ETÀ (DIFFERENZA DI)
ETÀ (DIFFERENZA DI) la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. La modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell’interesse del bambino. Inoltre, l’adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.
Notizie
- 31/07/2025
Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.
- 28/07/2025
Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.