Repubblica del Mozambico
La Repubblica del Mozambico non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Direcção Nacional de Acção Social (DNAS) [Direzione Nazionale dell’Azione Sociale]
Departamento da Crianca [Dipartimento per l’infanzia]
Ministério do Género, Criança e Acção Social [Ministero per il genere, l'infanzia e l'azione sociale]
Av. Ahmed Sékou Touré 908, Maputo
Ambasciata della Repubblica del Mozambico in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Mozambico
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Mozambico
Compiti e funzioni dell’Autorità competente
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Mozambico nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate o che hanno vissuto in un’unione di fatto per più di 3 anni e non sono separati di fatto (art. 393, comma 1, lett. a), della Legge sulla famiglia);
- persone singole (art. 393, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- età minima di 25 anni (art. 393, comma 1, lett. b) e comma 2, della Legge sulla famiglia);
- età massima di 50 anni al momento dell’affidamento, a meno che il minore non sia il figlio o la figlia del coniuge o del convivente (art. 393, comma 3, della legge sulla famiglia);
- differenza di età con il minore non inferiore a 18 anni o superiore a 25 anni tranne i casi gravi e a meno che non si tratti del figlio dell’altro coniuge o della persone con cui l’aspirante genitore adottivo ha convissuto per più di 3 anni (art. 393, comma 4 e comma 2, lett. b) e c), della Legge sulla famiglia);
- condizioni morali e materiali che garantiscono la crescita sana del minore (art. 393, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a), della Legge sulla famiglia).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 14 anni, orfani, abbandonati o completamente indifesi (art. 395, lett. b), della Legge sulla famiglia);
- minori di età inferiori ai 14 anni figli di genitori sconosciuti (art. 395, lett. c), della Legge sulla famiglia);
- minori di 18 anni che, a partire da un’età non superiore ai 12 anni, sono stati affidati alla custodia e alle cure dell’aspirante genitore adottivo (art. 395, lett. d, della Legge sulla famiglia);
- i figli del coniuge dell’aspirante genitore adottivo, o di coloro che hanno vissuto con l’aspirante genitore adottivo per più di 3 anni, a condizione che tale genitore dia il proprio consenso ( art. 395, lett. a), della Legge sulla famiglia).
La legge mozambicana prevede altresì che:
- per l’adozione è necessario il consenso:
- del minore che ha più di 12 anni (art. 396, lett. a), della Legge sulla famiglia);
- del coniuge, non separato di fatto, dell’aspirante genitore adottivo (art. 396, lett. b), della Legge sulla famiglia);
- dei genitori naturali del minore, anche se minorenni e anche se non esercitano la responsabilità genitoriale (art. 396, lett. c), della Legge sulla famiglia);
- dei figli degli aspiranti genitori adottivi, quando hanno più di 12 anni (art. 396, lett. d), della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale può dispensare dal consenso delle persone che dovrebbero fornirlo se sono private del normale uso delle loro facoltà mentali o se per qualsiasi altra ragione vi è grande difficoltà a sentirle (art. 396, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- la madre non può fornire il suo consenso prima di sei mesi dopo il parto (art. 397, comma 3, della Legge sulla famiglia);
- il minore di età superiore ai 7 anni deve essere ascoltato dal giudice, così come i figli degli aspiranti genitori adottivi di età superiore ai 7 anni, a meno che non siano privati delle loro facoltà mentali o, per qualche altro grave motivo, vi siano grandi difficoltà ad ascolarli ( art. 399 della Legge sulla famiglia).
Passaggi della procedura
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DNAS nella Repubblica del Mozambico;
- il DNAS ne verifica il contenuto e lo invia ai Servizi Sociali del Ministero delle donne e del coordinamento dell’azione sociale, per l’indagine sociale che dovrà essere completata entro 30 giorni dal deposito della domanda di adozione da parte degli aspiranti genitori adottivi (art. 98, commi 1-3, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- gli aspiranti genitori adottivi scelgono il minore che desiderano adottare sulla base delle informazioni relative ai minori adottabili ricevute dal Ministero delle donne e del coordinamento dell’azione sociale*;
- presentano domanda di adozione al presidente del Tribunale di residenza del minore prescelto (art. 97, comma 1, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- i Servizi Sociali conducono l'indagine sociale al fine di comprendere il contesto familiare degli aspiranti genitori adottivi e i vantaggi specifici dell'adozione per il minore, l'idoneità dei richiedenti all'esercizio della responsablità genitoriale e altri fatti non documentabili (art. 98, commi 1 e 2, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori e art. 391, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- completata l’indagine, entro 5 giorni i Servizi Sociali redigono la relazione con cui eprimono parere sull’ammissibilità della domanda degli aspiranti genitori adottivi, che sottopongono al giudice per la decisione (art. 98, comma 4, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- in caso di parere positivo, il giudice o colloca immediatamente il minore o fissa un periodo di integrazione nella sua nuova famiglia e notifica la decisione ai Servizi Sociali, agli aspiranti genitori adottivi, agli altri rappresentanti e ai tutori del minore (art. 98, comma 5, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- l’affidamento del minore agli aspiranti genitori adottivi ai fini dell’integrazione è effettuato dal Servizio Sociale competente (art. 98, comma 6, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- il periodo di adattamento durante il quale il minore passa gradualmente alle cure degli aspiranti genitori adottivi e inzia il processo d integrazione nella famiglia ha una durata minima di sei mesi, salvo casi eccezionali (art. 391, comma 2, della legge sulla famiglia);
- nell’ipotesi in cui il giudice abbia fissato un periodo di inserimento del minore nella famiglia adottiva, entro 5 gg dalla conclusione di questo periodo, i Servizi Sociali trasmettono al Tribunale competente la relazione finale contenente il parere sull’inserimento del minore e sulla ammissibilità dell’adozione (art. 98, comma 9, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- entro 5 giorni dal ricevimento, il Tribunale inoltra al Pubblico Ministero in qualità di tutore del minore la relazione per ottenerne il parere sull’adozione; ordina che la decisione sia notificata alle persone che avevano fornito il loro consenso all’adozione; procede alla celebrazione delle udienze obbligatorie e dispone se lo ritiene necessario l’avvio di ulteriori indagini (art. 99 della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- il giudice competente, entro 8 giorni, emette la sentenza che concede o nega l’adozione che può essere impugnata entro gli 8 giorni successivi (artt. 100, comma 1 e 101, comma 1, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- divenuta definitiva la sentenza, viene rilasciato un certificato da inviare all’Ufficio di Stato Civile presso cui è iscritto il minore adottato, ai fini della relativa annotazione sul certificato di nascita (art. 100, comma 3, della Legge sull’organizzazione della tutela dei minori);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Mozambico con i genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
- Lei da Família, n° 10 de 25 de Agosto 2004 [Legge sulla famiglia n. 10 del 25 agosto 2004];
- Lei da Organização Tutelar de Menores, n° 8 de 15 de Julho 2008 [Legge sull’organizzazione della tutela dei minori].
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: www.iss-ssi.org
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- - UN Committee on the Rights of the Child, Combined third and fourth periodic reports submitted by Mozambique under article 44 of the Convention, due in 2016*, CRC/C/MOZ/3-4, 21 November 2018;
- - UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Mozambique*, CRC/C/MOZ/CO/3-4, 27 November 2019.