Repubblica del Ghana
La Repubblica del Ghana ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 16 settembre 2016 e il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: sì
Ricerca origini prevista
Vedi box Ricerca delle origini
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Central Adoption Authority (CAA) [Autorità Centrale per le adozioni]
Ministry of Gender, Children and Social Protection [Ministero del genere, dei minori e della protezione sociale]
- Department of Social Welfare [Dipartimento del benessere sociale]
Starlets 91 Road, Ministries, Accra
E-mail adoption@mogcsp.gov.gh
Sito web www.mogcsp.gov.gh/central-adoption-authority
Ambasciata della Repubblica del Ghana in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Ghana
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Ghana
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Ghana nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (Sez. 66, comma 1, della legge sull’infanzia);
- persone singole di cittadinanza ghanese solo se l’adozione da parte loro rappresenti il migliore interesse del minore (Sez. 66, comma 3, della Legge sull’infanzia e Sez. 86K, lett. b, dell’Emendamento);
- età minima di 25 anni (Sez. 64, comma 1, dell’Emendamento);
- differenza di età con il minore di almeno 21 anni (Sez. 67, comma 1, lett. a, della Legge sull’infanzia);
- età massima di 50 anni (Sez. 80, comma 1, lett. a, dell’Emendamento);
- condotta esemplare e integrità morale (Sez. 64, comma 1, dell’Emendamento).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di anni 18 (Sez. 79, comma 1, lett. a, dell’Emendamento);
- minori abbandonati o privi di cure genitoriali (Sez. 80, 79, comma 1, lett. b-c, dell’Emendamento);
- minori i cui genitori biologici o chi ne ha la tutela abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (Sez. 68, comma 1, della Legge sull’infanzia);
- minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (Sez. 68, comma 2, della Legge sull’infanzia).
La legge ghanese condiziona l’adottabilità al consenso dei minori che hanno compiuto 14 anni, tranne che non siano capaci di esprimerlo (Sez. 70, comma 1, lett. c, della Legge sull’infanzia).
Passaggi della procedura
Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al CAA nella Repubblica del Ghana;
il Comitato tecnico del CAA valuta la domanda e, se ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei, la procedura prosegue (Sez. 86L, comma 1, dell’Emendamento);
gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento con un minore e, se la accettano, l’accettazione della proposta di abbinamento viene trasmessa al Comitato tecnico del CAA (Sez. 86L, comma 2, dell’Emendamento);
in seguito alla trasmissione dell’accettazione gli aspiranti genitori adottivi possono recarsi nella Repubblica del Ghana e trascorrere del tempo con il minore per un periodo di affidamento preadottivo di minimo un mese e massimo tre mesi, certificato dai servizi sociali locali e dalla CAA (Sez. 86L, comma 3, dell’Emendamento);
il Tribunale può, tuttavia, derogare a questa regola, se ritiene che ciò corrisponda al superiore interesse del minore o in presenza di particolari circostanze (Sez. 86L, comma 7, lett. c, dell’Emendamento);
il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione se nel superiore interesse del minore (Sez. 85, comma 2, della Legge sull’infanzia);
trascorsi i termini per l’impugnazione, gli aspiranti genitori adottivi ottengono un nuovo certificato di nascita del minore (Sez. 86N, comma 1, lett. a, dell’Emendamento);
una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Ghana con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali*
Sono considerati minori con bisogni speciali:
minori sieropositivi;
minori con disabilità fisica o mentale;
Per velocizzare la procedura adottiva di tali minori, non vi sono tentativi di abbinamento con aspiranti genitori adottivi locali, a meno che non vi sia una richiesta specifica di adozione di minori con bisogni speciali da parte loro.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al CAA nella Repubblica del Ghana le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per i due anni successivi all’adozione e annuale per i tre anni seguenti (Sez. 86H, lett. c, dell’Emendamento).
Ricerca delle origini
L’adottato ha il diritto di conoscere le sue origini;
solo i genitori adottivi possono rivelare al minore di essere stato adottato e la sua parentela biologica, se il minore ha almeno 14 anni e se è nel suo superiore interesse (Sez. 86C, comma 1, dell’Emendamento);
tuttavia quando il minore raggiunge l'età di 21 anni la CAA può consentirgli l’accesso alle origini (Sez. 86C, comma 4, dell’Emendamento).
Trattamento dei dati personali*
Il Segretariato della CAA e l'Ufficio regionale del Dipartimento del benessere sociale in cui il minore è residente abituale sono responsabili della conservazione delle notizie sulle sue origini a tempo indeterminato .
Normativa di riferimento
Children’s Act, Act n. 560, 30th December 1998 [Legge sull’infanzia, n. 560 del 30 dicembre 1998];
Children's (Amendment) Act, Act 937, 23rd November, 2016 [Emendamento della Legge sull’infanzia, Legge n. 937 del 23 novembre 2016].
Link ed allegati
- Scheda Paese in PDF
- HCCH, Country profile – State responses: Ghana
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined sixth and seventh periodic reports submitted by Ghana under article 44 of the Convention, due in 2020, CRC/C/GHA/6-7, 7 October 2024;
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined sixth and seventh o periodic reports of Ghana, CRC/C/GHA/CO/6-7, 5 February 2026.