Repubblica di Guinea
La Repubblica di Guinea ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 21 ottobre 2003 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2004.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Direction Nationale de l’Enfance (DNE) [Direzione nazionale dell’infanzia]
Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV) [Ministero per la promozione della donna, dell’infanzia e delle persone vulnerabili]
Landreah, Commune de Dixinn, Conakry 527
e-mail contact@mpfe.gov.gn
sito web https://mpfe.gov.gn
Ambasciata della Repubblica di Guinea in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Guinea
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Guinea
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Guinea in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- gestisce e coordina l’accreditamento degli enti stranieri che operano nel settore dell’adozione internazionale nella Repubblica di Guinea;
- vigila affinché tutte le parti coinvolte nella procedura di adozione siano state informate correttamente, e i consensi richiesti siano stati dati nelle forme legalmente richieste e non in maniera illecita;
- decide l’abbinamento del minore agli aspiranti genitori adottivi sulla base del suo superiore interesse;
- accerta che il minore, tenendo conto della sua età, sia stato informato sulle conseguenze dell’adozione e sul suo consenso a essa, e che siano state tenute in considerazione le sue opinioni e i suoi desideri;
- organizza la formazione professionale dei funzionari competenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie eterosessuali sposate da almeno 5 anni e non separate (art. 159, comma 3, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- persone singole che hanno compiuto almeno 30 anni (art. 159, comma 4, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni; se il minore è figlio del coniuge, la differenza di età richiesta è di 10 anni (art. 161, comma 1, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- il giudice, se ritiene vi siano valide ragioni, può stabilire l'adozione quando la differenza di età è inferiore a quella prevista (art. 161, comma 2, della Legge n. L/2019/0059/AN).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa guineana:
- l'adozione internazionale può avvenire solo se le Autorità Centrali del Paese d’origine e del Paese di accoglienza hanno accertato che i futuri genitori adottivi sono idonei all'adozione e hanno ricevuto la necessaria consulenza (art. 196 della Legge n. L/2019/0059/AN).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore a 15 anni (art. 162, comma 1, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori i cui genitori biologici, o il Consiglio di famiglia, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (artt. 165 e 167 della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori sotto tutela dello Stato (art. 165 della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori vittime di disastri naturali, conflitti armati, conflitti civili, epidemie o altro,
in cui nessun genitore è sopravvissuto (art. 165 della Legge n. L/2019/0059/AN);
- minori dichiarati abbandonati dal Tribunale (artt. 165 e 172-173 della Legge n. L/2019/0059/AN).
La legge guineana specifica altresì che:
- i minori che hanno compiuto almeno 13 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 162, comma 3, della Legge n. L/2019/0059/AN).
Passaggi della procedura*
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale, con l’autorizzazione dell’Autorità Centrale del Paese di accoglienza, trasmette il fascicolo al MPFEPV nella Repubblica di Guinea (art. 202, comma 2, della Legge n. L/2019/0059/AN);
- il Segretariato permanente del MPFEPV protocolla e archivia il fascicolo, di cui è data comunicazione agli aspiranti genitori adottivi, tramite l’ente autorizzato, o all'Autorità Centrale del Paese di accoglienza;
- la Commissione tecnica per l’abbinamento procede alla formulazione della proposta di abbinamento con un minore che, unitamente alla relazione contenente informazioni generali sullo stesso, trasmette all’ente autorizzato tramite il referente locale;
- una volta ricevuta tale comunicazione, gli aspiranti genitori adottivi, entro 1 mese, attraverso l’ente autorizzato, devono notificare per iscritto se accettano la proposta di abbinamento;
- qualora gli aspiranti genitori adottivi accettino, la Direzione nazionale per le adozioni redige un accordo di prosecuzione del processo che deve essere firmato, per accettazione dagli aspiranti genitori adottivi, dinanzi a un notaio in loco, in occasione del primo viaggio e successivamente alla conoscenza del minore;
- il fascicolo è trasmesso al Tribunale di primo grado del luogo di residenza del minore, che fissa un’udienza alla quale può partecipare un avvocato munito di procura speciale; gli aspiranti genitori adottivi potranno, quindi, fare rientro in Italia sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che può essere impugnata in appello entro 1 mese;
- il minore dovrà rimanere nella Repubblica di Guinea e continuerà a vivere all’interno dell’istituto; sarà nominato un tutore dagli aspiranti genitori adottivi che, di solito, è rappresentato dal responsabile dell’istituto stesso;
- se non è proposto appello, l’adozione è trascritta nel registro dello stato civile del luogo di nascita del minore;
- gli aspiranti genitori adottivi devono, quindi, recarsi nella Repubblica di Guinea per poter prendere definitivamente con sé il minore, permanendovi per circa 15 giorni e trascorrendo almeno 4 giorni presso la struttura nella quale si trova il minore;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Guinea con i genitori adottivi.
Post-adozione*
L’ente autorizzato trasmette al MPFEPV nella Repubblica di Guinea le relazioni concernenti l’integrazione del minore una volta nei primi 2 anni, e con cadenza triennale fino al raggiungimento della sua maggiore età.
Normativa di riferimento
- Loi n° L/2019/0059/AN du 30 décembre 2019 portant Code de l’enfant de la République de Guinée [Legge 30 dicembre 2019, n. L/2019/0059/AN, che istituisce il Codice dell’infanzia della Repubblica di Guinea].
* Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Guinea.
* In assenza di norme specifiche le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Guinea.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- HCCH, Country profile – State responses: Guinea
- UN Committee on the Rights of the Child, Combined third to sixth periodic reports submitted by Guinea under article 44 of the Convention, due in 2017, CRC/C/GIN/3-6, 7 August 2018
- UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third to sixth periodic reports of Guinea, CRC/C/GIN/CO/3-6, 28 February 2019