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Repubblica della Sierra Leone

La Repubblica della Sierra Leone non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l’adozione internazionale
Social Development Office (SDO) [Ufficio per lo sviluppo sociale]
Ministry of Gender and Children Affairs (MOGCA) [Ministero per le questioni di genere e dei minori]
9 Sall Drive, Off Aberdeen Road 232, Freetown
e-mail: info@mogca.gov.sl
sito web: https://sldevelopmentencyclopaedia.org/2_gov/2_3mogca.html

Ambasciata della Repubblica della Sierra Leone in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica della Costa d’Avorio competente per la Repubblica della Sierra Leone
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica della Sierra Leone

Compiti e funzioni dell’Autorità Competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione interna e internazionale nella Repubblica della Sierra Leone nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • promuove il rispetto dei diritti dei minori in conformità agli impegni derivanti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla Carta africana sui diritti e il benessere dell'infanzia;
  • assiste le famiglie in difficoltà con particolare riferimento alla tutela e al benessere dei minori;
  • monitora e coordina le attività delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative per garantire servizi di welfare efficaci.

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate (art. 2 dell’Adoption Act);
  • età di almeno 25 anni o, nel caso si tratti di un parente del minore, di almeno 21 anni (art. 3 dell’Adoption Act);
  • differenza di almeno 21 anni di età con il minore (art. 3 dell’Adoption Act);
  • uomini singoli purché si tratti dell’adozione del figlio o qualora il Tribunale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino in via eccezionale il provvedimento di adozione (art. 3 dell’Adoption Act);
  • residenza nel territorio della Repubblica della Sierra Leone per almeno 6 mesi consecutivi (art. 3 dell’Adoption Act);
  • sia stato disposto l’affidamento del minore per almeno sei mesi consecutivi immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda di adozione all’ente competente (artt. 3 e 8 dell’Adoption Act);
  • consenso dell’altro coniuge in caso di domanda di adozione presentata singolarmente (art. 5 dell’Adoption Act).

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 17 (art. 1 dell’Adoption Act);
  • minori per i quali i genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione, a meno che il Tribunale competente dimostri che il minore sia stato abbandonato, trascurato o persistentemente maltrattato, o che i genitori non possano essere rintracciati, o non siano in grado di prestare il loro consenso o si rifiutino irragionevolmente di prestarlo (art. 4 dell’Adoption Act);
  • minori per i quali colui o coloro che in base a un provvedimento del giudice o al diritto consuetudinario o che per qualsiasi altra ragione esercitino dei diritti e degli obblighi nei loro confronti abbiano prestato il consenso all’adozione, se ritenuto opportuno dal Tribunale competente (art. 5 dell’Adoption Act).

Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al MOGCA;
  • il Social Development Office, valutato positivamente il fascicolo della coppia, trasmette la domanda di adozione all’Alta Corte (High Court) che deve verificare il rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, tra cui la validità dei consensi prestati, la rispondenza al superiore interesse del minore, che non vi sia stato scambio di denaro o promessa di ricompensa (artt. 6 e 10 dell’Adoption Act);
  • la coppia, o anche uno solo degli aspiranti genitori adottivi, deve presenziare all’udienza fissata dall’Alta Corte e, se ritenuto opportuno dal giudice, anche il minore deve comparire (artt. 6 e 10 dell’Adoption Act);
  • nel caso in cui uno degli aspiranti genitori adottivi non sia un cittadino della Repubblica della Sierra Leone, l’Alta Corte rinvia la decisione sul merito della domanda ed emette un provvedimento provvisorio che dispone l’affidamento del minore alla coppia per un periodo non inferiore a sei mesi a titolo di prova per quanto riguarda il mantenimento, l'istruzione e la cura del benessere del minore ed altro ritenuto opportuno dal giudice (artt. 3, 7 e 8 dell’Adoption Act); tale periodo può essere sostituito da un mantenimento ed evidenza di continuità di rapporto nel caso in cui la coppia dimostri di non poter risiedere nella Repubblica di Sierra Leone per un periodo continuativo di 6 mesi;
  • il giudice ai fini della decisione può richiedere inoltre al Social Development Office di redigere una relazione che lo supporti nella valutazione dell’idoneità della coppia e della rispondenza dell’adozione al superiore interesse del minore (art. 10 dell’Adoption Act);
  • l’Alta Corte, trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione della domanda di adozione all’autorità competente, emette il provvedimento di adozione e ne dispone la trascrizione negli appositi registri a cura dell’Ufficio dell’Administrator and Registrar-General (artt. 10 e 18 dell’Adoption Act);
  • il provvedimento di adozione può essere impugnato dinnanzi alla Corte d’Appello (Court of Appeal) competente entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento (art. 11 dell’Adoption Act e art. 29 del Local Courts (Amendment) Act).
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica della Sierra Leone con la coppia.

Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al MOGCA in Repubblica della Sierra Leone le relazioni concernenti l’integrazione del minore; la cadenza delle relazioni non è standardizzata ma è stabilita dall’Alta Corte e, nel caso le tempistiche non siano stabilite o citate in nessun documento, devono comunque essere inviate con cadenza almeno annuale fino ai 18 anni di età del minore.

Normativa di riferimento

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