Repubblica dello Zambia
La Repubblica dello Zambia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 l’11 giugno 2015 e il 1°ottobre 2015 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Commissioner for Juvenile Welfare (CJW) [Commissario per il benessere dei minori]
Department of Social Welfare, Ministry of Community Development and Social Services (Permanent Secretary) [Dipartimento del benessere sociale, Ministero dello sviluppo della comunità e dei servizi sociali (Segretario Permanente)]
Community House, Sadzu Road, Private Bag W252, Lusaka
e mail adoptions@mcdss.gov.zm
sito web www.mcdss.gov.zm
Ambasciata della Repubblica dello Zambia in Italia
Ambasciata d’Italia in Repubblica dello Zambia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- facilita le adozioni internazionali (art. 217, lett. a) del Codice dei minori);
- raccoglie, conserva e scambia informazioni sulla situazione del minore e del futuro genitore, nella misura necessaria per completare il processo di adozione (art. 217, lett. d) del Codice dei minori);
- collabora con le altre autorità centrali sulle loro richieste, fornendo informazioni generali sulle leggi della Repubblica in materia di adozione, sulle informazioni generali sull’adozione e sulle esperienze di adozione internazionale (art. 217, lett. b), f) e g) del Codice dei minori);
- promuove lo sviluppo della consulenza in materia di adozione e dei servizi post adozione (art. 217, lett. e) del Codice dei minori);
- previene guadagni finanziari o di altro tipo impropri in relazione a un’adozione (art. 217, lett. c) del Codice dei minori).
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 200, comma 1, lett. c) e 221, comma 1, lett. b), del Codice dei minori);
- persone singole (art. 200, comma 1, lett. a) e art. 221, comma 1, lett. a) e c), del Codice dei minori);
- età minima di almeno 25 anni (art. 200, comma 1, del Codice dei minori);
- differenza di almeno 21 anni tra l’adottante e l’adottato (art. 200, comma 1, del Codice dei minori).
La legge della Repubblica dello Zambia prevede altresì che:
- il tribunale può emettere il provvedimento di adozione se sussistono circostanze particolari che ne giustifichino l’emissione per:
- richiedenti congiunti, non coniugati tra di loro (art. 200, comma 2, lett. c), del Codice dei minori);
- unico richiedente di sesso maschile in relazione a un minore maschio (art. 200, comma 2, lett. a) del Codice dei minori);
- unica richiedente di sesso femminile in relazione a una minore femmina (art. 200, comma 2, lett. b) del Codice dei minori);
- non possono presentare domanda per essere genitori adottivi:
- il celibe per una minore femmina e la nubile per un minore maschio (art. 200, comma 3, lett. a) del Codice dei minori);
- la persona alle cui cure è stato tolto un minore; (art. 200, comma 3, lett. b) del Codice dei minori);
- il condannato per un reato a pena detentiva superiore a sei mesi (art. 200, comma 3, lett. d), del Codice dei minori).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 21 anni residenti nella Repubblica dello Zambia, anche se non cittadini, che siano orfani e senza tutori (art. 2, comma 1, della Legge sull’adozione e art. 199, lett. a) del Codice dei minori);
- minori ammessi in strutture per l’infanzia dal CJW che non abbiano avuto contatti con la famiglia per più di sei mesi senza giustificato motivo (art. 199, lett. b, del Codice dei minori);
- minori deliberatamente abbandonati per un periodo di tre mesi (art. 199, lett. c), del Codice dei minori);
- minori dichiarati in stato di abbandono e per i quali il CJW ha accertato che la famiglia è sconosciuta e non c'è speranza di ricongiungimento *;
- minori abusati, deliberatamente trascurati o maltrattati in modo persistente dai genitori o dal tutore (art. 199, lett. d), del Codice dei minori);
- minori che sono stati volontariamente consegnati al CJW per essere posti in adozione (art. 199, lett. e) del Codice dei minori);
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa della Repubblica dello Zambia:
- non può essere emesso il provvedimento di adozione del minore senza il consenso dei genitori, o del tutore legale o di chi è responsabile per il suo mantenimento in base ad un provvedimento o a un accordo (art. 211, comma 2, lett. f) e art. 222, comma 4, lett. a), del Codice dei minori);
- il tribunale può dispensare dal consenso il genitore o il tutore del minore che lo abbia abbandonato, trascurato, maltrattato o che si sia rifiutato di contribuire al suo mantenimento in modo persistente o che sia irrintracciabile o incapace di prestare il consenso, ovvero che lo neghi irragionevolmente o quando il minore sia orfano (art. 212, comma 1, lett. a)-d) del Codice dei minori);
- il consenso deve essere fornito per iscritto e attestato dal magistrato: la madre non può fornire il proprio consenso prima che il minore abbia compiuto sei settimane di età; nel dare il consenso si può stabilire la convinzione religiosa con la quale si desidera che il minore sia allevato (regola 4, comma 3, e regola 9, del Regolamento sulle adozioni contenuto nella Sezione 37 della Legge sull’adozione).
Passaggi della procedura
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al CJW;
- il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale ed è richiesta l’assistenza di un rappresentante legale degli aspiranti genitori adottivi, munito di delega;
- prima di iniziare il procedimento, viene valutata l'idoneità degli aspiranti genitori adottivi da un referente del CJW, tramite l'analisi del fascicolo inviato dall’ente;
- il referente del CJW provvede poi a individuare il minore idoneo da abbinare agli aspiranti genitori adottivi, i quali sono tenuti a valutare se sono in grado di soddisfare i bisogni e le necessità del minore proposto in abbinamento;
- dopo l'accettazione, il referente del CJW può richiedere agli aspiranti genitori adottivi di visitare più volte l'orfanotrofio o la struttura in cui è collocato il minore per un periodo di 30 giorni al fine di consentire loro di legare sia con il minore che con il suo tutore;
- gli aspiranti genitori adottivi possono poi presentare domanda di adozione del minore proposto in abbinamento sotto la supervisione del CJW;
- gli aspiranti genitori adottivi devono presentare un'istanza per la tutela legale temporanea al Tribunale distrettuale competente e hanno la responsabilità di preparare tutta la documentazione necessaria; l'istanza deve essere notificata, almeno tre mesi prima della data dell’udienza, al CJW manifestando l'intenzione di richiedere il provvedimento di adozione del minore (art. 4, comma 5, lett. c) della Legge sull’adozione);
- il Tribunale autorizza l’affidamento del minore agli aspiranti genitori adottivi che deve svolgersi nel territorio della Repubblica dello Zambia per un periodo di almeno tre mesi, salvo che il Tribunale o il Dipartimento del benessere sociale non dispongano per un periodo più lungo; nel caso di richiedenti non residenti nella Repubblica dello Zambia il periodo di affidamento è di almeno 12 mesi, fatta salva la possibilità di ottenere un “certificato d’urgenza” dal Tribunale competente;
- dopo il periodo di affidamento, l’assistente sociale trasmette le proprie raccomandazioni al Tribunale distrettuale, il quale procede a convocare in udienza gli aspiranti genitori adottivi e, se del caso, anche il tutore del minore può essere convocato per un'udienza riservata; entrambi i coniugi devono partecipare di persona all'udienza;
- il Tribunale competente, dopo aver sentito anche le conclusioni dell’assistente sociale (tutore ad litem) incaricato di valutare il superiore interesse del minore, emana il provvedimento di adozione;
- il Tribunale impiega solitamente dai 2 ai 5 mesi di tempo per completare il procedimento di adozione e per preparare i documenti di viaggio per il minore;
- il Cancelliere Generale tiene presso il proprio Ufficio un registro dei minori adottati, nel quale devono essere inscritti i provvedimenti di adozione (art. 11 comma 1, della Legge sull’adozione);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica dello Zambia con i genitori adottivi.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al CJW nella Repubblica dello Zambia le relazioni concernenti l’integrazione del minore due volte con cadenza semestrale durante il primo anno dell’adozione (art. 242 del Codice dei minori).
Normativa di riferimento
- Adoption Act No. 5 of 1956, as amended [Legge sull’adozione n. 5 del 1956 e successivi emendamenti];
- The Children’s Code Act No. 12 of 2022 [Codice dei minori n. 12 del 2022].
Link e allegati
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by State parties under article 44 of the Convention. Combined fifth to seventh periodic reports submitted by Zambia, due in 2021, CRC/C/ZMB/5-7, 11 November 2021;
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth to seventh periodic reports of Zambia, CRC/C/ZMB/CO/5-7, 27 June 2022.
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.travel.state.gov.
Link ed allegati
Notizie
- 31/07/2025
Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.
- 28/07/2025
Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.