento dei documenti;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Polonia con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali*
Sono definiti minori con bisogni speciali:
- minori con disabilità fisica o psichica accertata, ovvero affetti da patologie quali HIV/AIDS, FAS/FAE (sindrome feto-alcolica o relativi effetti), sindrome di Down, autismo o sindrome di Asperger.
Post-adozione**
L’ente autorizzato trasmette al Centro Cattolico per l’Adozione di Varsavia nella Repubblica di Polonia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i primi 3 anni e, successivamente, con cadenza triennale fino al raggiungimento della maggiore età
Ricerca delle origini
- la copia integrale dell’atto di nascita e dei documenti relativi all’adozione potranno essere rilasciate su richiesta della persona adottata al raggiungimento della maggiore età (art. 73, comma 3, della Legge sullo stato civile).
Trattamento dei dati personali
- l’atto di nascita della persona adottata è conservato per 100 anni dall’Ufficiale di stato civile il quale, decorso tale periodo, provvede entro i successivi 2 anni al versamento dell’atto presso l’Archivio di Stato competente (art. 28, comma 1, della Legge sullo stato civile).
Normativa di riferimento
- Act No. 59 of 25 February 1964 to promulgate the Family and Guardianship Code [Legge 25 febbraio 1964, n. 59, recante il Codice della famiglia e della tutela];
- The Act of 28 November 2014, Law on Civil Status Records [Legge 28 novembre 2014, sullo stato civile].
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.iss-ssi.org o su HCCH, Country profile – State responses: Poland.
** Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Polonia.
** Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Polonia.
*** Come indicato dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Polonia, nella prassi il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi è trasmesso successivamente alla proposta di abbinamento con un minore individuato dal Centro Cattolico per l’Adozione di Varsavia.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- HCCH, Country profile – State responses: Poland;
- UN Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Poland under article 44 of the Convention, due in 2020, CRC/C/POL/5-6, 14 September 2020;
- The Act of 28 November 2014, Law on Civil Status Records [Legge 28 novembre 2014, sullo stato civile].