Malawi
La Repubblica del Malawi non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Ministry of Gender, Children, Disability, and Social Welfare (MGCDSW) (Ministero del genere, dei minori, della disabilità e del benessere sociale)
Private Bag 330, Lilongwe 3
e-mail PS.gender@gender.gov.mw
sito web https://www.gender.gov.mw
Ambasciata della Repubblica del Malawi nel Regno del Belgio
Ambasciata d’Italia nella Repubblica dello Zambia competente per la Repubblica del Malawi
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Malawi
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Malawi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 2, comma 3, Legge sull’adozione);
- persone singole (art. 2, comma 1, Legge sull’adozione);
- età minima di 25 anni (art. 3, comma 1, Legge sull’adozione);
- differenza di età di almeno 21 anni tra l’adottante e l’adottando a meno che il Tribunale competente non ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino l’adozione (art. 3, comma 1, Legge sull’adozione);
- nel caso di persona singola di sesso maschile l’adozione può avvenire solo nei confronti di un minore dello stesso sesso, a meno che il Tribunale competente non ritenga che vi siano circostanze particolari che giustifichino l’adozione (art. 3, comma 2, Legge sull’adozione);
- residenti nella Repubblica del Malawi (art. 3, comma 5, Legge sull’adozione).
La legge della Repubblica del Malawi indica altresì che:
- è necessario il consenso del genitore biologico o del tutore del minore a meno che non si tratti di persona incapace o irreperibile, o che abbia abbandonato il minore (art. 3, comma 3, Legge sull’adozione);
- è necessario il consenso dell’altro coniuge, a meno che sia irrintracciabile, sia incapace di fornirlo o qualora i due coniugi siano separati e tale separazione sia permanente (art. 3, comma 4, Legge sull’adozione).
Requisiti dei minori adottandi
- minore di anni 21 (art. 2, comma 2, Legge sull’adozione);
- minori i cui genitori biologici o chi ne ha la tutela abbiano fornito il proprio consenso all'adozione (art. 3, comma 3, Legge sull’adozione).
Passaggi della procedura
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MGCDSW nella Repubblica del Malawi;
- il MGCDSW valuta l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, la completezza della documentazione e trasmette la proposta di abbinamento con il minore;
- la domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale competente, la quale può disporre anche l’affido preadottivo del minore per un periodo non superiore a due anni (art. 7, comma 1, Legge sull’adozione);
- il giudice nomina un tutore ad litem con il compito di preservare gli interessi del minore (art. 9, comma 3, Legge sull’adozione);
- il Tribunale competente, verificati tutti i requisiti richiesti dalla legge, emette il provvedimento di adozione (art. 4 Legge sull’adozione);
- il giudice ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nell’apposito registro dei minori adottati (art. 12, comma 2, Legge sull’adozione);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Malawi con i genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
- Adoption of Children Act, 16 giugno 1949 [Legge sull’adozione dei minori];
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- UN, Committee on the Rights of Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 3rd to 5th periodic reports of States parties due in 2013: Malawi, CRC/C/MWI/3-5, 21 June 2016
- UN, Committee on the Rights of Child, Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of Malawi, CRC/C/KEN/CO/3-5, 6 March 2017