ACCORDI BILATERALI
ACCORDI BILATERALI L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [….]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quelli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.