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Uruguay

La Repubblica Orientale dell’Uruguay ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 3 dicembre 2003 e il 1° aprile 2004 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) [Istituto uruguayano del bambino e dell’adolescente]
Departamento de Adopciones [Dipartimento delle adozioni]

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) [Ministero dello sviluppo sociale]
Piedras 482, Oficina 008, Montevideo
e-mail: adopcionesinternacionales@inau.gub.uy
sito web: www.inau.gub.uy

Ambasciata della Repubblica Orientale dell’Uruguay in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Orientale dell'Uruguay

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Orientale dell’Uruguay

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • garantisce l'effettivo esercizio dei diritti da parte di tutti i minori in Uruguay;
  • promuove, protegge o ripristina i diritti dei minori articolati in un sistema nazionale per l'infanzia improntato alla loro protezione integrale;
  • svolge le funzioni di Autorità Centrale in materia di adozione internazionale (art. 158 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • tiene il registro generale delle adozioni (art. 159 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • incentiva la trasformazione culturale attraverso azioni comunicative che promuovano la concezione del minore come soggetto di diritto.

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole (art. 140, lett. D e 141, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • coppie sposate o conviventi da almeno 4 anni, di età superiore a 25 anni (artt. 140, lett. D, comma 2 e 152, comma 2, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • differenza di almeno 15 anni di età tra gli adottanti e l’adottando, salvo che il Tribunale competente non disponga diversamente nel solo interesse del minore (artt. 140, lett. D, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa uruguayana:

  • i genitori adottivi devono risiedere e vivere nel territorio nazionale con il minore, anche alternativamente, per un periodo di sei mesi, salvo che il Tribunale competente non disponga diversamente nel superiore interesse del minore (art. 153 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 1 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • minori dichiarati in stato di adottabilità in base a un provvedimento del Tribunale competente (artt. 132-3, 132-4 e 133-2 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa uruguayana:

  • i genitori o i membri della famiglia a cui sono affidati i minori, devono fornire il loro consenso all’adozione comparendo personalmente dinnanzi al Tribunale competente una volta disposta la separazione definitiva dalla loro famiglia di origine (artt. 135, 140, lett. A, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • i minori devono fornire il loro consenso all’adozione personalmente o per il tramite del loro rappresentante legale, qualora non capaci di discernimento (art. 140, lett. C, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo all’INAU;
  • l’INAU valuta il fascicolo e redige entro sessanta giorni una relazione dettagliata, verificando il rispetto della normativa (art. 152 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • l’INAU si avvale di una equipe multidisciplinare alla quale affida il compito di gestire le diverse fasi della procedura di adozione e di vigilare sulla correttezza e sul rispetto di quanto richiesto dalla normativa in materia (art. 157 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • l’equipe multidisciplinare dell’INAU redige una relazione tecnica che viene trascritta nell’apposito registro, disposto cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda di adozione (art. 158 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • gli aspiranti genitori adottivi hanno diritto di accedere a tale relazione e di chiederne il riesame in caso di disaccordo con essa (art. 158 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • l’equipe multidisciplinare cura l’abbinamento con un minore, rispettando l'ordine cronologico e compatibilmente con il suo superiore interesse (art. 158 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • il Tribunale competente autorizza l’affidamento del minore agli aspiranti genitori adottivi; l’affidamento deve svolgersi nel territorio nazionale dell’Uruguay e per un periodo di almeno sei mesi, salvo che il Tribunale non disponga un periodo più breve tenuto conto del superiore interesse del minore (art. 153 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • il provvedimento di adozione è infine emanato dal Tribunale competente al termine del periodo di affidamento ed è richiesta la presenza in udienza degli aspiranti genitori adottivi (art. 151 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare l’Uruguay con i genitori adottivi.

Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti che pertanto andranno concordati con l’INAU.

Normativa di riferimento

  • Ley N° 17.823 de 7 setiembre de 2004, Código de la Niñez y la Adolescencia y sus modificativas [Legge n. 17.823 del 7 settembre 2004, Codice dell’infanzia e dell’adolescenza e successivi emendamenti].

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