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PERSONE SINGOLE (ADOZIONE DA PARTE DI)

Con la sentenza n. 33/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui non consentiva alle persone singole residenti in Italia di presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale. A seguito della sentenza, anche le persone singole possono pertanto presentare disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al Tribunale per i minorenni competente la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. Spetta al Tribunale valutare, nel caso concreto, l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo conto anche della rete familiare di riferimento.

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