Sud Africa (RSA)
La Repubblica del Sudafrica ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 21 agosto 2003 e il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: sì
Ricerca origini prevista
Vedi box Ricerca delle origini
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
South Africa Central Authority (SACA) [Autorità Centrale del Sudafrica] Department of Social Development (DSD) [Dipartimento dello sviluppo sociale] 134 Pretorius Street, Pretoria
E-mail customercare@dsd.gov.za
Sito web www.dsd.gov.za
Ambasciata della Repubblica del Sudafrica in Italia Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Sudafrica Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Sudafrica
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Sudafrica in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- accredita le organizzazioni per la protezione dell’infanzia a fornire servizi di adozione internazionale;
- approva gli accordi in materia di adozione con gli altri Paesi;
- previene guadagni economici impropri da parte dei fornitori di servizi.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate, o conviventi legati da un’unione di fatto stabile e permanente, o altre persone che condividono la medesima abitazione costituendo un nucleo familiare permanente (art. 231, comma 1, lett. a), della Legge sui minori);
- il coniuge o il convivente, nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge o convivente (art. 231, comma 1, lett. c), della Legge sui minori);
- persone singole, vedove, divorziate o non coniugate (art. 231, comma 1, lett. b), della Legge sui minori);
- padre biologico di un minore nato fuori dal matrimonio (art. 231, comma 1, lett. d), della Legge sui minori);
- genitore affidatario del minore (art. 231, comma 1, lett. e), della Legge sui minori);
- età minima di 18 anni (art. 231, comma 2, lett. c), della Legge sui minori);
- idoneità e adeguatezza a vedersi affidare la piena responsabilità genitoriale e i relativi diritti nei confronti del minore (art. 231, comma 2, lett. a), della Legge sui minori);
- disponibilità e capacità di assumere, esercitare e mantenere tali responsabilità e diritti (art. 231, comma 2, lett. b), della Legge sui minori);
- valutazione positiva di conformità ai requisiti di cui alle lettere a) e b) effettuata da un assistente sociale specializzato in materia di adozioni (art. 231, comma 2, lett. d), della Legge sui minori).
Requisiti dei minori adottandi
- minori orfani, in assenza di tutore o affidatario disponibile ad adottarli (art. 230, comma 3, lett. a), della Legge sui minori);
- minori i cui genitori, o tutori, siano irrintracciabili (art. 230, comma 3, lett. b), della Legge sui minori);
- minori abbandonati (art. 230, comma 3, lett. c), della Legge sui minori);
- minori i cui genitori, o tutori, abbiano abusato di loro, o li abbiano trascurati deliberatamente, o abbiano permesso che fossero abusati o trascurati deliberatamente (art. 230, comma 3, lett. d), della Legge sui minori);
- minori che necessitano di un collocamento alternativo permanente (art. 230, comma 3, lett. e), della Legge sui minori).
La legge sudafricana specifica altresì che:
- il minore che ha compiuto 10 anni di età, o di età inferiore qualora abbia un’età, una maturità e una fase di sviluppo tali da comprendere le implicazioni di tale atto, deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 233, comma 1, lett. c), della Legge sui minori).
Passaggi della procedura
- Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla SACA nella Repubblica del Sudafrica (art. 261, comma 1, della Legge sui minori);
- la SACA indirizza il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi all’organizzazione per la protezione dell’infanzia accreditata nella Repubblica del Sudafrica, la quale collabora con l’ente autorizzato (artt. 250 e 259 della Legge sui minori);
- l’organizzazione per la protezione dell’infanzia valuta il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e formula la proposta di abbinamento a condizione che il minore sia rimasto iscritto nel registro nazionale RACAP (Register of Adoptable Children and Prospective Adoptive Parents) per almeno 60 giorni senza che sia stato possibile identificare aspiranti genitori adottivi idonei e disponibili nella Repubblica del Sudafrica (art. 261, comma 5, della Legge sui minori);
- qualora approvi la proposta di abbinamento, la SACA elabora la relazione sul minore e la trasmette all’Autorità Centrale del Paese di accoglienza (art. 261, comma 3, della Legge sui minori) e, in presenza dell’accordo formale tra le due Autorità centrali sulla prosecuzione della procedura ai sensi dell’art. 17 della Convenzione de L’Aja , rimette la pratica al Tribunale dei minori (art. 261, comma 4, della Legge sui minori);
- gli aspiranti genitori adottivi si recano nella Repubblica del Sudafrica per trascorrere un periodo di conoscenza con il minore prima dell’udienza dinanzi al Tribunale dei minori;
- dopo aver verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il Tribunale dei minori emette la sentenza di adozione (art. 261, comma 5, della Legge sui minori);
- avverso la sentenza è ammessa istanza di revoca o annullamento giudiziario (rescission) dinanzi all’Alta Corte o al medesimo Tribunale dei minori entro il termine perentorio di 2 anni, per motivi tassativi legati al vizio del consenso o al difetto dei requisiti dei genitori adottivi (artt. 243-244 della Legge sui minori);
- la sentenza diventa definitiva decorso il termine di 140 giorni dalla data del consenso espresso dalla SACA, durante il quale essa conserva il diritto di revoca qualora ciò risponda al superiore interesse del minore (art. 261, commi 6-7, della Legge sui minori);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Sudafrica con i
genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Sono definiti minori con bisogni speciali:
- minori con disabilità (artt. 2, lett. h), 6, comma 1, lett. f), 7, comma 1, lett. i), e 11, commi 1 e 3, della Legge sui minori);
minori affetti da malattie croniche (artt. 7, comma 1, lett. j), e 11, commi 2-3, della Legge sui minori). Gli aspiranti genitori adottivi devono rilasciare, tramite l’ente autorizzato, una conferma formale che attesti la loro disponibilità e la loro capacità di adottare un minore con bisogni speciali.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette alla SACA nella Repubblica del Sudafrica le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i 5 anni successivi all’adozione.
Ricerca delle origini
- la persona adottata ha il diritto di conoscere le proprie origini al raggiungimento della maggiore età (art. 248, comma 1, lett. a), della Legge sui minori);
- la procedura è gestita dal responsabile del registro delle adozioni (Registrar of Adoptions) designato dal Direttore generale (art. 247, comma 1, della Legge sui minori), ma la richiesta di accesso alle informazioni biologiche da parte della persona adottata può essere indirizzata anche direttamente alla SACA (art. 272 della Legge sui minori);
- la richiesta di accesso alle informazioni biologiche può essere avanzata anche dai genitori adottivi al raggiungimento della maggiore età della persona adottata (art. 248, comma 1, lett. b), della Legge sui minori), nonché dai genitori biologici e dai precedenti genitori adottivi a ulteriore condizione che sia la persona adottata sia i genitori adottivi abbiano fornito il loro previo consenso scritto (art. 248, comma 1, lett. c), della Legge sui minori);
- qualora sia stato stipulato un accordo post-adozione (post-adoption agreement) prima del deposito della domanda di adozione, i genitori biologici mantengono il diritto di accesso alle informazioni e ai contatti secondo le clausole ivi stabilite prima del compimento del diciottesimo anno di età della persona adottata (artt. 234, comma 1, lett. a), e 248, comma 4, della Legge sui minori);
- è riconosciuto il diritto all’anonimato della famiglia d’origine; qualora i genitori biologici neghino il consenso alla divulgazione dei dati identificativi, la persona adottata conserva il diritto di accedere alle informazioni non identificative e ai dati medici direttamente rilevanti per la propria salute (art. 248, comma 3, lett. b), della Legge sui minori);
- la trasmissione delle informazioni contenute nel registro di adozione è subordinata alla facoltà del Direttore generale di richiedere un percorso di consulenza (art. 248, comma 2, della Legge sui minori).
Trattamento dei dati personali
le informazioni relative all'identità della persona adottata, dei genitori biologici e dei genitori adottivi inserite nel registro delle adozioni sono protette dal vincolo di riservatezza e dal segreto d'ufficio (artt. 247 e 248, comma 1, della Legge sui minori, e artt. 34 e 35, comma 3, lett. d), della Legge sulla protezione delle informazioni personali);
- i dati identificativi della persona adottata coinvolta nei procedimenti dinanzi al Tribunale dei minori sono protetti dal divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione, salvo espressa autorizzazione del giudice (art. 74 della Legge sui minori);
- il responsabile del registro delle adozioni ha l'obbligo di istituire, mantenere e custodire il registro contenente i decreti di adozione e le informazioni prescritte relative alla persona adottata, ai genitori biologici e ai genitori adottivi (art. 247, comma 1, della Legge sui minori);
- l'accesso e la divulgazione delle informazioni contenute nel registro delle adozioni sono vietati a chiunque, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalla legge o in presenza di un apposito provvedimento emesso dal Tribunale dei minori (art. 248, comma 1, della Legge sui minori);
- il trasferimento transfrontaliero delle informazioni personali e dei dossier sanitari della persona adottata verso il Paese di accoglienza è limitato alle sole finalità istituzionali connesse all'adozione internazionale (art. 261 della Legge sui minori, e art. 57 della Legge sulla protezione delle informazioni personali);
- l'accesso abusivo, la rivelazione non autorizzata o la violazione degli obblighi di riservatezza sui dati personali e sensibili della persona adottata integrano illeciti sanzionabili in sede giudiziaria e amministrativa (art. 74 della Legge sui minori, e artt. 107 e 109 della Legge sulla protezione delle
informazioni personali).
Normativa di riferimento
- Children’s Act N. 38 of 2005 [Legge n. 38/2005 sui minori];
- Children’s Amendment Act N. 17 of 2022 [Legge n. 17/2022 di modifica della Legge sui minori];
- Protection of Personal Information Act of 2021 [Legge sulla protezione delle informazioni personali, 2021].
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Link ed allegati
- Scheda Paese in PDF
- HCCH, Country profile – State responses: South Africa
- UN Committee on the Rights of the Child, Combined third to sixth periodic reports submitted by South Africa under article 44 of the Convention, due in 2022, CRC/C/ZAF/3-6, 19 June 2023
- UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third to sixth periodic reports of South Africa, CRC/C/ZAF/CO/3-6, 11 March 2024.