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Repubblica dell’Ecuador

La Repubblica dell’Ecuador ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 07/09/1995 e l’01/01/1996 è entrata in vigore.

 

Adozione single consentita: sì

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: sì

Vedi box Trattamento dei dati personali

 

Ricerca origini prevista: sì

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

 

Autoridad Central de Adopciones Internacionales- Dirección Nacional de Adopciones (DNA) [Autorità Centrale per le adozioni internazionali- Direzione nazionale delle adozioni (DNA)]

Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) [Ministero dello sviluppo umano]

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe)

Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5

E-mail: adopcionesecuador@desarollohumano.gob.ec

Sito web: www.desarrollohumano.gob.ec

 

 

Ambasciata della Repubblica dell’Ecuador in Italia
Via Antonio Bertoloni, 8 

00197, Roma

Tel.: +39 06 89672820

Fax: +39 06 89672821

E-mail: mecuroma@ecuador.it 

Ambasciata d’Italia nella Repubblica dell’Ecuador

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Dominicana

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • è responsabile dell'approvazione e della valutazione degli enti autorizzati per partecipare ai processi di adozione internazionale;
  • si occupa dell'analisi tecnica e interdisciplinare delle domande di adozione presentate dalle coppie e dalle persone singole straniere;
  • gestisce e coordina l’intero iter amministrativo delle adozioni internazionali, nell’ambito del sistema nazionale di protezione dell’infanzia;
  • definisce linee guida e standard operativi in materia di adozioni;
  • rilascia certificati di conformità alla Convenzione de L’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
  • riceve rapporti di follow-up post-adozione sulle adozioni internazionali concluse.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie eterosessuali sposate o unite di fatto da almeno tre anni (art. 159, comma 6, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • persone singole di entrambi i sessi (art. 159 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • età minima di 25 anni (art. 159, comma 4, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • differenza di età con il minore di almeno 14 anni e massima di 45 anni; nel caso di adozione da parte di una coppia deve essere presa in considerazione l’età del più giovane aspirante genitore adottivo (art. 159, comma 5, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • differenza di età minima ridotta a 10 anni in caso di adozione del figlio del coniuge o del partner di una unione di fatto (art. 159, comma 5, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • persone domiciliate nella Repubblica dell’Ecuador o cittadine di Paesi con i quali la Repubblica dell’Ecuador abbia firmato accordi in materia di adozione o che vi risiedano da almeno tre anni (artt. 159, comma 1, 180 e 182 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • possesso della piena capacità d’agire (art. 159, comma 2, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • possesso dei diritti politici, di un’adeguata salute fisica e mentale per adempiere alle responsabilità genitoriali e di risorse economiche adeguate atte a garantire al minore il soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali (art. 159, commi 7 e 8, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • assenza di precedenti penali per reati punibili con la reclusione (art. 159, comma 9, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • consenso del coniuge o del convivente dell'adottante (art. 161, comma 4, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 157, comma 1, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • il giudice dichiara lo stato di adottabilità dei minori in uno dei seguenti casi:
  • minori orfani di entrambi i genitori (art. 158, n.1, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • minori i cui genitori siano ignoti e sia impossibile determinare l’identità anche dei loro parenti fino al terzo grado di consanguineità o, qualora presenti, si dimostrino non in grado di assumersene in modo stabile e permanente la cura e la protezione (art. 158, comma 1, n. 2 e comma 2, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 158, n.3, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • minori i cui genitori (o il singolo genitore presente) abbiano acconsentito all’adozione (art. 158, n.4, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza)

La legge della Repubblica dell’Ecuador condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

  • genitori del minore che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 161, n. 2, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • tutore del minore (art. 161, n. 3, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza
  • ascendenti del genitore o dei genitori minorenni che abbiano fornito il consenso all’adozione del loro figlio (art. 161, n. 5, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).
  • minori che abbiano compiuto 12 anni o, se di età inferiore, qualora siano capaci di discernimento (artt. 161, n. 1 e 164 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Passaggi della procedura

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DNA nella Repubblica dell’Ecuador (art. 183 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • l’Unità tecnica di adozione dell’Autorità Centrale valuta il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi entro trenta giorni dal suo ricevimento e redige una relazione in cui dichiara l’idoneità o meno degli aspiranti genitori adottivi (art. 184 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • qualora la domanda di adozione o la documentazione allegata presentino omissioni o errori, l’Unità tecnica dell’Autorità Centrale invita gli aspiranti genitori adottivi a inviare le correzioni o le rettifiche entro un periodo non superiore a sessanta giorni (art. 184, comma 2, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • il fascicolo e la relazione di idoneità sono poi trasmessi al Comitato per gli abbinamenti (art. 172 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • il Comitato per gli abbinamenti sottopone agli aspiranti genitori adottivi una proposta di abbinamento con un minore; se accettano, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a recarsi nella Repubblica dell’Ecuador per il percorso di avvicinamento al minore (art. 172, comma 2, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • il Comitato dispone che gli aspiranti genitori adottivi e il minore trascorrano del tempo insieme, perché si instauri tra loro un legame affettivo e possa essere verificata la correttezza dell’abbinamento; tale periodo viene monitorato dall’Unità tecnica di adozione competente (art. 174, comma 1, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • gli aspiranti genitori adottivi presentano quindi domanda di adozione al Giudice dell’infanzia e dell’adolescenza competente, il quale entro settantadue ore verifica la sussistenza dei requisiti di legge e la completezza della documentazione e convoca gli aspiranti genitori adottivi per la certificazione dell’autenticità della loro firma (art. 284 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • il Giudice competente fissa poi l’udienza alla quale devono essere presenti tutti i soggetti coinvolti, ne raccoglie il consenso, dopo aver ascoltato anche il minore se capace di discernimento, e infine pronuncia la sentenza di adozione che è impugnabile davanti alla Corte superiore del medesimo Distretto (art. 285 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • la sentenza di adozione deve poi essere trascritta nel registro dello stato civile, affinché l'iscrizione anagrafica originaria venga annullata, mediante annotazione a margine che dia conto dell’avvenuta adozione (art. 176 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il Giudice competente autorizza la partenza del minore dalla Repubblica dell’Ecuador al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • che viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori adottivi;
  • che l'Autorità Centrale conferisca il certificato di cui alla lettera d) dell'articolo 17 della Convenzione de L’Aja sulle adozioni internazionali (art. 185 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Minori con bisogni speciali

  • minori di età superiore ai 4 anni;
  • gruppi di fratelli;
  • minori con malattia o disabilità;
  • minori che affrontano circostanze particolarmente delicate;

Nella Repubblica dell’Ecuador è previsto un processo di preassegnazione, secondo il quale spetta agli enti autorizzati svolgere la ricerca e la proposta di abbinamento delle famiglie adottive per i minori con bisogni speciali (art. 166, comma1, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato segue la fase post-adozione e trasmette all’Autorità Centrale nella Repubblica dell’Ecuador le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i due anni successivi con la seguente cadenza: quadrimestrale nel primo anno e semestrale nel secondo anno successivo all’adozione (art. 186, comma 3, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Ricerca delle origini*

  • le persone adulte adottate hanno il diritto di accedere immediatamente alle loro informazioni personali e alla loro storia di vita;
  • per i minori adottati, l'accesso sarà valutato tenendo conto del loro sviluppo psico-emotivo e delle circostanze che motivano la richiesta: i loro rappresentanti legali possono accedere alle informazioni in qualsiasi momento;
  • è garantito un supporto completo da parte di un team composto di professionisti della psicologia, dell’assistenza sociale e legale durante le fasi di ricerca e accesso alle origini;
  • quando la persona adottata e la famiglia biologica sono d'accordo, possono essere effettuate comunicazioni, contatti e/o incontri personali con la famiglia biologica o allargata: questo processo si svolge sotto l'accompagnamento di un team tecnico interdisciplinare, che garantisce la sicurezza e il benessere emotivo di entrambe le parti durante l'intero processo.

 

Trattamento dei dati personali*

I fascicoli e i documenti relativi ai processi adottivi sono custoditi nell’Archivio della Funzione Giudiziaria presso le Unità Giudiziarie della famiglia, delle donne, dell’infanzia e dell’adolescenza.

 

 Normativa di riferimento

  • Código de la Niñez y Adolescencia, Ley No. 2002-100: Ultima Reforma Suplemento del Registro Oficiale 279, 29 de Marzo 2023 [Codice dell’infanzia e dell’adolescenza, Legge n. 100/2002, aggiornata alla riforma del 29 marzo 2023];
  • Ministerio de inclusión económica y social, Acuerdo ministerial 0138 del 2017.

 

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile – State responses: Ecuador.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile – State responses: Ecuador.

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