F3. È previsto un rimborso delle spese sostenute una volta conclusa l’adozione?
La risposta è articolata in due parti:
1) la normativa vigente in generale non prevede rimborsi delle spese sostenute per le coppie che hanno concluso l'adozione internazionale;
2) ci sono state però specifiche norme di legge, ossia Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM), che hanno previsto un rimborso per le adozioni internazionali concluse in un determinato anno solare; l'ultimo DPCM emanato dal Governo prevedeva i rimborsi solo per le adozioni concluse nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
In dettaglio, con tali DPCM è stato finanziato il Fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale; in tali decreti sono stati stabiliti i requisiti, la modulistica e i documenti da allegare alla domanda; fino ad oggi, è stato così possibile richiedere, una volta conclusa l’adozione, il rimborso del 50% delle spese sostenute.
Il DPCM per il rimborso delle spese adottive viene emanato dal Governo, e successivamente alla messa a disposizione dei fondi, la Commissione per le Adozioni Internazionali verifica le singole istruttorie presentate dalle coppie, l'ammissibilità delle spese rendicontate, e l'importo da rimborsare come da criteri di legge, e in generale si rimborsano le domande secondo il criterio di presentazione e di disponibilità del fondo relativo - in caso di incapienza del fondo, come accaduto con il DPCM del 2011, le domande non rimborsate restano in attesa di ulteriore disponibilità finanziaria che deve essere fornita dal Governo.
Dal 2012 al 2017 non è stato emanato alcun DPCM per il rimborso delle spese adottive.