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ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all’adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell’altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell’altro coniuge, l’adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

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