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AUTORITÀ CENTRALE

AUTORITÀ CENTRALE la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa,nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de l'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

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