Repubblica della Sierra Leone
La Repubblica della Sierra Leone non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: sì
Ricerca origini prevista
Vedi box Ricerca delle origini
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Ministry of Gender and Children’s Affairs (MOGCA) [Ministero per le questioni di genere e dei minori]
6 Big Waterloo Street, Freetown
E-mail info@mogca.gov.sl
Sito web https://mogca.gov.sl
Ambasciata della Repubblica della Sierra Leone in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica della Costa d’Avorio competente per la Repubblica della Sierra Leone
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica della Sierra
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica della Sierra Leone nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
promuove il rispetto dei diritti dei minori in conformità agli impegni derivanti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla Carta africana sui diritti e il benessere dell'infanzia;
assiste le famiglie in difficoltà, con particolare riferimento alla tutela e al benessere dei minori;
monitora e coordina le attività delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative per garantire servizi di welfare efficaci.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 2, comma 2, della Legge sull’adozione);
- il coniuge, con il consenso dell’altro coniuge (art. 5, comma 2, della Legge sull’adozione);
- persone singole (art. 2, comma 1, della Legge sull’adozione); nel caso di persone singole di sesso maschile, la domanda di adozione è consentita solo nei confronti del figlio, o qualora l’autorità giurisdizionale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino in via eccezionale il provvedimento di adozione (art. 3, comma 2, della Legge sull’adozione);
- età minima di 25 anni (art. 103 della Legge sui diritti del minore); nel caso di coppie sposate, è sufficiente che uno solo dei coniugi soddisfi tale requisito (art. 3, comma 1, lett. a), della Legge sull’adozione);
- differenza di età con il minore di almeno 21 anni (art. 3, comma 1, lett. b), della Legge sull’adozione).
La legge sierraleonese specifica altresì che:
l’aspirante genitore adottivo deve risiedere nel territorio della Repubblica della Sierra Leone (art. 3, comma 4, lett. a), della Legge sull’adozione), e aver convissuto con il minore, avendone avuto cura come genitore affidatario, per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi (art. 103 della Legge sui diritti del minore).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore a 18 anni (art. 3, comma 1, della Legge sui diritti del minore);
- minori in stato di bisogno di cura e protezione, presupposto che ricorre qualora si tratti di:
- orfani, o abbandonati dai genitori e dai parenti (art. 60, lett. a), della Legge sui diritti del minore);
- trascurati, maltrattati o privi di adeguata tutela da parte di genitori o tutori (art. 60, lett. b)-c), della Legge sui diritti del minore);
- in stato di indigenza, o senza residenza fissa o mezzi di sussistenza (art. 60, lett. d)-f), della Legge sui diritti del minore);
- in stato di accattonaggio, o frequentanti persone dedite al crimine o alla prostituzione, o residenti in ambienti che ne compromettono la moralità (art. 60, lett. g)-j), della Legge sui diritti del minore);
- vittime di tratta, o esposti a pericolo morale o fisico, o coinvolti in scopi immorali (art. 60, lett. k)-m), della Legge sui diritti del minore);
- disabili, o in situazione di strada (art. 60, lett. n), della Legge sui diritti del minore);
minori per i quali:
i genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione, a meno che l’autorità giurisdizionale competente accerti che il minore sia stato abbandonato, trascurato o persistentemente maltrattato, o che i genitori non possano essere rintracciati, o non siano in grado di fornire il loro consenso, o si rifiutino irragionevolmente di fornirlo (art. 4, commi 1-2, della Legge sull’adozione);
sia stato disposto l’affidamento per almeno 6 mesi continuativi immediatamente precedenti la data di emissione del provvedimento di adozione (art. 103 della Legge sui diritti del minore, e art. 3, comma 4, lett. b), della Legge sull’adozione);
l’autorità giurisdizionale competente ritenga opportuno acquisire il consenso di chiunque eserciti su di essi diritti o obblighi in forza di un provvedimento giudiziario, di un accordo, del diritto consuetudinario o ad altro titolo (art. 5, comma 1, della Legge sull’adozione).
Passaggi della procedura
Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MOGCA nella Repubblica della Sierra Leone*;
valutato il fascicolo e verificata la maturazione del periodo di affidamento di almeno 6 mesi continuativi (art. 103 della Legge sui diritti del minore), il MOGCA trasmette la domanda di adozione all’autorità giurisdizionale competente, la quale verifica la sussistenza dei requisiti di legge, la validità dei consensi e l’assenza di pagamenti o ricompense non autorizzati (artt. 6, 10 e 19 della Legge sull’adozione)**;
prima di emettere il provvedimento di adozione, l’autorità giurisdizionale competente deve accertarsi che l’adozione corrisponda al superiore interesse del minore, tenendo in debita considerazione la sua volontà in relazione all’età e alla capacità di discernimento (art. 6, comma 1, lett. b), della Legge sull’adozione, e art. 14 della Legge sui diritti del minore);
ai fini della decisione, l’autorità giurisdizionale competente può richiedere agli assistenti sociali incaricati di redigere una relazione che la supporti nella valutazione dell’idoneità degli aspiranti genitori adottivi e della rispondenza dell’adozione al superiore interesse del minore (art. 10 della Legge sull’adozione, e art. 84 della Legge sui diritti del minore);
l’autorità giurisdizionale competente emette il provvedimento di adozione, e ne dispone la trascrizione negli appositi registri dell’Autorità nazionale per la registrazione civile (artt. 10 e 18 della Legge sull’adozione, e artt. 14 e 25 della Legge nazionale sulla registrazione civile);
il provvedimento di adozione può essere impugnato dinanzi alla Corte d’Appello competente entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento (art. 11 della Legge sull’adozione);
una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica della Sierra Leone con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Sono definiti minori con bisogni speciali:
minori con disabilità (art. 60, lett. n), della Legge sui diritti del minore);
minori in situazione di strada (art. 60, lett. n), della Legge sui diritti del minore).
Gli aspiranti genitori adottivi che intendono accogliere minori con bisogni speciali devono dimostrare di aver ricevuto una formazione specifica, volta a garantire il possesso delle competenze necessarie per rispondere alle loro esigenze fisiche, emotive e di sviluppo (sez. 5.1 della Politica sul collocamento extrafamiliare).
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al MOGCA nella Repubblica della Sierra Leone le relazioni concernenti l’integrazione del minore la cui cadenza, se non diversamente stabilito dall’autorità giurisdizionale competente, deve essere semestrale fino al raggiungimento della maggiore età (sez. 7.1 della Politica sul collocamento extrafamiliare).
Ricerca delle origini
la persona adottata ha il diritto di conoscere i propri genitori biologici e la famiglia estesa (art. 4 della Legge sui diritti del minore);
le procedure di ricerca della famiglia biologica devono essere avviate immediatamente al momento della presa in carico del minore, al fine di evitarne la permanenza prolungata in strutture istituzionali e favorire soluzioni familiari permanenti, inclusa l'adozione (sez. 5.2 della Politica sul collocamento).
Trattamento dei dati personali
le informazioni sensibili relative alla storia e alle origini della persona adottata devono essere documentate in fascicoli individuali, conservati centralmente presso l’Autorità nazionale per la registrazione civile in modalità sicura per garantirne la riservatezza (artt. 14, lett. c), e 25 della Legge nazionale sulla registrazione civile, e sez. 5.2 della Politica sul collocamento extrafamiliare).
Normativa di riferimento
The Adoption Act No. 9/1989 [Legge 29 dicembre 1989, n. 9, sull’adozione];
The National Civil Registration Act, 2016 [Legge nazionale sulla registrazione civile, 2016];
The Child Rights Act, 2025 [Legge sui diritti del minore, 2025];
Alternative Care Policy, 2025 [Politica sul collocamento extrafamiliare, 2025].
Link ed allegati
- Scheda paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Combined third, fourth and fifth periodic reports of States parties due in 2012, CRC/C/SLE/3-5, 27 January 2015
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of Sierra Leone, CRC/C/SLE/CO/3-5, 1 November 2016
- Sierra Leone Intercountry Adoption Information