Serbia
La Repubblica di Serbia ha depositato gli strumenti di accessione alla Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 18 dicembre 2013 e il 1° aprile 2014 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry for Family Welfare and Demography (MFWD) [Ministero del benessere familiare e della demografia]
Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11 080 Belgrade, Serbia
e-mail kabinet@minbpd.gov.rs
sito web www.minbpd.gov.rs
Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Serbia
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Serbia
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Serbia in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- svolge compiti e funzioni in materia di protezione sociale e di famiglia;
- gestisce e coordina l’accreditamento degli enti per l’adozione internazionale.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate, o unite civilmente, o di fatto (art. 101, comma 1, del Family Act);
- il coniuge o il convivente del genitore del minore (art. 101, comma 2, del Family Act);
- persone singole, se espressamente autorizzate dal ministero competente (art. 101, comma 3, del Family Act);
- differenza di almeno 18 anni e non più di 45 anni con il minore, a meno che il ministero competente autorizzi una deroga nell’interesse del minore (art. 99, commi 1-2, del Family Act);
- aver ricevuto un’apposita formazione sull’adozione secondo quanto stabilito dal ministero competente (art. 102, commi 1-2, del Family Act).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età compresa tra 3 mesi e 18 anni (art. 90, commi 1-2, del Family Act);
- minori orfani, o i cui genitori biologici siano sconosciuti o irrintracciabili (art. 91, comma 1, nn.1-2, del Family Act);
- minori i cui genitori biologici siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, o siano stati dichiarati legalmente incapaci (art. 91, comma 1, nn. 3-4, del Family Act);
- minori i cui genitori biologici, o il tutore, abbiano fornito il consenso all’adozione (art. 91, comma 1, n. 5, art. 95, comma 1, e art. 97 del Family Act).
La legge serba specifica altresì che:
- i minori che abbiano compiuto 10 anni di età devono fornire il loro consenso all’adozione (art. 98 del Family Act).
Passaggi della procedura*
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MFWD nella Repubblica di Serbia;
- il MFWD valuta l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi e la completezza della documentazione;
- un’apposita equipe multidisciplinare nell’ambito dei servizi sociali competenti individua il minore da proporre in abbinamento e il MFWD lo comunica agli aspiranti genitori adottivi per l’accettazione;
- se la proposta di abbinamento è accettata, gli aspiranti genitori adottivi devono trascorrere un periodo di almeno 10 giorni con il minore nel territorio della Repubblica di Serbia sotto la supervisione dell’équipe multidisciplinare che redige due relazioni, una iniziale e una finale, verificando la rispondenza dei requisiti e la positiva interazione del minore con gli aspiranti genitori adottivi;
- in caso di esito positivo, i servizi sociali danno parere favorevole all’adozione comunicandolo al MFWD, il quale autorizza infine l’adozione internazionale;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Serbia con i genitori adottivi.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al MFWD nella Repubblica di Serbia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per i primi 2 anni dall’adozione.
Normativa di riferimento
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su HCCH, Country Profiles – State responses: Republic of Serbia.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- HCCH, Country Profiles – State responses: Republic of Serbia
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Second and third periodic reports of States parties due in 2013, CRC/C/SRB/2-3, 21 June 2016
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Serbia, CRC/C/SRB/CO/2-3, 7 March 2017
- UN, Committee on the Rights of the Child, Fourth and Fifth periodic report of Republic of Serbia on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child, CRC/C/SRB/4-5, 30 May 2022