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El Salvador

La Repubblica di El Salvador ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 17 novembre 1998 e il 1° marzo 1999 è entrata in vigore.

 

Adozione single consentita

Vedi box Procedura adottiva

Presenza normativa privacy: sì

 Ricerca origini prevista

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Procuraduría General de la República (PGR) [Procura Generale della Repubblica]

9ª Calle Poniente y 13 Avenida Norte, Centro de Gobierno, Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro

E-mail secretaria.general@pgr.gob.sv

Sito web www.pgr.gob.sv

 

Ambasciata della Repubblica di El Salvador in Italia

 Via Gualtiero Castellini 13/sc. B - 00197 Roma

Tel. +39 06 807 6605

Fax +39 06 807 9726

E-mail embasalvaroma@tiscali.it

 Ambasciata d’Italia nella Repubblica di El Salvador

 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di El Salvador

  

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

o   autorizza la procedura amministrativa dell'adozione internazionale svolta dalla sua struttura specializzata ed esecutiva, l’Oficina para Adopciones (OPA);

o   fornisce supporto agli aspiranti genitori adottivi sulla procedura di adozione internazionale;

o   verifica che i consensi necessari all’adozione siano stati correttamente forniti;

o   collabora con il Consiglio nazionale della prima infanzia, dell’infanzia e dell’adolescenza per quanto riguarda la valutazione degli aspiranti genitori adottivi stranieri;

o   decide l’abbinamento degli aspiranti genitori adottivi con il minore sulla base del suo superiore interesse;

o   collabora con le altre Autorità Centrali dei Paesi esteri e rilascia il certificato di conformità all'adozione internazionale ai sensi della Convenzione de L’Aja.

 

Procedura adottiva 

 

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

o    coppie sposate o conviventi (art. 39, comma 1, lett. a), del Decreto n. 235/2021) che soddisfino i requisiti personali richiesti dalla legislazione nazionale del loro Paese d’origine o di residenza, per le quali sia verificato che le istituzioni nazionali garantiranno l’interesse del minore adottato, e che siano dichiarate idonee all’adozione dall’Autorità Centrale del loro Paese (art. 39, comma 1, lett. b-d), del Decreto n. 235/2021);

o    persone singole aventi la capacità di adottare, indipendentemente dal proprio stato familiare (art. 11 del Decreto n. 235/2021);

o    età minima di 25 anni (art. 38, comma 1, lett. b), del Decreto n. 235/2021);

o    possesso della piena capacità d’agire (art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto n. 235/2021);

o    condizioni familiari, morali, psicologiche, sociali, economiche e di salute che dimostrino l’idoneità e la volontà di assumere la responsabilità genitoriale (art. 38, comma 1, lett. c), del Decreto n. 235/2021);

o    differenza di età con il minore non inferiore a 15 anni e non superiore a 45 anni (art. 42, comma 1, del Decreto n. 235/2021); l’autorità giudiziaria competente può valutare, nel superiore interesse del minore, la concessione dell’adozione ad aspiranti genitori adottivi che superino le età stabilite ma, in nessun caso, la differenza di età può essere maggiore di 50 anni (art. 42, comma 3, del Decreto n. 235/2021).

La legge salvadoregna indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

o    decadenza o sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 38, comma 1, lett. d), del Decreto n. 235/2021);

o    pendenza di procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti minori, violenza intra-familiare o violenza di genere (art. 38, comma 1, lett. e), del Decreto n. 235/2021);

o    condanna per reati contro la libertà sessuale, o precedenti penali per reati gravi (art. 38, lett. f-g), del Decreto n. 235/2021).

 

 Requisiti dei minori adottandi

o   minori di origini sconosciute (art. 23, comma 1, lett. a), del Decreto n. 235/2021);

o   minori orfani, o abbandonati da entrambi i genitori che non siano rintracciabili (art. 23, comma 1, lett. b), del Decreto n. 235/2021);

o   minori sotto la cura personale di genitori o parenti, per i quali tale cura risulti impossibile o contraria al loro superiore interesse, previo esaurimento delle misure di supporto familiare e preventiva dichiarazione del giudice (art. 23, comma 1, lett. c), del Decreto n. 235/2021);

o   minori con fratelli o sorelle già dichiarati adottabili (art. 23, comma 1, lett. e), del Decreto n. 235/2021).

La legge salvadoregna condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

o   il minore stesso, che lo esprime con modalità adeguate alla sua età e al suo sviluppo, di cui il giudice deve tenere conto e di cui è lasciata attestazione scritta (art. 33, comma 1, del Decreto n. 235/2021);

o   i genitori, se presenti, o i loro rappresentanti legali, se anch’essi sono minori e, in loro assenza o in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la PGR (art. 30 del Decreto n. 235/2021).

La legge salvadoregna specifica altresì che:

o   nel caso in cui gli aspiranti genitori adottivi abbiano altri figli, questi devono esprimere la propria opinione riguardo all’adozione, la quale deve essere inserita nelle relazioni tecniche redatte nel Paese d’origine, che devono essere corredate da un documento certificato dall’Autorità Centrale o dall’ente autorizzato, ai fini della successiva valutazione da parte dell’OPA (art. 34, del Decreto n. 235/2021);

o   nel caso di più fratelli o sorelle l’adozione deve essere congiunta, salvo che la separazione corrisponda al loro superiore interesse (art. 28 del Decreto n. 235/2021).

 

Passaggi della procedura 

o   Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’OPA della PGR o alla sede decentrata della PGR nella Repubblica di El Salvador (art. 96 del Decreto n. 235/2021);

o   entro 5 giorni lavorativi, l’OPA valuta l’ammissibilità della domanda; qualora vi siano errori o omissioni, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a presentare le rettifiche e le integrazioni necessarie entro 10 giorni lavorativi, pena l’inammissibilità della domanda (art. 97 del Decreto n. 235/2021);

o   se la domanda è ritenuta ammissibile, l’équipe multidisciplinare dell’OPA verifica la documentazione allegata e, entro 3 giorni lavorativi, presenta i risultati al Direttore esecutivo dell’OPA (art. 98, comma 1, del Decreto n. 235/2021); qualora vi siano errori o omissioni, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a presentare le rettifiche e le integrazioni necessarie entro 15 giorni lavorativi, pena la revoca dell’ammissibilità della domanda (art. 98, comma 2, del Decreto n. 235/2021);

o   il Direttore esecutivo dell’OPA dichiara l’idoneità ad adottare degli aspiranti genitori adottivi, li iscrive nell’apposito registro (Registro Único) e trasmette il fascicolo al Comitato di selezione e assegnazione (CSA) (art. 99 del Decreto n. 235/2021);

o   entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della sua dichiarazione di adottabilità, il CSA elabora una proposta di abbinamento con un minore (art. 99 del Decreto n. 235/2021);

o   entro 5 giorni lavorativi dalla decisione del CSA sull’abbinamento, l’OPA invia all’Autorità Centrale del Paese degli aspiranti genitori adottivi una relazione contenente le informazioni sul minore (art. 100, comma 1, del Decreto n. 235/2021);

o   l’Autorità Centrale del Paese degli aspiranti genitori adottivi trasmette all’OPA la loro decisione sulla proposta di abbinamento (art. 100, comma 3, del Decreto n. 235/2021);

o   entro 15 giorni lavorativi, il Procuratore generale emette la risoluzione che autorizza l’adozione, con la quale si conclude la fase amministrativa della procedura (art. 101 del Decreto n. 235/2021);

o   l'OPA consegna agli aspiranti genitori adottivi la relativa certificazione e trasmette la domanda al giudice specializzato in materia di infanzia e adolescenza (artt. 102 e 104 del Decreto n. 235/2021);

o   una volta ricevuta la certificazione della sentenza che decreta l’adozione, il titolare della PGR deve rilasciare, entro 3 giorni, il certificato di adozione ai fini dell'art. 23 della Convenzione de L’Aja (art. 103 del Decreto n. 235/2021);

o   se il ricorso, la documentazione allegata e gli atti della fase amministrativa rispettano i requisiti di legge (artt. 105-106 del Decreto n. 235/2021), il giudice ne dichiara l’ammissibilità e fissa un’udienza da tenersi entro 15 giorni, alla quale gli aspiranti genitori adottivi devono presentarsi (art. 107 del Decreto n. 235/2021);

o   sono altresì citate, per la comparizione davanti al giudice, le persone che nella fase amministrativa della procedura hanno fornito il loro consenso, al fine di ratificarlo (art. 108 del Decreto n. 235/2021);

o   il giudice emette la sentenza di adozione, la quale contiene i dati necessari per la registrazione del certificato di nascita del minore adottato nel registro dello stato di famiglia (artt. 110 e 114 del Decreto n. 235/2021);

o   la sentenza è impugnabile entro 5 giorni (art. 111 del Decreto n. 235/2021, e art. 156, comma 2, del Decreto n. 133/1994);

o   se la sentenza non è impugnata, entro 15 giorni lavorativi il giudice fissa un’udienza per la presa in carico del minore; il giudice spiega i diritti e gli obblighi che gravano sui genitori adottivi e, se lo ritiene opportuno, ordina loro di presentarsi a un colloquio con gli specialisti del Tribunale (artt. 113 e 118 del Decreto n. 235/2021);

o   una volta ottenuto il nuovo certificato di nascita del minore, i genitori adottivi ne presentano copia certificata all’OPA per la conclusione della pratica, e possono così lasciare la Repubblica di El Salvador con il minore (art. 120 del Decreto n. 235/2021).

 

 

Minori con bisogni speciali

Sono definiti minori con bisogni speciali:

o   minori con disabilità (art. 29 del Decreto n. 235/2021);

o   minori che presentano condizioni particolari, o che necessitano di cure sanitarie speciali (art. 67 del Decreto n. 235/2021);

o   minori appartenenti a fratrie (art. 28 del Decreto n. 235/2021).

L’OPA deve prestare specifica attenzione ai casi di minori con disabilità, assicurandosi che siano adottati da una famiglia che ne tuteli i diritti e il superiore interesse (art. 29 del Decreto n. 235/2021).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’OPA nella Repubblica di El Salvador le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza quadrimestrale per i 3 anni successivi all’adozione (art. 122 del Decreto n. 235/2021). 

  

Ricerca delle origini

 o la persona adottata ha il diritto irrinunciabile e imprescrittibile di conoscere le proprie origini biologiche (art. 15, comma 1, del Decreto n. 235/2021);

o le autorità competenti devono garantire la conservazione delle informazioni relative alle origini, assicurando l’accesso e l'adeguata consulenza sulle stesse alla persona adottata o al suo rappresentante (art. 15, comma 2, del Decreto n. 235/2021);

o   i genitori adottivi sono tenuti a comunicare alla persona adottata tutte le informazioni disponibili sulle sue origini biologiche, con modalità adeguate alla sua età e alla sua maturità, in linea con il suo superiore interesse, e con il necessario supporto professionale; l’adempimento di tale obbligo sarà verificato durante il monitoraggio post-adottivo (art. 15, comma 3, del Decreto n. 235/2021).

 

 

Trattamento dei dati personali

o   gli atti e i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi al percorso adottivo sono riservati (art. 129 del Decreto n. 235/2021);

o   il rilascio di certificazioni di tali atti può avvenire solo su esplicita richiesta dei genitori adottivi, della persona adottata o del suo rappresentante (art. 129 del Decreto n. 235/2021);

o qualora il pubblico ufficiale rilasci certificazioni a persone non autorizzate, sarà soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge (art. 127 del Decreto n. 235/2021);

o   la custodia e la conservazione degli atti sono affidate alle singole istituzioni coinvolte, al fine di preservare le informazioni relative alle origini della persona adottata, alla sua storia clinica e a quella della famiglia d’origine, nonché all’identità dei genitori biologici (art. 130 del Decreto n. 235/2021).

 

Normativa di riferimento

o   Decreto N° 133, 14 septiembre 1994, Ley Procesal de Familia [Decreto 14 settembre 1994, n. 133 - Legge processuale della famiglia];

o   Decreto N° 282, 17 febrero 2016, Ley Especial de Adopciones [Decreto 17 febbraio 2016, n. 282 - Legge speciale sulle adozioni];

o   Decreto N° 235, 7 diciembre 2021, Reformas a Ley Especial de Adopciones [Decreto 7 dicembre 2021, n. 235 - Riforme della Legge speciale sulle adozioni].

 

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