Stato Plurinazionale della Bolivia
Questa scheda Paese è stata aggiornata al 17/01/2025
Lo Stato Plurinazionale della Bolivia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 marzo 2002 e il 1° luglio 2002 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) [Viceministero delle pari opportunità]
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional [Ministero della giustizia e della trasparenza istituzionale]
Avenida 16 de julio n. 1769, La Paz
e-mail minjusticia@justicia.gob.bo
sito web www.justicia.gob.bo
Ambasciata dello Stato Plurinazionale della Bolivia in Italia
Ambasciata d’Italia nello Stato Plurinazionale della Bolivia
Ricerca Enti Autorizzati nello Stato Plurinazionale della Bolivia
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
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gestisce le procedure di adozione internazionale e presta assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nella procedura;
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monitora la corretta applicazione della normativa in materia di adozione internazionale;
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cura la cooperazione con le altre Autorità Centrali;
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accredita gli enti stranieri che operano nel campo delle adozioni internazionali;
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cura la conservazione della documentazione delle procedure di adozione internazionale.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
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persone singole, coppie sposate o conviventi, dando prova del matrimonio o della convivenza, secondo quanto previsto dalla normativa (art. 84 del Codice);
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età superiore a 25 anni (art. 84, comma 1, lett. a), del Codice);
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in caso di coppia, uno dei due deve avere meno di 60 anni (art. 84, comma 1, lett. b), del Codice);
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differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 84, comma 1, lett. a), del Codice);
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buona salute fisica e mentale avvalorate da certificato medico e valutazione psicologica (artt. 84, comma 1, lett. e), e 102, comma 1, lett. a), del Codice);
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mancanza di precedenti penali per reati dolosi (art. 84, comma 1, lett. g), del Codice).
Requisiti dei minori adottandi
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minori di età inferiore ai 18 anni (art. 85, comma 1, lett. b), del Codice);
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minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 85, comma 1, lett. c), del Codice), ovvero abbiano rinunciato alla responsabilità genitoriale per acconsentire all’adozione, siano stati condannati per la commissione di reati contro minori, per infanticidio o femminicidio, o siano stati dichiarati giudizialmente interdetti (art. 47, comma 1, del Codice).
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa boliviana:
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è data priorità all’adozione di minori con più di 4 anni, di gruppi di fratelli, di minori con disabilità, o che necessitano di interventi o trattamenti medici che non comportano gravi rischi per la salute (art. 89, comma 2, del Codice);
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i genitori del minore devono fornire il proprio consenso scritto alla rinuncia alla responsabilità genitoriale ai fini dell’adozione davanti al giudice per l’infanzia e l’adolescenza (art. 48, comma 1, lett. b), del Codice); nel caso in cui i genitori del minore siano adolescenti, tale consenso deve essere fornito alla presenza anche dei genitori degli stessi o del tutore (art. 49, comma 1, del Codice).
Passaggi della procedura*
*In base a quanto indicato dagli enti autorizzati operativi nello Stato Plurinazionale della Bolivia, la tempistica, nella pratica, supera i termini previsti dalla normativa.
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la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale trasmette il fascicolo della coppia al VIO nello Stato Plurinazionale della Bolivia (artt. 101, comma 1, e 256, comma 1, del Codice);
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il VIO analizza la documentazione e, entro 3 giorni dal ricevimento della stessa, rilascia il certificato di idoneità all'adozione (art. 256, comma 2, del Codice);
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qualora la documentazione sia incompleta, il VIO chiede le integrazioni necessarie all'Autorità Centrale del Paese di accoglienza (art. 256, comma 2, del Codice);
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il VIO comunica alla coppia il/i distretto/i giudiziario/i in cui risiedono i minori adottabili in situazione di compatibilità secondo i dati del Registro unico delle adozioni nazionali e internazionali (art. 256, comma 2, del Codice);
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la coppia presenta il certificato di idoneità e la documentazione allegata alla domanda di adozione internazionale al difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza il quale, verificati i requisiti, entro 3 giorni li trasmette al giudice per l’infanzia e l’adolescenza (art. 256, comma 3, del Codice);
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il giudice verifica l’ammissibilità della domanda, si occupa dell’abbinamento e trasmette al VIO la documentazione relativa al minore (art. 256, comma 5, del Codice);
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il VIO analizza la documentazione e, entro 3 giorni dal ricevimento della stessa, emette il certificato di adottabilità che, unitamente alla documentazione allegata, deve essere inviato all’Autorità Centrale del Paese di accoglienza, la quale comunica l’intenzione di proseguire il processo di adozione (art. 256, commi 6-7, del Codice);
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una volta ricevuta tale comunicazione, entro un temine di 3 giorni il VIO rilascia il certificato di procura che deve essere inviato all’autorità giudiziaria (art. 256, comma 8, del Codice);
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il giudice emette il provvedimento di assegnazione giudiziale del minore alla coppia, e autorizza la coppia a incontrare e frequentare il minore per un periodo di 3 giorni consecutivi, ordinando alla struttura di accoglienza del minore di inviare una relazione conclusiva entro 48 ore dalla scadenza del periodo (art. 251, comma 4, del Codice);
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se la relazione ha carattere positivo, è fissata l’udienza per l’affidamento pre-adottivo, che deve tenersi entro i seguenti 5 giorni (art. 252, comma 2, del Codice);
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il giudice dispone l’affidamento pre-adottivo del minore alla coppia per un periodo non superiore a 1 mese, e ordina all’équipe professionale interdisciplinare di seguire questa fase e di inviare una relazione conclusiva entro 3 giorni dalla fine del periodo di pre-adozione (art. 253, commi 1 e 3, del Codice);
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a conclusione dell’udienza, il giudice indica giorno e ora dell’udienza di sentenza, che deve tenersi entro 72 ore dalla fine del periodo di pre-adozione (art. 253, comma 3, del Codice);
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nel corso dell’udienza conclusiva della procedura, il giudice deve procedere all’ascolto del minore, tenendo in considerazione la sua età e il suo grado di sviluppo (art. 254, comma 1, lett. b), del Codice);
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dopo aver verificato i consensi del difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza e della coppia, il giudice emette la sentenza di adozione (art. 254, comma 1, lett. c)-d), del Codice);
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eseguite le iscrizioni negli appositi registri, e una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare lo Stato Plurinazionale della Bolivia con la coppia.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al VIO nello Stato Plurinazionale della Bolivia le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i 2 anni successivi all’adozione (art. 103 del Codice).
Normativa di riferimento
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Código Niño, Niña y Adolescente, Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, [Codice della bambina, del bambino e dell’adolescente, Legge 17 luglio 2014, n. 548];
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Ley 1168 de 12 de abril de 2019, de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes, de modificación a la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, "Código niña, niño y adolescente" [Legge 12 aprile 2019, n. 1168, di abbreviazione della procedura per garantire la restituzione del diritto umano alla famiglia di bambine, bambini e delle adolescenti, che modifica la Legge 17 luglio 2014, n. 548, "Codice della bambina, del bambino e dell’adolescente"];
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Ley N° 1371 de 29 de abril de 2021, de modificación a la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, "Código niña, niño y adolescente" [Legge 29 aprile 2021, n. 1371, che modifica la Legge 17 luglio 2014, n. 548, "Codice della bambina, del bambino e dell’adolescente"];
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Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia in materia di Adozioni Internazionali, 15 febbraio 2002.
Link e allegati
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UN Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by the Plurinational State of Bolivia under article 44 of the Convention, due in 2015, CRC/C/BOL/5-6, 17 November 2020;
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UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of the Plurinational State of Bolivia, CRC/C/BOL/CO/5-6, 6 March 2023.