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Gambia

La Repubblica del Gambia non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente

Officer of Social Welfare (OSW) [Funzionario del Social Welfare]

Mamadi Maniyang Highway, Kanifing, KMC, The Gambia

Tel: +(220) 437-4525 or 439-2202

 

Ambasciata della Repubblica del Gambia in Italia
Via Visconti di Modrone n. 4

20122 Milano

tel. +39 02 5411 6012
fax +39 02 5518 0514
e-mail gambiadiplomat@hotmail.it

 

Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Senegal competente per la Repubblica del Gambia

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Gambia

 

Compiti e funzioni dell’Autorità competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Gambia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate, di cui almeno un componente abbia 21 anni di età e non abbia più di 60 anni (art. 110, comma 1, del Children’s Act);
  • persone singole, qualora la richiesta di adozione sia rivolta a un minore dello stesso sesso del richiedente, a meno che il Tribunale competente ritenga che via siano circostanze speciali che giustifichino in via eccezionale l’emanazione del provvedimento di adozione (art. 110, comma 3, del Children’s Act);
  • differenza di almeno 15 anni con il minore (art. 110, comma 1, del Children’s Act);
  • essere stati residenti nella Repubblica del Gambia per almeno 6 mesi consecutivi nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione della domanda di adozione o aver avuto in affidamento preadottivo il minore per almeno 36 mesi sotto la supervisione di un funzionario del Social Welfare che è poi tenuto a presentare una relazione al Tribunale competente (art. 111, comma 1 lett.a e b e comma 2, del Children’s Act e art. 26, comma 2 c, del Children’s Court Rules Act);
  • comprovata assenza di precedenti penali (art. 111, comma 1 lett.c, del Children’s Act e art. 26, comma 2 c, del Children’s Court Rules Act);
  • essere stati ritenuti idonei all’adozione con un apposito studio dall’autorità competente del proprio Paese di origine (art. 111, comma 1 lett.d, del Children’s Act);
  • garanzia che il minore godrà di standard di tutele equivalenti o superiori rispetto a quelli previsti nella Repubblica del Gambia (art. 111, comma 1 lett.e, del Children’s Act);
  • garanzia che il proprio Paese di origine riconoscerà e rispetterà il provvedimento di adozione (art. 111, comma 1 lett.f, del Children’s Act).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa gambiana:

  • consenso dell’altro coniuge in caso di domanda disgiunta a meno che quest’ultimo non possa essere trovato, sia incapace di fornire il consenso oppure nel caso in cui i due coniugi siano separati, vivano in luoghi diversi e tale separazione sia quasi certamente definitiva (art. 110, comma 2, del Children’s Act).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 2, comma 1, del Children’s Act);
  • minori i cui genitori biologici, se noti, abbiano fornito il loro consenso all’adozione, a meno che non siano nelle condizioni di fornirlo (art. 112, commi 1 e 2, del Children’s Act);
  • minori il cui tutore o coloro che non sono genitori ed esercitano diritti e doveri nei loro confronti in base a un ordine del tribunale o a qualsiasi altro titolo abbiano fornito il loro consenso all’adozione su richiesta del Tribunale competente (art. 112, comma 7, del Children’s Act);
  • minori che abbiano fornito il proprio consenso all’adozione se di età superiore a 14 anni o, se di età inferiore, siano ritenuti capaci di esprimere la propria opinione dal Tribunale competente (art. 112, commi 5 e 6, del Children’s Act).

 

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’autorità competente della Repubblica del Gambia;
  • valutato il fascicolo, la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti vigenti si procede con l’abbinamento del minore;
  • l’affidamento preadottivo ha una durata di trentasei mesi e deve svolgersi sotto la supervisione di un funzionario del Social Welfare che redige una relazione (art. 111, comma 1 lett. a e b e comma 2, del Children’s Act);
  • la domanda di adozione deve essere rivolta al Tribunale dei minori (Children’s Court), il quale verifica il rispetto dei requisiti richiesti, il rilascio dei consensi previsti dalla legge e, sulla base della relazione del funzionario del Social Welfare e del suo parere favorevole, emette il provvedimento di adozione (art. 113 del Children’s Act e artt. 26, comma 2 c, e 27 del Children’s Court Rules Act);
  • il provvedimento di adozione può essere impugnato dinnanzi alla Alta Corte (High Court) (art. 114 del Children’s Act);
  • il provvedimento deve poi essere trascritto nel registro dei minori adottati che potrà essere ispezionato su richiesta delle parti interessate (art. 118 commi 1 e 2 del Children’s Act);
  • prima di lasciare il Paese con il minore è necessario informare almeno trenta giorni prima della partenza il dipartimento del welfare competente (art. 122 commi 1 e 2 del Children’s Act);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Gambia con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti.

 

Normativa di riferimento

 

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