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Repubblica federale del Brasile

La Repubblica federale del Brasile ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 10 marzo 1999 e il 1° luglio 1999 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità centrale
Autoridade Central Administrativa Federal para Adoção e Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes (ACAF) [Autorità amministrativa centrale federale per le adozioni internazionali e le sottrazioni di minori e adolescenti]
Secretaria Nacional de Justiça, [Segreteria nazionale di Giustizia]
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) [Dipartimento recupero beni e cooperazione legale internazionale]
Ministério da Justica e Segurança Pública [Ministero della giustizia e della pubblica sicurezza]
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, 3° andar, Sala 320, Cep: 70064-900, Brasília – DF, Brazil
e-mail
adocao.acaf@mj.gov.br
sito web 
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/cooperacao-internacional/acaf

 

Ambasciata della Repubblica federale del Brasile in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica federale del Brasile
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • rappresenta gli interessi della Repubblica federale del Brasile nella salvaguardia dei diritti e delle garanzie individuali dei minori adottati seguendo anche la fase del post-adozione;
  • cura e promuove i rapporti con le Autorità centrali straniere e, se del caso, trasmette le comunicazioni alle Autorità centrali degli Stati Federali brasiliani e al Distretto federale;
  • adotta le misure necessarie per fornire: informazioni sulla legislazione brasiliana riguardanti l’adozione, dati statistici e moduli standardizzati, informazioni circa le misure operative derivanti dall’applicazione della Convenzione;
  • accredita gli organismi nazionali e stranieri che si occupano di adozione internazionale;
  • adotta, insieme alle Autorità centrali degli Stati federali e del Distretto federale, direttamente o con la collaborazione di altre autorità pubbliche, le misure necessarie a prevenire pratiche contrarie agli obiettivi della Convenzione;
  • gestisce le banche dati e prende le decisioni necessarie nelle varie fasi della procedura di adozione internazionale;
  • fornisce al Ministero degli Affari Esteri i dati relativi ai minori adottati, affinché li invii agli uffici consolari incaricati di registrare i cittadini brasiliani residenti all’estero.


Procedura adottiva


Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone di età minima di almeno diciotto anni, indipendentemente dallo stato civile (art. 42 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • coppie sposate o con un’unione duratura per le quali risulti provata la stabilità del legame in caso di adozione congiunta (art. 42, comma 2 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • differenza di età con il minore di almeno sedici anni (art. 42, comma 3 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • divorziati, separati giudizialmente o ex compagni, purché siano d’accordo sul regime di affidamento e di visita e purché la fase della separazione sia iniziata durante il periodo di convivenza con il minore (in fase di pre-adozione) e sia provata l’esistenza di legami di affinità e affettività con il genitore che non ha l’affidamento, che giustifichino l’eccezionalità dell’adozione (art. 42, comma 4 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente); se l’adozione corrisponde al superiore interesse, è garantito l’affidamento condiviso (art. 42, comma 5 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • l’adozione è subordinata al consenso dei genitori o del legale rappresentante dell’adottato (art. 45, comma 5 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • è data priorità agli aspiranti genitori adottivi interessati ad adottare un minore con bisogni speciali tra cui fratrie (art. 50, comma 15 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente); è data priorità, inoltre, alle domande di adozione dei cittadini brasiliani residenti all’estero rispetto a quelle provenienti da aspiranti genitori adottivi stranieri (art. 51, comma 2 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni* (art. 40 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente;
  • minori i cui genitori o chi ne ha la tutela abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 45 comma 5 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente); il consenso non è necessario se i genitori del minore sono sconosciuti o sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 45, comma 1 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente).

La legge brasiliana specifica altresì che:

  • il minore che ha compiuto 12 anni deve fornire, in udienza, il proprio consenso all’adozione (art. 45, comma 2 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente).

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile, sono state reperite su HCCH, Country Profiles – State responses: Brasile


Passaggi della procedura

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale presenta la domanda di adozione internazionale all’Autorità centrale dello Stato brasiliano e, in copia, all’ACAF (art. 52, I e III, dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • verificata la compatibilità della legislazione straniera con la legislazione nazionale e la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’approvazione della domanda presentata dalla coppia, l’Autorità centrale dello Stato rilascia l’autorizzazione all’adozione internazionale, che ha validità di un anno (art. 52. VII dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, deve recarsi nella Repubblica federale del Brasile;
  • è previsto un periodo di affido preadottivo del minore alla coppia nella Repubblica federale del Brasile, che può durare dai 30 ai 45 giorni, prorogabili dall’autorità giudiziaria competente con provvedimento motivato (art. 46, comma 3 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • trascorso il termine previsto per l’affido preadottivo, deve essere presentato un verbale motivato da parte dell’équipe multidisciplinare che segue la procedura di adozione, che proporrà o meno all’autorità giudiziaria, l’omologazione dell’adozione (art. 46, commi 3-A e 4 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • l’affido preadottivo si svolge nel territorio nazionale, preferibilmente nel distretto di residenza del minore e rispettando, in ogni caso, la competenza territoriale del Tribunale (art. 46, comma 5 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • la competente autorità giudiziaria dello Stato in cui è residente il minore, pronuncia la sentenza di adozione (art. 47 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente); la procedura presso l’autorità giudiziaria può durare fino a 120 giorni, prorogabili una sola volta per pari periodo, con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (art. 47, comma 10 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica federale del Brasile con la coppia (art. 52, comma 9 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente).


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’ACAF nella Repubblica federale del Brasile le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale almeno per i due anni successivi all’adozione (art. 52, comma 4. V dell’Estatuto da Criança e do Adolescente).


Normativa di riferimento

  • Legge n. 8.069 del 13 giugno 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente [Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza];
  • Legge n. 12.010 del 3 agosto 2009, Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências [Provvedimenti sull’adozione];
  • Legge n. 13.509 del 22 novembre 2017, Dispõe sobre adoção e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) [Provvedimenti sull’adozione].

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