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Repubblica di Colombia

La Repubblica di Colombia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 13 luglio 1998 e il 1° novembre 1998 è entrata in vigore. 

Referenti per l’adozione internazionale
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) [Istituto colombiano di assistenza familiare] 
Sede de la Dirección General – Subdirección de Adopciones 
Avenida carrera 68 No. 64 C 75 Bogota – Colombia
e-mail direccion.general@icbf.gov.co  
sito web https://www.icbf.gov.co   

Ambasciata della Repubblica di Colombia in Italia
Ambasciata d'Italia in Repubblica di Colombia 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Colombia

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale in Repubblica di Colombia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • accredita e supervisiona gli enti stranieri che operano nell’adozione internazionale;
  • coordina e conduce campagne di sensibilizzazione e informazione sui vari aspetti relativi alla protezione dei minori, alla prevenzione dell’infanzia e al sostegno della famiglia;
  • è responsabile della preparazione, valutazione, selezione e follow-up post-adozione delle famiglie adottive, tramite i centri regionali e zonali.

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • Persone che hanno compiuto 25 anni di età e che abbiano almeno 15 anni in più del minore adottabile (art. 68 Legge 1098 del 2006);
  • per la fascia d’età si distingue tra minori senza bisogni speciali e minori con bisogni speciali, e si specifica che:

Nel caso di minori senza bisogni speciali:

  • le coppie di stranieri possono adottare solo minori senza bisogni speciali che abbiano almeno 6 anni e 11 mesi di età; nel caso di due fratelli, il maggiore deve avere almeno 7 anni;
  • i richiedenti dai 51 ai 54 anni, possono proporsi per i minori dai 6 ai 9 anni e 11 mesi; nel caso di gruppi di fratelli, il maggiore dovrà avere dai 7 ai 9 anni e 11 mesi.

Nel caso di minori con bisogni speciali:

  • i richiedenti con un’età compresa tra i 25 e i 55 anni, possono proporsi per minori tra 0 e 5 anni e 11 mesi; e nel caso di gruppo di fratelli, il più grande dovrà avere fino a 6 anni e 11 mesi.  I richiedenti con un’età compresa tra i 56 e i 59 anni possono proporsi per minori tra i 6 e i 9 anni e 11 mesi; e nel caso di gruppo di fratelli, il maggiore dovrà avere tra i 7 e i 9 anni e 11 mesi.    

Le fasce d’età si applicano a condizione che i due candidati si trovino nella stessa fascia, sia al momento dell’approvazione che al momento dell’incarico.
Le domande riferite a minori che hanno partecipato alle strategie di affidamento e sono al di fuori delle considerazioni sull'età di cui sopra, devono essere analizzate dai professionisti del Comitato di adozione IAPA e della Sotto-direzione delle adozioni, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, delle loro caratteristiche, dei bisogni speciali e dei legami che esistono quando ci sono gruppi di fratelli.

Richiedenti idonei all'adozione di minori senza bisogni particolari:
In tal caso la preselezione e assegnazione avverrà tenendo conto dell'attuale delibera che regola l'introduzione della moratoria sulle adozioni internazionali al momento del deposito del fascicolo presso la Sotto-Direzione Adozioni o nei Comitati Adozione IAPAS;

  • tutte le persone single (art. 68 Legge 1098 del 2006 comma 1);
  • persone sposate;
  • i conviventi che dimostrino una ininterrotta convivenza di almeno due anni. Tale termine sarà computato dalla sentenza di divorzio, se nei confronti di coloro che compongono la coppia o di uno di essi fosse stato in vigore un precedente vincolo matrimoniale;
  • la presenza di figli da parte degli adottanti non è di ostacolo (art. 68 paragrafo 1 Legge 1098 del 2006).

Gli aspiranti genitori adottivi, inoltre:

  • devono dimostrare sufficiente idoneità fisica, mentale, morale e sociale per offrire una famiglia adeguata e stabile al minore;
  • qualora nella coppia uno dei due coniugi abbia superato l’età di 55 anni, il progetto di adozione deve indirizzarsi ad un minore che abbia almeno 10 anni.

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 18, solo se dichiarati adottabili oppure se i genitori naturali hanno prestato il proprio consenso all’adozione (art. 63 Legge 1098 del 2006);
  • minori con bisogni speciali: gruppo di due fratelli dove il maggiore abbia 10 anni o più, appartenere ad un gruppo di 3 o più o più fratelli (risoluzione n. 0239 del 19 gennaio 2021), avere una qualsiasi malattia cronica, grave e permanente, o essere in una condizione che richiede cure specialistiche del sistema sanitario;
  • minori per i quali sia già stata inutilmente vagliata la possibilità di essere adottati da famiglie colombiane;
  • le coppie straniere non possono adottare minori di età inferiore a 7 anni in buone condizioni di salute psico-fisica, perché l’Autorità colombiana ha introdotto per il deposito di queste istanze di adozione una moratoria di durata biennale (periodicamente rinnovata).

Passaggi della procedura

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’ICBF in Repubblica di Colombia;
  • l’ICBF controlla il dossier della coppia ed emette la lettera di approvazione all’adozione di un minore colombiano. A questo punto la coppia viene inserita nella lista d’attesa interna dell’ICBF;
  • la coppia può recarsi in Repubblica di Colombia successivamente all’emissione dell’autorizzazione al proseguimento rilasciata dalla CAI. La data dell’incontro con il minore viene decisa dall’ICBF;
  • i tempi tra l’abbinamento e la partenza possono variare da 1 a 3 mesi e i tempi di permanenza sono dai 40 ai 50 giorni;
  • l’incontro avviene presso i gli uffici regionali dell’ICBF;
  • dall’incontro inizia la fase di integrazione al termine della quale vengono emessi i documenti per la presentazione del caso presso il Tribunale che pronuncia la sentenza di adozione*;
  • una volta ottenuti i documenti necessari, tra cui la Dichiarazione di conformità e il visto per l’Italia rilasciato dall’Ambasciata italiana di Bogotà, il minore può lasciare la Repubblica della Colombia con la coppia.

Post-adozione
L’ente autorizzato segue la fase del post-adozione e trasmette in Repubblica di Colombia le relazioni: per minori fino a 7 anni e 11 mesi si richiedono 4 relazioni ogni 6 mesi. Per minori dagli 8 anni e per nuclei di fratelli si richiedono 6 relazioni ogni 6 mesi (risoluzione n. 0239 del 19 gennaio 2021).

Normativa di riferimento

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