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Cile

La Repubblica del Cile ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 13 luglio 1999 e il 1° novembre 1999 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia [Mejor Niñez] [Servizio nazionale per la protezione specializzata dell'infanzia e dell'adolescenza]

Ministerio de Desarrolo Social y Familia Gobierno de Chile [Ministero dello Sviluppo Sociale e del Governo Familiare del Cile]

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 7, Piso 4, Santiago Centro
sito web www.mejorninez.cl/adopcion.html

 

Ambasciata della Repubblica del Cile in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Cile
Ricerca Enti autorizzati in Repubblica del Cile


Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

  • accredita e valuta gli enti privati stranieri che operano nel programma di adozione internazionale;
  • garantisce il rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione de L’Aja;
  • gestisce le adozioni internazionali e assicura che le relative procedure siano conformi a quanto stabilito dalla Convenzione;
  • collabora con le altre Autorità in tutte le materie relative alla Convenzione de L'Aja e incoraggia la cooperazione tra le autorità competenti nei rispettivi Stati al fine di proteggere i minori e raggiungere gli obiettivi della Convenzione;
  • accoglie le famiglie e le madri e i padri single che hanno dubbi sulla gravidanza o relativi a difficoltà con la crescita/educazione di un figlio e fornisce supporto e orientamento psicologico e legale relativamente alla scelta di dare un minore in adozione;
  • è responsabile delle procedure di destituzione del minore, si occupa di presentare la documentazione necessaria al Tribunale della famiglia competente e della preparazione del minoro all’incontro con gli aspiranti genitori adottivi;
  • riceve la documentazione degli aspiranti genitori adottivi, stabilisce se sono idonei ad accogliere un minore in adozione e formalizza l’abbinamento tra essi e il minore e monitora lo svolgimento dell’intera procedura di adozione.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno due anni, ad eccezione di coloro che possono attestare l’infertilità/sterilità di uno o entrambi i membri della coppia attraverso il rispettivo certificato medico (art. 20 della Legge 19620);
  • età minima di 25 anni e massima di 60 anni (art. 20 della Legge 19620);
  • differenza di età con il minore di almeno 20 anni (art. 20 della Legge 19620);
  • i suddetti requisiti di età o la differenza di età con il minore possono essere ridotti dal giudice fino a un massimo di 5 anni (art. 20 della Legge 19620);
  • possesso di buone condizioni di salute fisica e psicologica e di idoneità morale all’adozione (art. 20 della Legge 19620);
  • persone singole, le cui candidature vengono prese in considerazione, solo dopo aver dato priorità alle domande di adozione da parte di coppie sposate (art. 21 della Legge 19620);
  • persone vedove che avevano già avviato la procedura di adozione insieme al coniuge o quando quest’ultimo aveva comunque manifestato la volontà di adottare (art. 22 della Legge 19620).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni i cui genitori non siano in grado di prendersene cura o abbiano fornito il proprio consenso all’adozione, e minori dichiarati adottabili con una decisione del tribunale competente (art. 8 lett. a) e c) della Legge 19620).

Passaggi della procedura (*)

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Mejor Niñez nella Repubblica del Cile;
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento con il minore dal Dipartimento per l’Adozione (DEA) interno al Mejor Niñez;
  • se la coppia accetta la proposta di abbinamento formalizzata dal Mejor Niñez la procedura prosegue;
  • il Mejor Niñez avvia il processo finale di preparazione del minore all’adozione, con un intervento orientato alla coppia selezionata che dura per tutta la fase di conoscenza con il minore e che si conclude solo quando il minore lascia la Repubblica del Cile con la coppia;
  • contestualmente la domanda di adozione viene trasmessa al Giudice competente in materia di famiglia del luogo in cui è minore ha il domicilio (artt. 24 e 34 della Legge n.19620);
  • il giudice valuta la domanda e, se la ritiene corretta, fissa la prima udienza nel termine di 5-10 giorni dalla ricezione della stessa (art. 24 della Legge n.19620);
  • la coppia si reca in Repubblica del Cile per lo svolgimento di colloqui informativi, per l’incontro con il minore e per partecipare alla prima udienza;
  • se il Giudice valuta positivamente l’integrazione del minore con la coppia, può autorizzare un periodo di convivenza;
  • dopo un periodo di tempo che varia da regione a regione, il Giudice pronuncia la sentenza di adozione;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Cile con la coppia.

(*) In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Cile.


Post adozione (*)

L’ente autorizzato trasmette al Mejor Niñez in Repubblica del Cile le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per i quattro anni successivi all’ingresso del minore in Italia.

(*) In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Cile.

 

Normativa di riferimento

  • Accordo di cooperazione in materia di adozione internazionale tra la Commissione per le Adozioni Internazionali e il Servicio Nacional de Menores Cileno, 23 ottobre 2015;

  • Ley n.19.620, Dicta normas sobre adopciones de menores, 26 luglio 1999 (Legge n.19.620 sull’adozione dei minori);

  • Decreto n.944, Aprueba Reglamento de la Ley 19.620 que dicta normas sobre adopciones de menores, 16 marzo 2005 (Decreto del Ministero della Giustizia n. 944 contenente il regolamento attuativo della Legge n. 19620).

 

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