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Repubblica di Colombia

La Repubblica di Colombia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 13 luglio 1998 e
il 1° novembre 1998 è entrata in vigore.

Adozione single consentita: sì

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: sì

Vedi box Trattamento dei dati personali

 

Ricerca origini prevista: sì

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) [Istituto colombiano di assistenza familiare]

 

Avenida carrera 68 No. 64 C, 75 Bogota

E-mail direccion.general@icbf.gov.co

Sito web www.icbf.gov.co 

 

 

Ambasciata della Repubblica di Colombia in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Colombia

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Colombia

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Colombia in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • accredita e supervisiona gli enti stranieri che operano nell’adozione internazionale;
  • coordina e conduce campagne di sensibilizzazione e informazione sui vari aspetti relativi alla protezione dei minori, alla prevenzione dell’infanzia e al sostegno della famiglia;
  • è responsabile della valutazione, selezione e follow-up post-adozione dei genitori adottivi, tramite i centri regionali e zonali.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • persone singole (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza); in sede istruttoria, l’ICBF accerta l’assenza di convivenze stabili di fatto ai fini dell’ammissibilità della domanda di adozione*;
  • età minima di 25 anni (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

Per la fascia di età si distingue tra minori senza bisogni speciali e minori con bisogni speciali, e si specifica che:

  • nel caso di minori senza bisogni speciali:
  • gli aspiranti genitori adottivi stranieri possono adottare solo minori senza bisogni speciali che abbiano almeno 6 anni e 11 mesi di età; nel caso di due fratelli, il maggiore deve avere almeno 7 anni di età;
  • gli aspiranti genitori adottivi di età compresa tra 51 e 54 anni possono proporsi per minori da 6 a 9 anni e 11 mesi di età; nel caso di gruppi di fratelli, il maggiore deve avere da 7 a 9 anni e 11 mesi di età;
  • nel caso di minori con bisogni speciali:
  • gli aspiranti genitori adottivi di età compresa tra 25 e 55 anni possono proporsi per minori tra 0 e 5 anni e 11 mesi di età; nel caso di gruppi di fratelli, il più grande deve avere almeno 6 anni e 11 mesi di età;
  • gli aspiranti genitori adottivi di età compresa tra 56 e 59 anni possono proporsi per minori tra 6 e 9 anni e 11 mesi di età; nel caso di gruppi di fratelli, il maggiore deve avere da 7 a 9 anni e 11 mesi di età*.

Le fasce di età si applicano a condizione che gli aspiranti genitori adottivi si trovino nella stessa fascia al momento sia dell’approvazione sia dell’incarico*.

Le domande riferite a minori che hanno partecipato alle strategie di affidamento, e sono al di fuori delle considerazioni sull'età di cui sopra, devono essere analizzate dai professionisti del Comitato di adozione IAPA e della Sotto-Direzione delle adozioni, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, delle loro caratteristiche, dei bisogni speciali e dei legami che esistono quando ci sono gruppi di fratelli*.

 

Aspiranti genitori adottivi idonei all'adozione di minori senza bisogni particolari:

  • la preselezione e assegnazione avverrà tenendo conto dell'attuale delibera che regola l'introduzione della moratoria sulle adozioni internazionali al momento del deposito del fascicolo presso la Sotto-Direzione delle adozioni o nei Comitati di adozione IAPAS;
  • coppie sposate (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza); qualora uno dei coniugi abbia superato 55 anni di età, il progetto di adozione deve indirizzarsi a un minore che abbia almeno 10 anni di età*;
  • coppie che hanno vissuto in un’unione di fatto per almeno 2 anni; tale termine sarà computato dalla sentenza di divorzio se per uno o entrambi i componenti sia stato in vigore un precedente vincolo matrimoniale (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza)**;
  • persone singole (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • idoneità fisica, mentale, morale e sociale per offrire una famiglia adeguata e stabile al minore (art. 68 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • la presenza di figli da parte degli aspiranti genitori adottivi non è di ostacolo all’adozione (art. 68, par. 1, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 18, solo se dichiarati adottabili, o se i genitori biologici hanno prestato il proprio consenso all’adozione (art. 63 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • minori per i quali sia già stata inutilmente vagliata la possibilità di essere adottati da famiglie colombiane (art. 71 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • gli aspiranti genitori adottivi stranieri non possono adottare minori di età inferiore a 7 anni in buone condizioni di salute psico-fisica, perché l’Autorità colombiana ha introdotto per il deposito di queste istanze di adozione una moratoria di durata biennale (periodicamente rinnovata)*.

 

Passaggi della procedura***

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’ICBF nella Repubblica di Colombia;
  • l’ICBF controlla il dossier degli aspiranti genitori adottivi ed emette il certificato di idoneità. A questo punto, gli aspiranti genitori adottivi sono inseriti nella lista d’attesa interna dell’ICBF, al quale possono occorrere più mesi per portare a compimento questa fase;
  • l’abbinamento è stabilito con provvedimento dell’Ufficio regionale dell’ICBF che ha in carico il minore, sia nel caso di assegnazione diretta, sia qualora l’abbinamento sia frutto di una candidatura proposta dall’ente autorizzato rispetto a un minore inserito nella lista di minori con bisogni speciali;
  • gli aspiranti genitori adottivi possono recarsi nella Repubblica di Colombia successivamente all’emissione dell’autorizzazione al proseguimento rilasciata dalla CAI. La data dell’incontro con il minore è decisa dall’ICBF;
  • i tempi tra l’abbinamento e la partenza possono variare da 1 a 3 mesi, e i tempi di permanenza da 40 a 50 giorni;
  • l’incontro avviene con la supervisione e alla presenza dei professionisti dell’Ufficio regionale dell’ICBF;
  • dall’incontro inizia la fase d’integrazione, al termine della quale sono emessi i documenti per la presentazione del caso presso il Tribunale che pronuncia la sentenza di adozione;
  • una volta ottenuti i documenti necessari, tra cui la Dichiarazione di conformità e il visto per l’Italia rilasciato dall’Ambasciata italiana di Bogotà, il minore può lasciare la Repubblica di Colombia con i genitori adottivi.

 

Minori con bisogni speciali

Sono definiti minori con bisogni speciali:

  • minori di età superiore a 10 anni (Risoluzione n. 0239/2021);
  • minori appartenenti a un gruppo di 2 fratelli, in cui il maggiore abbia almeno 10 anni (Risoluzione n. 0239/2021);
  • minori appartenenti a un gruppo di 3 o più fratelli (Risoluzione n. 0239/2021);
  • minori con disabilità (Risoluzione n. 0239/2021);
  • minori di qualsiasi età con una malattia cronica, grave e permanente, o la cui condizione richieda cure specialistiche del sistema sanitario (Risoluzione n. 0239/2021).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato segue la fase del post-adozione e trasmette nella Repubblica di Colombia: 4 relazioni ogni 6 mesi per minori fino a 7 anni e 11 mesi di età; 6 relazioni ogni 6 mesi per minori di età superiore a 8 anni e per nuclei di fratelli (Risoluzione n. 0239/2021).

 

Ricerca delle origini

  • la persona adottata ha il diritto di conoscere le proprie origini e la natura dei vincoli familiari; il momento opportuno in cui comunicare alla stessa tali informazioni è deciso dai genitori adottivi ( 76 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • sono previste le seguenti modalità di ricerca delle origini:
  • accesso al fascicolo sull’adozione: le copie dei documenti relativi all’adozione potranno essere rilasciate su richiesta dei genitori adottivi, direttamente o tramite il loro rappresentante legale o il Difensore della famiglia, o della persona adottata al raggiungimento della maggiore età ( 75 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza); prima della consegna degli atti, è offerto supporto psico-sociale alla persona adottata*;
  • ricerca attiva della famiglia biologica: la procedura può essere promossa dalla persona adottata al raggiungimento della maggiore età o, in via eccezionale, dai genitori adottivi qualora una perizia sul suo stato fisico e mentale ne attesti la necessità; se il contatto con la famiglia biologica è possibile, alla persona adottata sono fornite le informazioni pertinenti ed è offerto supporto durante l’incontro*;
  • richiesta da parte di un membro della famiglia biologica: l’ICBF acquisisce tale richiesta e ne informa la persona adottata solo qualora costei decida, in un secondo momento, di avviare la propria procedura di ricerca delle origini, in quanto il diritto di stabilire il contatto spetta unicamente alla persona adottata*.

 

Trattamento dei dati personali

  • tutti i documenti e gli atti amministrativi e giudiziari relativi all’adozione saranno tenuti riservati per un periodo di 20 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di adozione (art. 75 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • la persona adottata può, tuttavia, adire il Tribunale superiore competente, con il patrocinio di un legale o l’assistenza del Difensore della famiglia, per richiedere la revoca della riservatezza e l’accesso alle informazioni ( 75, par. 1, del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Normativa di riferimento

  • Ley No. 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y laAdolescencia [Legge 8 novembre 2006, n. 1098, recante il Codice dell’infanzia e dell’adolescenza];
  • Ley 265 de 1996, 25 de enero de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993 [Legge 25 gennaio 1996, n. 265 - Approvazione della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale];
  • Resolución No. 0239 - Lineamento Técnico Administrativo del Programa de Adopción, 19 de enero de 2021 [Risoluzione 19 gennaio 2021, n. 0239, sulle Linee guida tecnico amministrative].

 

 

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Colombia.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Colombia.

** Come indicato dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Colombia, al momento le coppie di fatto non hanno accesso all’adozione internazionale.

*** Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Colombia, o reperite su HCCH, Country Profiles – State responses: Colombia.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.iss-ssi.org.

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