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Repubblica di Costa Rica

La Repubblica di Costa Rica ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 30 ottobre 1995 e il 1° febbraio 1996 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Consejo Nacional de Adopciones (CNA) del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) [Consiglio Nazionale per le Adozioni del Patronato Nazionale per l’Infanzia]
Departamento Adopciones [Dipartimento per le Adozioni]

Montes de Oca, San Pedro, barrio La Granja, del antiguo Higuerón
e-mail adopciones@pani.go.cr    
sito web http://www.pani.go.cr

 

Ambasciata della Repubblica di Costa Rica in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Costa Rica

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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • garantisce il rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e dalla normativa vigente in materia;
  • propone la sottoscrizione di accordi bilaterali, accordi multilaterali e protocolli con altri Paesi, per la protezione dei minori nell’ambito dell’adozione internazionale;
  • elabora, propone e promuove strategie e azioni volte a rafforzare la cooperazione internazionale con autorità centrali, autorità competenti e organizzazioni o enti che operano in materia di adozione internazionale nel Paese di accoglienza, nonché con ambasciate e consolati dislocati sia nella Repubblica di Costa Rica che nei Paesi di accoglienza;
  • approva o respinge le domande di adozione internazionale di richiedenti aventi residenza abituale nel territorio della Repubblica di Costa Rica o fuori dal territorio di questo Stato;
  • analizza i fascicoli dei minori dichiarati in stato di abbandono e i fascicoli degli aspiranti genitori adottivi dichiarati idonei all’adozione, al fine di determinare quale abbinamento meglio risponda al superiore interesse del minore;
  • dichiara la condizione di adottabilità del minore e cura le relazioni e le certificazioni previste dalla Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;
  • approva o respinge mediante risoluzione motivata le richieste di accreditamento presentate da organizzazioni o enti che operano in materia di adozione internazionale debitamente autorizzate nel loro Paese e cura il relativo registro, con il supporto tecnico e logistico del Dipartimento, nonché proroga o meno il loro accreditamento.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate o persone singole (art. 103, commi 1 e 2, del Codice della famiglia);
  • godimento dei diritti civili (art. 106, lett. a), del Codice della famiglia);
  • età maggiore di 25 anni in caso di adozioni da parte di persone singole: nel caso di coppie, è sufficiente che un membro della coppia abbia raggiunto questa età (art. 106, lett. b), del Codice della famiglia);
  • età inferiore ai 60 anni, salvo che il giudice ritenga l’adozione nel superiore interesse del minore (art. 107, lett. c), del Codice della famiglia);
  • differenza di età di almeno 15 anni rispetto al minore: nel caso di coppia adottante, la differenza di età viene considerata rispetto al membro della coppia più giovane; nel caso di domanda di adozione da parte di uno dei due coniugi, la differenza di età deve sussistere anche con il coniuge dell’adottante (art. 106, lett. c), del Codice della famiglia);
  • godere di buona reputazione e tenere una buona condotta; il giudice verifica e valuta tali qualità e ne dà conto nella sentenza di adozione (art. 106, lett. d), del Codice della famiglia);
  • possedere buone condizioni familiari, morali, psicologiche, sociali, economiche e sanitarie e dimostrare attitudine e disponibilità ad assumere la responsabilità genitoriale del minore adottando (art. 106, lett. e), del Codice della famiglia).

La legge costaricana specifica altresì che non possono adottare:

  • coloro che sono stati sospesi o dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, senza l’espresso consenso del Tribunale (art. 107, lett. d), del Codice della famiglia);
  • il coniuge senza il consenso dell’altro coniuge, tranne quando questo soffre di alienazione mentale o è stato dichiarato interdetto, assente o morto presunto, oppure quando i coniugi sono separati da più di due anni, di fatto o giudizialmente (art. 108, comma 1, del Codice della famiglia).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori dichiarati in stato di abbandono dal giudice (art. 109 lett. a) del Codice della famiglia);
  • minori figli dell’altro coniuge, qualora questi eserciti, in modo esclusivo, la responsabilità genitoriale (art. 109, lett. a), del Codice della famiglia);
  • minori i cui genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, abbiano dato il proprio consenso all’adozione innanzi al giudice ed egli ritenga che l’adozione sia nel superiore interesse del minore (art. 109, lett. c), del Codice della famiglia).

La legge costaricana specifica altresì che:

  • il minore esprime il suo parere sull’adozione se, a giudizio del giudice, possiede il discernimento sufficiente per farlo (art. 133, del Codice della famiglia);
  • è richiesta una valutazione psicologica che determini che il minore è pronto per essere adottato da una o più persone la cui residenza abituale è al di fuori del Costa Rica (art. 86, lett. b), del Regolamento);
  • la possibilità di autorizzare la separazione dei fratelli può essere presa in considerazione solo in via eccezionale e nel superiore interesse del minore da adottare (art. 41 del Regolamento).

 

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Dipartimento nella Repubblica di Costa Rica (art. 78 del Regolamento);
  • il Dipartimento, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, valuta la documentazione degli aspiranti genitori adottivi (art. 79 del Regolamento);
  • il Dipartimento, se ritiene che siano soddisfatti i requisiti di legge, consegna la documentazione a un’equipe psicosociale perché la esamini entro trenta giorni (art. 81, comma 1, del Regolamento); se risulta necessario approfondire la valutazione psicosociale degli aspiranti genitori adottivi, richiede un’integrazione o un chiarimento della documentazione allegata e lo comunica al CNA, il quale trasmette tali richieste all’Autorità centrale del loro Paese o all’ente autorizzato perché vi provvedano entro sessanta giorni (art. 81, comma 2 e art. 82 del Regolamento), pena il rifiuto della domanda (art. 109 del Regolamento);
  • una volta ricevuta anche l’ulteriore documentazione richiesta, il Dipartimento, entro quindici giorni, valuta il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e, se la ritiene idonea, cura l’abbinamento con un minore e trasmette la sua decisione al CNA (artt. 83, 87 e 88 del Regolamento);
  • il CNA valuta la situazione del minore, lo dichiara idoneo all’adozione internazionale e, attraverso il Dipartimento, entro un periodo di cinque giorni, comunica la decisione amministrativa di accoglimento della domanda degli aspiranti genitori adottivi all’Autorità Centrale o all’ente autorizzato (artt. 84, 89 e 90 del Regolamento);
  • gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento dal CNA tramite l’ente autorizzato: se la accettano la procedura prosegue davanti al giudice della famiglia del luogo di residenza del minore (art. 125 del Codice della famiglia);
  • la notizia della domanda di adozione deve essere pubblicata sul Bollettino Giudiziario e, entro cinque giorni, chi ha interesse, può presentare opposizione all’adozione, sulla quale il giudice della famiglia si pronuncia entro i cinque giorni successivi (art. 131 del Codice della famiglia);
  • prima di pronunciare la sentenza di adozione, il giudice può disporre, d’ufficio o su richiesta del PANI, un periodo di convivenza tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi sotto la supervisione del PANI (art. 134 del Codice della famiglia);
  • il giudice, davanti al quale gli aspiranti genitori adottivi devono comparire per accettare espressamente gli obblighi derivanti dall’adozione, pronuncia la sentenza che autorizza l’adozione, debitamente motivata, che viene comunicata alle parti in forma scritta entro cinque giorni dalla sua emissione (art. 135 del Codice della famiglia);
  • la decisione può essere impugnata entro un termine di tre giorni e il giudice d’appello convoca le parti per l’udienza entro un termine massimo di cinque giorni in cui ricevere le prove da loro offerte e, nei successivi cinque giorni, emette la decisione definitiva, contro la quale non è ammessa impugnazione (art. 136 del Codice della famiglia);
  • la decisione o la copia autenticata di essa deve essere iscritta nel registro civile entro otto giorni lavorativi, e l’avvenuta adozione deve essere annotata a margine del registro delle nascite dall’ufficio del luogo di nascita del minore; i nomi e i cognomi dei genitori biologici sono sostituiti con quelli dei genitori adottivi; l’adozione ha effetto dal momento della registrazione (art. 138 del Codice della famiglia);
  • una volta ottenuti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Costa Rica con i genitori adottivi (art. 138 del Codice della famiglia).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al Dipartimento nella Repubblica di Costa Rica le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i successivi tre anni, con cadenza semestrale (art. 109 ter del Codice della famiglia e artt. 118 del Regolamento).

 

Normativa di riferimento

  • Código de Familia, Ley n. 5476 del 21 de diciembre de1973, [Codice della famiglia, Legge 21 dicembre 1973, n. 5476];
  • Convenio de Protección al Niño y Cooperación en Adopción Internacional, Ley n. 7517 del 22 de junio de 1995 [Legge di ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, 22 giugno 1995, n. 7517];
  • Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 7648, del 09 diciembre de 1996 [Legge organica del Patronato Nazionale dell’Infanzia, 9 dicembre 1996, n. 7648];
  • Ley n. 9064, del 23 de agosto 2012, Reforma de los artículos 109, inciso c), 112 y 113 y adición de los artículos 109 Bis y 109 Ter a la Ley N° 5476, Código de Familia [Legge di riforma del Codice della famiglia, 23 agosto 2012, n. 9064];
  • Reglamento para los procesos de adopciòn nacional e internacional del PANI en la ùltima versiòn de la norma [Regolamento per le procedure di adozione nazionale e internazionale del PANI, ultimo aggiornamento].

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