Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Nicaragua

 

La Repubblica del Nicaragua non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente

Consejo Nacional de Adopción (CNA) [Consiglio nazionale dell’adozione]

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) [Ministero della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza]

Del Antiguo ENEL Central, 100 mts. al Sur Apdo. 1292, Managua

e-mail  comunicacionmifam@mifamilia.gob.ni
sito web www.mifamilia.gob.ni  

 

Ambasciata della Repubblica del Nicaragua in Italia
Via Ruffini 2/A - 00195 Roma

tel. +39 06 32110020, 06 32628655
fax +39 06 3203041
e-mail embanicitalia@cancilleria.gob.ni

 

Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Nicaragua

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Nicaragua

 

Compiti e funzioni dell’Autorità competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Nicaragua nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • riceve, conosce ed elabora in via amministrativa le domande di adozione;
  • svolge le valutazioni previste dalla legge anche attraverso studi e indagini, prepara, con l’ausilio di una équipe interdisciplinare specializzata, i futuri genitori adottivi e li assiste per facilitare l’integrazione del minore nel nuovo contesto familiare;
  • svolge ogni altro adempimento indicato dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, operando sempre nell’interesse del minore.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti cittadini nicaraguensi, che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana:

  • coppie composte da un uomo e una donna unite in matrimonio o in una comprovata unione stabile (art. 239, comma 1 lett. a, del Codice della Famiglia);
  • età compresa tra i 24 e i 55 anni, salvo che vi siano motivi specifici nell'interesse del minore, previa valutazione da parte del Consiglio nazionale dell’adozione (art. 238, comma 1, lett. a, del Codice della Famiglia);
  • differenza di almeno 15 anni con il minore (art. 238, comma 1, lett. a, del Codice della Famiglia);
  • possesso di idonee qualità affettive, morali, psicologiche e di adeguate risorse sociali ed economiche per accogliere il minore (art. 238 comma 1, lett. b, del Codice della Famiglia);
  • parente del minore entro il quarto grado di consanguineità o il secondo grado di affinità o il coniuge; il convivente quando la persona da adottare è figlio o figlia dell'altro coniuge o convivente; il tutore della persona sottoposta alla sua tutela quando i conti dell'amministrazione sono stati definitivamente approvati (art. 239, comma 1, lett. b-d, del Codice della Famiglia);
  • persone a cui non sia stato sospeso l’esercizio dei diritti civili e politici, assenza di precedenti penali (art. 244, comma 1, lett. d, e art. 240, comma 1, lett. b, del Codice della Famiglia);
  • valutazione fisico-sanitaria, psicologica e sociale da parte del CNA (art. 244 comma 1, lett. f e comma 2 lett. a, del Codice della Famiglia);
  • essere cittadini nicaraguensi o cittadini di altro Paese, con o senza residenza permanente o con domicilio temporaneo nella Repubblica del Nicaragua, purché legalmente capaci e in possesso dei requisiti personali e giuridici per accedere all’adozione secondo la legge del Paese di appartenenza se non contrari alla normativa nicaraguense e previo parere del CNA (artt. 246 e 247 del Codice della Famiglia).

 

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa nicaraguense:

  • la coppia è tenuta a frequentare un apposito corso di preparazione all’adozione e a sottoporsi al monitoraggio pre e post adozione, fino alla maggiore età dell’adottato da parte del CNA (art. 244, comma 1, lett. h e i, del Codice della Famiglia)
  • è richiesto il consenso dell’altro coniuge (art. 240 del Codice della Famiglia), del minore adottando e degli eventuali figli della coppia, secondo la loro età e maturità (art. 255, comma 1, lett. f, del Codice della Famiglia).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 15 anni (art. 241, comma 1, del Codice della Famiglia):
    • orfani o i cui genitori siano morti o siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, con sentenza (art. 241, comma 1, lett. b, del Codice della Famiglia);
    • siano stati dichiarati entro un periodo massimo di tre mesi in stato di abbandono (art. 241, comma 1, lett. a, del Codice della Famiglia);
    • i cui genitori abbiano fornito il consenso all’adozione, approvato dall’autorità amministrativa o giudiziaria (art. 241, comma 1, lett. d, del Codice della Famiglia);
    • figli di uno dei due coniugi o dell’unione di fatto stabile (art. 241, comma 1, lett. c, del Codice della Famiglia);
  • minori di età superiore ai 15 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni (art. 242, comma 1, del Codice della Famiglia):
  • abbiano convissuto, prima del raggiungimento di tale età, per almeno tre anni con gli aspiranti genitori adottivi e abbiano sviluppato con loro un rapporto affettivo (art. 242, comma 1, lett. a, del Codice della Famiglia);
  • abbiano vissuto in un centro di rieducazione o di protezione, pubblico o privato (art. 242, comma 1, lett. b, del Codice della Famiglia);
  • siano i figli di uno dei coniugi o dell'unione di fatto stabile (art. 242, comma 1, lett. c, del Codice della Famiglia).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa nicaraguense:

  • i minori di età superiore ai sette anni devono essere ascoltati (art. 448 del Codice della Famiglia);
  • è prevista anche l’adozione congiunta di più di due minori, previa valutazione del CNA, purché si tratti di fratrie (art. 243, lett. c, del Codice della Famiglia);
  • i genitori adottivi dovranno rimanere a disposizione del Ministero della Famiglia, dell’Adolescenza e dell’Infanzia per ricevere le visite dell’équipe interdisciplinare senza preavviso (art. 244, lett. i, del Codice della Famiglia).

 

Passaggi della procedura*

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al CNA nella Repubblica del Nicaragua;
  • il CNA valuta il fascicolo, verifica la completezza della documentazione e dispone una valutazione fisico-psicologica e sociale degli aspiranti genitori adottivi, effettuata da una équipe interdisciplinare ministeriale specializzata (artt. 244, 247, 248, 250 del Codice della Famiglia);
  • gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti poi a presentare una attestazione, a cura dell’ente autorizzato, che certifichi la formazione seguita all’interno dei percorsi di accompagnamento e preparazione all’adozione (art. 244, comma 1, lett. h, del Codice della Famiglia);
  • il CNA, alla luce della documentazione e delle valutazioni effettuate, se ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei all’adozione, procede all’individuazione di un minore da proporre in abbinamento (artt. 244, 247, 248, 254 del Codice della Famiglia);
  • è previsto poi un periodo di affidamento pre-adottivo di almeno tre mesi che deve svolgersi nella Repubblica del Nicaragua durante il quale agli aspiranti genitori adottivi, o ad almeno uno di essi, è richiesto di convivere con il minore (artt.244, comma 2, lett. b del Codice della Famiglia);
  • al termine del periodo di affidamento, il CNA si riunisce nuovamente per emettere il proprio parere sull’idoneità all’adozione degli aspiranti genitori adottivi e solo in caso di parere positivo la procedura prosegue; è possibile tuttavia impugnare il parere negativo del CNA mediante ricorso di “amparo” (art. 232 del Codice della Famiglia);
  • a questo punto inizia la fase giudiziale della procedura di adozione davanti al Tribunale competente (art. 232, comma 3, del Codice della Famiglia);
  • una volta depositate la domanda di adozione e tutta la documentazione richiesta dalla legge, il giudice assegna un termine di quindici giorni a tutte le parti intervenute nel procedimento per esprimere eventuali osservazioni; al termine di tale periodo, il giudice convoca entro tre giorni tutti i soggetti per i quali la legge prevede il rilascio del consenso all’adozione;
  • espletati tutti i passaggi previsti dalla legge il giudice emette il provvedimento finale di adozione (art. 259, comma 1, del Codice della Famiglia);
  • il giudice provvede poi a comunicare all’ufficiale di stato civile delle persone il provvedimento di adozione ai fini della sua registrazione nell’apposito registro (art. 259, comma 3, del Codice della Famiglia);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Nicaragua con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CNA nella Repubblica del Nicaragua le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale fino al raggiungimento della maggiore età (art. 244, comma 1, lett. i, del Codice della Famiglia).

 

Normativa di riferimento

 

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: www.travel.state.gov

Notizie