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Repubblica di Panama

La Repubblica di Panama ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 29 novembre 1999 e l’1 gennaio 2000 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -
Dirección Nacional de Adopciones (SENNIAF) [Segretaria Nazionale dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia – Direzione nazionale per le adozioni]
Ministerio de Desarrollo Social [Ministero dello Sviluppo Sociale]
Edificio Blue Summer, Calle 38,
Bella Vista, Ciudad Panamá
e-mail adopciones@senniaf.gob.pa
sito web www.senniaf.gob.pa

Ambasciata della Repubblica di Panama in Italia
Largo di Torre Argentina,
11 00186 Roma
tel. +39 06 454 252 173
fax +39 06 442 52 237
e-mail embajadapanamaroma@embajadadepanama.it

Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Panama
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Panama

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica di Panama nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • accredita e supervisiona gli enti stranieri che operano nell’adozione internazionale (art. 5 della Legge generale sull’adozione);
  • tiene e aggiorna la lista delle richieste provenienti dai Paesi esteri per l’adozione di minori residenti nella Repubblica di Panama, dichiara l’idoneità delle coppie aspiranti, cura il loro abbinamento con i minori, rilascia i documenti e i certificati necessari e supervisiona la fase post-adozione (art. 5 della Legge generale sull’adozione);
  • supervisiona, garantendo un'effettiva conformità ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le diverse fasi che precedono e seguono l’adozione (art. 5 della Legge generale sull’adozione);
  • coordina, articola, esegue e monitora le politiche per la protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la formulazione di piani, programmi e misure di protezione (art. 5 della Legge generale sull’adozione);
  • progetta ed attua, direttamente o mediante le altre organizzazioni autorizzate, programmi di formazione per i genitori adottivi e altri servizi a tutela dei diritti dei minori, con particolare riguardo ai più vulnerabili (art. 5 della Legge generale sull’adozione).


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno due anni o in unione di fatto, sempre col consenso di entrambi (art. 51, comma 2, della Legge generale sull’adozione);
  • persone singole qualora sia nel superiore interesse del minore (art. 55 della Legge generale sull’adozione);
  • età minima di 18 anni, possesso della capacità di agire e dei diritti civili e politici (art. 51, comma 1, della Legge generale sull’adozione);
  • differenza di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni tra il minore e almeno un componente della coppia, salvo che si tratti del/la figlio/a del coniuge o convivente in unione di fatto per cui è richiesta una differenza di età di almeno 10 anni o che si tratti di un parente del minore (art. 54, commi 2 e 3, della Legge generale sull’adozione);
  • residenza nella Repubblica di Panama o in un altro Stato purché abbia sottoscritto e ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 o un altro accordo ufficiale con la Repubblica di Panama e nel quale siano altresì garantiti i medesimi diritti e lo stesso livello di protezione previsti nella Repubblica di Panama (art. 51, comma 2, e art. 103, comma 3, della Legge generale sull’adozione);
  • possesso di comprovate condizioni affettive, sociali, morali e di salute fisica e psicologica e di condizioni sufficienti dal punto di vista economico, a garantire alla persona adottata di soddisfare i bisogni di base, salvo, per quest’ultimo requisito, che si tratti di un parente del minore (art. 52, commi 1 e 3, della Legge generale sull’adozione);
  • assenza di precedenti penali (art 52, comma 2, della Legge generale sull’adozione).

La legge panamense specifica altresì che:

  • è richiesto il rilascio di un attestato di frequenza a corsi di preparazione e formazione all’adozione rilasciati dai rispettivi enti autorizzati (art. 108 della Legge generale sull’adozione).
  • è richiesto il consenso del coniuge in caso di adozione congiunta (art. 46, comma 5, della Legge generale sull’adozione).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 18 che siano stati dichiarati adottabili dal Tribunale competente (art. 47 della Legge generale sull’adozione).

La legge panamense specifica altresì che:

  • è necessario che l’opinione del minore sia stata adeguatamente ascoltata e presa in carico dal Tribunale competente in relazione alla loro età e alla loro maturità (art. 48 della Legge generale sull’adozione).


Passaggi della procedura

  • la coppia aspirante conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al SENNIAF nella Repubblica di Panama (art. 107 della Legge generale sull’adozione);
  • il SENNIAF entro tre giorni dal ricevimento della richiesta valuta il fascicolo e la completezza della documentazione richiesta e procede con l’individuazione di una equipe multidisciplinare alla quale affida il compito di gestire le diverse fasi della procedura di adozione, svolgere gli incontri, le interviste e le indagini psicologiche necessarie ad arricchire le relazioni fornite (artt. 76, 77 della Legge generale sull’adozione);
  • durante la fase pre-adottiva, alla coppia viene richiesto anche di seguire degli appositi corsi di preparazione e formazione all’adozione a cura del SENNIAF (art. 76, comma 3, della Legge generale sull’adozione);
  • il SENNIAF entro cinque giorni lavorativi emette un provvedimento che dichiara o nega l’idoneità all’adozione che ha validità di due anni; in caso di provvedimento negativo, la coppia può richiedere entro due giorni lavorativi dalla notificazione il riesame della decisione; la richiesta di riesame deve essere motivata entro i tre giorni successivi dalla sua presentazione e la questione sarà decisa dal SENNIAF entro cinque giorni lavorativi dal deposito della motivazione (art. 82 della Legge generale sull’adozione);
  • la coppia dichiarata idonea all’adozione viene poi inserita nell’apposito registro dei genitori adottivi secondo un ordine cronologico (art. 83 della Legge generale sull’adozione);
  • alla coppia viene poi proposto in abbinamento un minore adottabile individuato dal comitato per le assegnazioni familiari (Family Assignment Committee for Adoption Matters) (art. 86 della Legge generale sull’adozione);
  • la coppia deve, entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla notificazione del provvedimento di assegnazione e della documentazione concernente il minore per il tramite del proprio ente autorizzato, comunicare l’accettazione o il rifiuto di tale abbinamento (art. 87, commi 1 e 3, della Legge generale sull’adozione);
  • l’abbinamento può comunque essere revocato se il minore esprime opinione contraria ad esso, o se la coppia non ha comunicato l’accettazione entro il termine prestabilito o qualora il giudice lo ritenga contrario al suo interesse (art. 88 della Legge generale sull’adozione);
  • avverso tale decisione può essere comunque proposto, entro tre giorni lavorativi dalla sua notificazione, ricorso motivato al SENNIAF che è tenuto a pronunciarvisi entro i successivi dieci giorni lavorativi (art. 89 della Legge generale sull’adozione);
  • una volta effettuato l’abbinamento, l’equipe multidisciplinare nominata dal SENNIAF si occupa di preparare e monitorare gli incontri tra il minore e la coppia al fine di favorire la loro conoscenza e la buona riuscita dell’integrazione familiare (art 90 della Legge generale sull’adozione);
  • in caso di esito positivo dell’incontro, il SENNIAF dispone l’affidamento pre-adottivo del minore, che può avvenire sia nel territorio della Repubblica di Panama presso la residenza temporanea della coppia, sia nel Paese di origine o residenza della coppia per una durata non superiore a tre mesi, di cui due da svolgersi necessariamente nel territorio della Repubblica di Panama sotto la supervisione dell’equipe multidisciplinare (art. 110 della Legge generale sull’adozione);
  • qualora l’affidamento pre-adottivo si svolga in parte nel Paese di origine e in parte nel Paese di residenza della coppia, dovranno essere predisposti e inviati al Tribunale competente i documenti necessari ai fini dell’espatrio del minore (art. 110 della Legge generale sull’adozione);
  • al termine della fase pre-adottiva, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell’affidamento, il SENNIAF invia una formale richiesta di adozione al Tribunale competente, unitamente al fascicolo della coppia e alla documentazione contenente il provvedimento di abbinamento, la sua accettazione per il tramite dell’ente autorizzato e le relazioni dell’equipe multidisciplinare che attestano l’esito favorevole degli incontri e dell’affidamento pre-adottivo (art. 94 della Legge generale sull’adozione);
  • il Tribunale competente autorizza entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda l’avvio del procedimento di adozione e fissa l’udienza da celebrarsi entro quindici giorni lavorativi dalla suddetta autorizzazione a procedere, salvo proroghe necessarie per l’eventuale integrazione della documentazione da parte del SENNIAF (artt. 95, 96 della Legge generale sull’adozione);
  • al termine dell’udienza, nella quale devono comparire la parti e il Pubblico ministero, il giudice emana il provvedimento di adozione che potrà essere impugnato davanti alla Corte di Appello competente entro due giorni lavorativi dalla sua notificazione in caso di esito sfavorevole per le parti (artt. 97, 98 della Legge generale sull’adozione);
  • il giudice competente provvede poi a inviare il provvedimento di adozione, in un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'esecuzione del provvedimento, all’Ufficio del Registro civile affinché sia trascritto nell’apposito registro entro i cinque giorni lavorativi successivi al suo ricevimento (art. 100, comma 1, della Legge generale sull’adozione).
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Panama con la coppia.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al SENNIAF nella Repubblica di Panama le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: quadrimestralmente per i primi tre anni dall’adozione (art. 111, comma 2 della Legge generale sull’adozione).


Normativa di riferimento

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