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Repubblica del Peru'

La Repubblica del Perù ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 14 settembre 1995 e il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore.

 

Adozione single consentita

Vedi box Procedura adottiva

Presenza normativa privacy: si

 Ricerca origini prevista

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

 

Autorità Centrale

Dirección de Adopciones (DA) [Direzione delle adozioni]

Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes [Direzione generale per l’infanzia e l’adolescenza]

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) [Ministero della donna e delle popolazioni vulnerabili]

Av. Benavides N. 1155, Miraflores, Lima

E-mail adopcion@mimp.gob.pe     

Sito web  www.mimp.gob.pe

 

Ambasciata della Repubblica del Perù in Italia


Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Perù

 Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Perù

 

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

o   approva le adozioni nazionali ed internazionali dei minori dichiarati adottabili;

o   gestisce le fasi della procedura amministrativa di adozione internazionale;

o   autorizza e monitora gli enti che operano in materia di adozioni internazionali;

o   promuove l'adozione nazionale in base al principio di prevalenza rispetto all’adozione internazionale, che è dunque sussidiaria e alla quale si può fare ricorso solo dopo che sono stati fatti tutti gli sforzi possibili e necessari affinché il minore possa essere reintegrato nella propria famiglia biologica;

o   segue la fase post-adozione dei minori adottati.

 

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

o    coppie sposate o in un’unione di fatto certificata dal notaio (art. 124, comma 1, lett. a) e b), del Decreto legislativo n. 1297/2016);

o    persone singole (art. 124, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 1297/2016);

o    età minima di 25 anni e massima di 62 anni; l’età massima può essere derogata in via eccezionale quando ciò corrisponda al superiore interesse del minore (art. 125, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo n. 1297/2016);

o    godimento di buona salute fisica e mentale (art. 173, lett. h), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o    possesso di capacità affettiva, integrità morale e assenza di precedenti penali (art. 173, lett. a) e c), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o    presenza di ambiente familiare adeguato a favorire lo sviluppo integrale del minore (art. 173, lett. f), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o    capacità economica sufficiente a soddisfare le necessità del minore da adottare (art. 173, lett. g), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP).

 

 

Requisiti dei minori adottandi

 o    minori privati di protezione familiare e dichiarati adottabili dal Tribunale competente (art. 126 del Decreto legislativo n. 1297/2016).

La legge peruviana specifica altresì che:

o    i minori hanno il diritto di essere informati durante tutta la procedura di adozione, le loro opinioni devono sempre essere tenute in considerazione e devono fornire il proprio consenso all'adozione, tenendo conto della loro età e della loro maturità (artt. 128, lett. h), e 138 del Decreto legislativo n. 1297/2016).

 

 

Passaggi della procedura

 o   gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla DA nella Repubblica del Perù;

o   la DA dichiara idonei gli aspiranti genitori adottivi e ne dispone l’iscrizione nel Registro degli adottanti (art. 187, comma 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   il Consiglio nazionale delle adozioni, verificata la disponibilità del parere del minore in merito alla sua decisione di farsi adottare, decide sulla proposta di abbinamento del minore effettuata dall’équipe interdisciplinare preposta; le designazioni dirette avvengono nelle adozioni speciali (artt. 133 del Decreto legislativo n. 1297/2016 e 194 del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento con un minore e hanno 7 giorni lavorativi per comunicare l’accettazione; in caso di proposte di abbinamento per i casi della lista speciale, l’ente autorizzato ha 10 giorni lavorativi per chiedere maggiori informazioni sul minore e altri 7 giorni lavorativi per inviare l’accettazione degli aspiranti genitori adottivi*;

o   gli aspiranti genitori adottivi si recano nella Repubblica del Perù per un soggiorno variabile di circa 60/70 giorni per trascorrere del tempo con il minore*;

o   a questo punto inizia la preparazione del minore e degli aspiranti genitori adottivi alla fase dell’integrazione familiare che si divide in: empatia e affidamento preadottivo (artt.199, comma 1, e 200 del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   nella fase dell’empatia il minore trascorre del tempo con gli aspiranti genitori adottivi in presenza di uno specialista designato dalla DA (art. 201, comma 1, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP); la durata di questo periodo è di massimo 5 giorni lavorativi, prorogabili di altri 5 giorni lavorativi nel caso in cui ciò sia ritenuto necessario (art. 201, comma 3, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   se la relazione degli esperti sulla fase di empatia è positiva, la DA adotta un provvedimento di affidamento preadottivo del minore agli aspiranti genitori adottivi (artt. 202, comma 1, e art. 203, comma 1, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   la durata dell’affidamento è di 10 giorni lavorativi, prorogabile di altri 5 giorni lavorativi (art. 203, comma 3, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP); durante questo periodo il personale della DA incontra il minore e ascolta la sua opinione in merito all’adozione sulla base della sua età e maturità (art. 203, comma 4, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   se la relazione riguardante il rapporto tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi è positiva, la DA emette entro 2 giorni lavorativi un provvedimento di adozione (art. 139, comma 1, del Decreto legislativo n. 1297/2016, e art. 204, commi 1 e 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP); se la relazione è negativa, la DA revoca l’affidamento e informa il giudice che dispone una nuova misura di tutela per il minore (art. 139, comma 4, del Decreto legislativo n. 1297/2016, e art. 204, comma 3, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   il termine per impugnare il provvedimento che decide l’adozione è di 5 giorni lavorativi (art. 144 del Decreto legislativo n.1297/2016);

o   agli aspiranti genitori adottivi viene notificato il provvedimento che decide l’adozione entro 2 giorni lavorativi (art. 205 del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   il provvedimento diviene esecutivo dalla DA che rilascia il certificato di conformità ex art. 23 della Convenzione de L’Aja del 1993 e viene disposta la trascrizione nel registro di stato civile (art. 139, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 1297/2016, e art. 206, commi 1 e 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   una volta trascritto il provvedimento nel registro di stato civile e ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Perù con i genitori adottivi.

 

Minori con bisogni speciali

 Sono definiti minori con bisogni speciali:

o   minori sopra i 6 anni e adolescenti (art. 194, comma 2, lett. a), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   gruppi di fratelli (art. 194, comma 2, lett. b), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   minori con disabilità (art. 194, comma 2, lett. c), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   minori con problemi di salute (art. 194, comma 2, lett. d), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);

o   altri casi debitamente supportati dal migliore interesse del minore (art. 194, comma 2, lett. f), del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP).

I minori con bisogni speciali rientrano nella disciplina dell’adozione speciale: per essi è prevista la designazione diretta a favore degli aspiranti genitori adottivi che ne abbiano fatto richiesta (artt. 133, comma 2, del Decreto legislativo n. 1297/2016 e 194, comma 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP).

 

Post-adozione*

L’ente autorizzato trasmette alla DA nella Repubblica del Perù le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale per i 3 anni successivi all’adozione.

 

 Ricerca delle origini 

o  la persona adottata ha diritto di conoscere le proprie origini, in particolare le informazioni relative alla propria identità biologica e la propria storia medica; se è minorenne può richiedere le informazioni con l'approvazione dei genitori adottivi, a condizione che si stabilisca che sia capace di discernimento e che le informazioni disponibili non siano dannose o contrarie al suo superiore interesse (art.145 del Decreto legislativo n. 1297/2016 e art. 5.3.1 della Direttiva Generale n.  009-2016);

o  la persona adottata maggiore di età, i genitori adottivi o i loro rappresentanti debitamente autorizzati possono presentare la richiesta di accesso alle origini alla DA, allegando copia del documento di identità e la documentazione contenente dati minimi che permettano l’identificazione e il tracciamento dei file relativi all’adozione da parte dei richiedenti (art. 5.3 della Direttiva Generale n.  009-2016);

o  la DA trasmette la richiesta a professionisti specializzati in materia entro 15 giorni (art. 5.2.4 della Direttiva Generale n.  009-2016);

o  in caso di richiesta di contatto con la propria famiglia di origine, viene avviata una procedura di mediazione e i professionisti del DA contattano privatamente i genitori biologici per ottenere il loro consenso all'incontro: se i genitori biologici accettano il contatto, viene organizzato un incontro in cui viene fornito supporto emotivo a entrambe le parti; se i genitori invece non accettano l'incontro, dispongono di 7 giorni lavorativi per riconsiderare la decisione e fornire una risposta definitiva. Se essi non cambiano idea, il richiedente sarà informato della decisione, spiegando le ragioni per facilitare una migliore comprensione della situazione. Tuttavia, i genitori biologici hanno la possibilità di contattare nuovamente i professionisti della DA qualora decidessero di cambiare idea. Se ciò accadesse, il richiedente sarà informato per confermare se desidera ancora stabilire un contatto (art. 6.1.3 della Direttiva Generale n.  009-2016);

o    è possibile anche il contatto con fratelli biologici se la persona adottata lo richiede: se i fratelli sono presenti e manifestano interesse per l'incontro, i professionisti responsabili facilitano l'incontro nelle stesse condizioni di mediazione e supporto emotivo che avviene per i genitori biologici (art. 6.1.3.3, lett. d) della Direttiva Generale n.  009-2016).

 

Trattamento dei dati personali

o   la documentazione relativa alle adozioni rimane sotto la custodia dell’Archivio Centrale del MIMP (art. 5.1.6 della Direttiva Generale n.  009-2016);

o    le informazioni contenute nei registri sono riservate e l'accesso ad esse è consentito solo ai professionisti della DA: questo accesso è limitato esclusivamente a scopi relativi alla procedura amministrativa di adozione o a soddisfare richieste di ricerca delle origini (art. 5.1.6 della Direttiva Generale n. 009-2016).

 

Normativa di riferimento

o   Decreto Legislativo N° 1297, 29 diciembre 2016 y modificaciones posteriores, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, [Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 1297 e successive modifiche, per la protezione di bambine, bambini e adolescenti senza cure parentali o a rischio di perderle];

o   Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP, 8 febrero 2018, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1297 para la Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, [Decreto supremo 8 febbraio 2018, n. 001-2018-MIMP, Regolamento del Decreto legislativo n. 1297 per la protezione di bambine, bambini e adolescenti senza cure genitoriali o a rischio di perderle];

o   Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori, 6 luglio 1999;

o   Directiva General N.º 009-2016, aprobada mediante Resolución Ministerial, 23 de mayo de 2016, N.º 120-2016-MIMP, Lineamientos técnicos para la atención de solicitudes de búsqueda de orígenes de personas adoptadas, [Direttiva generale n. 009-2016, approvata dalla Risoluzione Ministeriale n. 120-2016- MIMP, del 23 maggio 2016, relativa alle Linee guida tecniche per l’attenzione alle richieste di ricerca delle origini delle persone adottate].

 

Link e allegati

o   HCCH, Country Profiles – State responses: Perú

o   UN Committee on the rights of the Child, Combined sixth and seventh periodic reports submitted by Peru under article 44 of the Convention, due in 2023, CRC/C/PER/6-7, 23 May 2024;

o   UN Committee on the rights of the Child, Concluding observations on the combined 6th and 7th periodic reports of Peru, CRC/C/PER/CO/6-7, 25 February 2025.

 


* Le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Perù

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Perù

* Le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Perù

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