ETÀ (DIFFERENZA DI)
ETÀ (DIFFERENZA DI) la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. La modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell’interesse del bambino. Inoltre, l’adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.
Notizie
- 16/01/2026
Adozioni internazionali: nel 2025 rimangono stabili le procedure concluse.
- 15/01/2026
Scadenza termine di presentazione delle istanze relative ai contributi economici straordinari (DM 5 settembre 2025) per il sostegno economico ai genitori adottivi nell’ambito delle adozioni internazionali.